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Direttiva 2003/26

Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/26/CE aggiorna tecnicamente la direttiva 2000/30/CE sui controlli su strada dei veicoli commerciali, allineandola agli sviluppi introdotti nella disciplina delle ispezioni periodiche. In particolare estende i controlli alle emissioni di gas di scarico, ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) e ai limitatori di velocità, con nuovi riferimenti a valori limite e procedure di prova. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1o gennaio 2004.

Adeguamento tecnico della disciplina UE sui controlli su strada dei veicoli commerciali, con estensione delle verifiche a emissioni di gas di scarico, sistemi OBD e limitatori di velocità.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in relazione ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità/SEE, in particolare ai veicoli commerciali adibiti al trasporto passeggeri e merci. Incide sugli allegati della direttiva 2000/30/CE e, in concreto, sui controlli delle emissioni dei veicoli con motore ad accensione comandata (benzina) e ad accensione per compressione (diesel), nonché sui controlli dei limitatori di velocità. Non introduce una disciplina autonoma di mercato, ma aggiorna le modalità di ispezione e i valori limite da verificare durante i controlli su strada.

Adeguamento tecnico della direttiva 2000/30/CE sui controlli su strada dei veicoli commerciali

La direttiva 2003/26/CE della Commissione interviene come atto di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità. Il suo obiettivo è assicurare coerenza con gli aggiornamenti intervenuti nella disciplina delle ispezioni periodiche dei veicoli, estendendo e precisando le verifiche su emissioni di gas di scarico, sistemi OBD e limitatori di velocità.

Obiettivi e finalità

La direttiva si fonda sull'esigenza di uniformare i controlli su strada con i più recenti standard tecnici già previsti per le revisioni dei veicoli. I considerando evidenziano che la direttiva 96/96/CE è stata modificata introducendo limiti più severi per alcune emissioni e controlli sul funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali pesanti; per ragioni di coerenza, tali novità devono riflettersi anche nella direttiva 2000/30/CE.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i controlli su strada dei veicoli commerciali adibiti al trasporto passeggeri e al trasporto merci. Le modifiche incidono in particolare sugli allegati della direttiva 2000/30/CE, cioè sui contenuti delle verifiche tecniche che gli Stati membri devono svolgere nell'ambito dei controlli senza preavviso sul parco veicolare circolante. Le novità toccano sia i veicoli con motore ad accensione comandata sia quelli con motore ad accensione per compressione, oltre ai dispositivi limitatori di velocità.

Modifiche all'allegato I: limitatori di velocità

L'allegato I della direttiva 2000/30/CE viene modificato nel punto 10, lettera k), dove viene inserita espressamente la voce "limitatore di velocità (montaggio e funzionamento)". In questo modo il controllo su strada include anche la verifica di tale componente tra gli elementi tecnici del veicolo commerciale.

Modifiche all'allegato II: controlli sulle emissioni dei motori a benzina

Per i veicoli con motore ad accensione comandata, il nuovo punto 2.1 disciplina due ipotesi.

Nel caso di veicoli le cui emissioni non siano controllate da un sistema perfezionato, devono essere effettuati:

  • un esame visivo dell'impianto di scarico, per verificarne completezza, stato e assenza di fughe;
  • un esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore;
  • la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO) al minimo, dopo un congruo periodo di condizionamento del motore.

Il valore massimo di CO è quello dichiarato dal costruttore; se tale dato non è disponibile o se l'autorità nazionale sceglie di non utilizzarlo come riferimento, si applicano i limiti del 4,5 % per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta tra la data di obbligatorietà della conformità alla direttiva 70/220/CEE e il 1o ottobre 1986, e del 3,5 % per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o ottobre 1986.

Nel caso di veicoli dotati di sistema perfezionato di controllo delle emissioni, come un convertitore catalitico a tre vie con sonda lambda, sono previsti:

  • esame visivo dell'impianto di scarico e del dispositivo di controllo delle emissioni;
  • determinazione dell'efficienza del sistema tramite misurazione di lambda e del tenore di CO, secondo la sezione 4 o le procedure approvate in sede di omologazione;
  • condizionamento del motore secondo le raccomandazioni del costruttore.

Anche qui prevale il dato del costruttore; in mancanza, si applicano soglie specifiche. Alla misurazione al minimo il CO non deve superare 0,5 % vol., ridotto a 0,3 % vol. per i veicoli omologati secondo determinati valori della direttiva 70/220/CEE come modificata dalla direttiva 98/69/CE. Alla misurazione al minimo accelerato, a un regime di almeno 2000 giri/min, il CO non deve superare 0,3 % vol., oppure 0,2 % vol. per i medesimi veicoli omologati secondo le specifiche più stringenti; il valore di lambda deve essere 1 ± 0,03 o secondo le specifiche del costruttore. Per i veicoli muniti di OBD, gli Stati membri possono, in alternativa al metodo ordinario, accertare il corretto funzionamento del sistema attraverso la lettura del dispositivo OBD e la verifica simultanea del sistema stesso.

Modifiche all'allegato II: controlli sulle emissioni dei motori diesel

Il punto 2.2 introduce una procedura dettagliata per i veicoli con motore ad accensione per compressione.

La prova di opacità si svolge in libera accelerazione, con cambio in folle e frizione innestata. Prima della prova, il veicolo può essere testato senza condizionamento solo per ragioni di sicurezza, purché il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti. Se il veicolo non è stato adeguatamente condizionato, la prova non può essere considerata negativa, salvo il caso indicato al punto 2.2, lettera d), punto 5. Il condizionamento richiede, in sostanza:

  • il raggiungimento della temperatura di esercizio del motore, con esempi tecnici precisi per la misurazione;
  • lo spurgo dell'impianto di scarico mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o metodo equivalente.

La procedura di prova prevede:

  • esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni;
  • motore e eventuali turbocompressori al minimo prima di ciascun ciclo;
  • azionamento del pedale dell'acceleratore a fondo, rapidamente ma non bruscamente, in meno di un secondo;
  • raggiungimento del regime massimo, o del regime indicato dal costruttore nei veicoli con trasmissione automatica, prima del rilascio dell'acceleratore.

Quanto ai limiti, in linea generale il livello di concentrazione non deve superare quello registrato sulla piastrina prevista dalla direttiva 72/306/CEE; se tale dato manca o non è utilizzato come riferimento, si applicano i valori dichiarati dal costruttore o, in alternativa, i coefficienti massimi di assorbimento pari a 2,5 m-1 per i motori diesel ad aspirazione naturale e 3,0 m-1 per i motori turbocompressi. Per alcuni veicoli omologati secondo specifiche Euro 4, Euro 5 ed EEV, si applica il limite di 1,5 m-1. Se l'identificazione secondo le pertinenti sezioni delle direttive 70/220/CEE o 88/77/CEE non è possibile, tali criteri valgono per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2008. I requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta prima del 1o gennaio 1980.

La prova si considera non superata solo se la media aritmetica degli ultimi almeno tre cicli di accelerazione libera supera il valore limite; gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli. Per evitare prove inutili, gli Stati membri possono anche concludere anticipatamente l'esito negativo o positivo quando i valori sono chiaramente oltre o sotto soglia prima del terzo ciclo.

Apparecchiature di controllo

Il nuovo punto 2.3 precisa che, ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli, devono essere utilizzate apparecchiature idonee a stabilire con precisione il rispetto dei valori limite prescritti o indicati dal costruttore. La direttiva lascia quindi agli Stati membri un margine tecnico nella scelta delle attrezzature, ma non nella finalità di accuratezza del controllo.

Recezione negli ordinamenti nazionali e decorrenza

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 1o gennaio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • informare immediatamente la Commissione dell'adozione delle misure di recepimento;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 indica che gli Stati membri ne sono i destinatari.

Valutazione operativa per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto come aggiornamento degli standard tecnici di controllo su strada e dei connessi adempimenti nazionali di recepimento. Il contenuto normativo lascia agli Stati membri alcuni margini, in particolare sulla scelta delle apparecchiature, sull'utilizzo del dato del costruttore come valore di riferimento in presenza o meno di alternative nazionali e sull'organizzazione pratica dei controlli, ma impone un risultato vincolato: i controlli devono includere emissioni, OBD e limitatori di velocità secondo parametri tecnici aggiornati entro il termine di trasposizione.

Disposizioni principali

Oggetto dell'adeguamento tecnico

L'articolo 1 modifica gli allegati I e II della direttiva 2000/30/CE secondo quanto previsto dall'allegato della direttiva 2003/26/CE, aggiornando il quadro dei controlli su strada dei veicoli commerciali.

Controllo dei limitatori di velocità

Nell'allegato I della direttiva 2000/30/CE, punto 10, lettera k), viene espressamente inserito il riferimento al "limitatore di velocità (montaggio e funzionamento)". Nell'allegato II sono aggiunte condizioni specifiche per verificare, ove possibile, la corretta installazione ai sensi della direttiva 92/6/CEE, l'integrità della targhetta, l'assenza di manomissioni dei sigilli e la capacità del limitatore di impedire il superamento dei valori previsti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 92/6/CEE.

Nuove regole sui controlli delle emissioni - motori a benzina

L'allegato II, punto 2.1, disciplina le verifiche per i veicoli con motore ad accensione comandata. Sono previste verifiche visive dell'impianto di scarico e del dispositivo di controllo delle emissioni, misurazione del CO al minimo e, per i sistemi con controllo perfezionato (ad esempio convertitore catalitico a tre vie con sonda lambda), verifica di efficienza mediante misurazione di lambda e CO. Se disponibile, prevale il dato dichiarato dal costruttore; in mancanza, si applicano valori massimi di CO pari al 4,5 % o 3,5 % a seconda della data di prima immatricolazione/messa in circolazione, ovvero limiti più stringenti per i veicoli omologati secondo determinate righe della tabella della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, inclusa la possibilità di controllo OBD per i veicoli dotati di sistema diagnostico di bordo.

Nuove regole sui controlli delle emissioni - motori diesel

L'allegato II, punto 2.2, stabilisce che l'opacità dei gas di scarico va misurata in libera accelerazione, con specifiche modalità di condizionamento del veicolo, della temperatura del motore e di spurgo dell'impianto di scarico. Sono previste procedure di prova dettagliate, inclusi numero e modalità dei cicli di accelerazione, e valori limite basati sul dato in targhetta o dichiarato dal costruttore; in alternativa si applicano coefficienti massimi di assorbimento pari a 2,5 m-1 per motori diesel ad aspirazione naturale, 3,0 m-1 per turbocompressi e 1,5 m-1 per determinate categorie Euro 4/Euro 5/EEV. Sono previste esenzioni per veicoli immatricolati prima del 1o gennaio 1980 e regole per concludere anticipatamente la prova in caso di risultati chiaramente sopra o sotto soglia.

Apparecchiature di controllo e precisione delle misurazioni

L'allegato II, punto 2.3, richiede l'uso di apparecchiature idonee a stabilire con precisione il rispetto dei valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

Recepimento, comunicazioni e decorrenza

L'articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni necessarie entro e non oltre il 1o gennaio 2004 e di informare immediatamente la Commissione, includendo un riferimento alla direttiva nell'atto nazionale di recepimento o al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza stradaleambienteomologazione veicolicontrolli tecnici

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