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direttiva

Direttiva 2003/22

Direttiva 2003/22/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32003L0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE per tener conto di informazioni aggiornate sulla distribuzione di specifici organismi nocivi e sulla conseguente perdita di status di "zone protette" in alcune aree di Svezia e Italia. Aggiorna inoltre le prescrizioni relative a Tilletia indica in relazione al Sudafrica. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2003 e applicarle dal 1o aprile 2003.

Modifica di taluni allegati della direttiva 2000/29/CE per aggiornare le zone protette e le prescrizioni fitosanitarie relative ad alcuni organismi nocivi ai vegetali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e incide sul regime fitosanitario della direttiva 2000/29/CE, con effetti su piante, prodotti vegetali e relativi movimenti/introduzioni nel territorio comunitario. In particolare, aggiorna le liste di zone protette e le prescrizioni applicabili a taluni organismi nocivi, con esclusioni/precisazioni territoriali puntuali per alcune regioni e aree di Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Svezia e Regno Unito (inclusa Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne).

Direttiva 2003/22/CE della Commissione: modifica di taluni allegati della direttiva 2000/29/CE

La direttiva interviene sul quadro fitosanitario dell'Unione aggiornando taluni allegati della direttiva 2000/29/CE. La finalità è adeguare le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, sulla base di informazioni aggiornate provenienti in particolare da Svezia, Italia e Sudafrica.

Finalità e contesto

I considerando indicano che alcune aree della contea di Skåne in Svezia e alcune zone del Veneto in Italia non devono più essere riconosciute come zone protette, poiché gli organismi nocivi interessati risultano verosimilmente endemici in tali territori. La direttiva precisa inoltre che è necessario modificare le disposizioni vigenti su Tilletia indica Mitra tenendo conto dei dati aggiornati sulla sua presenza in Sudafrica. Le modifiche risultano conformi alle richieste avanzate da Italia e Svezia e al parere del comitato fitosanitario permanente.

Oggetto delle modifiche normative

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE secondo l'allegato alla direttiva 2003/22/CE. Si tratta di un intervento puntuale su elenchi e prescrizioni fitosanitarie, senza riscrivere l'impianto generale della direttiva madre.

Aggiornamento delle zone protette

Le modifiche interessano in particolare le indicazioni territoriali relative alle zone protette:

  • nell'allegato I, parte B, lettera b), punto 1, e nell'allegato IV, parte B, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2 e 30, viene aggiornata la formulazione relativa alla Svezia, escludendo le zone dei distretti amministrativi di Bromölla, Hässleholm, Kristianstad e Östra Göinge nella contea di Skåne;
  • nell'allegato II, parte B, lettera b), punto 2, e nell'allegato III, parte B, punto 1, nonché nell'allegato IV, parte B, punto 21, vengono aggiornate le elencazioni delle zone protette per vari Stati membri e regioni, con dettagli molto specifici per l'Italia, l'Austria, il Regno Unito, l'Irlanda, la Finlandia, il Portogallo, la Francia e altri territori elencati.

Per l'Italia, il testo segnala espressamente che il Veneto resta zona protetta solo per alcune aree, con una lunga lista di esclusioni nei territori delle province di Rovigo, Padova e Verona. La logica del provvedimento è dunque quella di mantenere la qualifica di zona protetta solo dove giustificata dalla situazione fitosanitaria aggiornata.

Aggiornamento delle prescrizioni fitosanitarie su Tilletia indica

Nell'allegato V, parte B, lettera I, punti 1 e 8, viene inserito il riferimento al "Sudafrica" dopo "Pakistan". Questa modifica serve ad allineare le prescrizioni relative a Tilletia indica Mitra alle informazioni aggiornate sulla presenza del patogeno nel territorio sudafricano.

Recepimento, applicazione e obblighi degli Stati membri

L'articolo 2 contiene la disciplina del recepimento, che per una direttiva è il profilo centrale ai fini pratici:

  • gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro e non oltre il 31 marzo 2003, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • tali disposizioni si applicano dal 1o aprile 2003;
  • la normativa nazionale di recepimento deve contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredata di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale;
  • gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi del recepimento, limitandosi a imporre il risultato: aggiornare il proprio quadro normativo fitosanitario in conformità alle modifiche degli allegati della direttiva 2000/29/CE.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agricolo e fitosanitario, il testo rileva soprattutto come aggiornamento tecnico delle regole applicabili ai movimenti di piante e prodotti vegetali. L'effetto concreto è la ridefinizione di talune zone protette e delle relative restrizioni, con impatto su controlli, certificazioni e commercializzazione transfrontaliera. Il provvedimento ha natura eminentemente modificativa e richiede l'allineamento immediato degli ordinamenti nazionali entro il termine di trasposizione fissato.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva 2003/22/CE. Le modifiche riguardano principalmente l'aggiornamento delle zone protette e delle condizioni fitosanitarie applicabili a determinati vegetali e prodotti vegetali.

Aggiornamento delle zone protette per Svezia e Italia

Negli allegati I, II, III e IV sono aggiornate le indicazioni relative alle zone protette: alcune zone della contea di Skåne in Svezia non sono più considerate zone protette rispetto al virus del giallume della barbabietola; alcune zone del Veneto in Italia non sono più considerate zone protette rispetto a Erwinia amylovora. Le nuove formulazioni territoriali dettagliano le aree che restano incluse o escluse.

Aggiornamento delle prescrizioni per Tilletia indica e riferimento al Sudafrica

Nell'allegato V, parte B, lettera I, punti 1 e 8, viene inserito "Sudafrica" dopo "Pakistan", al fine di aggiornare le disposizioni vigenti nei confronti di Tilletia indica Mitra alla luce delle informazioni aggiornate sulla presenza dell'organismo nocivo in Sudafrica.

Recepimento nazionale e decorrenza di applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre il 31 marzo 2003, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1o aprile 2003. Gli Stati membri devono inoltre inserire un riferimento alla direttiva nella normativa di recepimento o corredarla di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale, e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturafitosanitàmercato internoprotezione dell'ambiente

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