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direttiva

Direttiva 2003/27

Direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/27/CE modifica tecnicamente la direttiva 96/96/CE sul controllo tecnico dei veicoli, con l’obiettivo di rendere più efficaci i test sulle emissioni di scarico ai fini della tutela della qualità dell’aria. Aggiorna i criteri di prova per veicoli benzina e diesel, rafforza i controlli visivi e strumentali e introduce valori limite più articolati, anche collegati a norme di omologazione più recenti e ai sistemi diagnostici di bordo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° gennaio 2004.

Adeguamento tecnico dei controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore nell’ambito del controllo tecnico periodico previsto dalla direttiva 96/96/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e incide sulla disciplina del controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi già prevista dalla direttiva 96/96/CE. In concreto riguarda le prove sulle emissioni di gas di scarico dei veicoli con motore ad accensione comandata (benzina) e ad accensione per compressione (diesel), nonché il controllo di alcuni dispositivi connessi (impianto di scarico, sistemi di controllo emissioni, OBD, limitatore di velocità). L’intervento è di adeguamento tecnico dell’allegato II della direttiva 96/96/CE e lascia agli Stati membri margini di scelta su alcuni valori di riferimento, sulle modalità di prova e sull’eventuale utilizzo di valori costruttore o valori limite alternativi in specifiche ipotesi.

Direttiva 2003/27/CE: adeguamento tecnico dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore

La direttiva interviene come atto di adattamento tecnico della direttiva 96/96/CE sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il suo obiettivo è rendere più incisivi i controlli sulle emissioni di scarico, in coerenza con le esigenze di tutela della qualità dell’aria emerse dai programmi Auto-Oil e dai lavori del gruppo di esperti CITA richiamati nei considerando.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che il livello di manutenzione dei veicoli incide in modo rilevante sulle emissioni e, quindi, sulla qualità dell’aria. Viene inoltre osservato che i limiti allora previsti per le prove di emissione risultavano, in molti casi, più elevati rispetto a quelli effettivamente raggiungibili da veicoli ben mantenuti, con conseguente minore capacità di individuare i veicoli ad alte emissioni.

Ambito di applicazione

La direttiva modifica l’allegato II della direttiva 96/96/CE, che disciplina le verifiche da svolgere nel controllo tecnico periodico dei veicoli. Le modifiche riguardano sia i veicoli con motore ad accensione comandata (benzina) sia quelli con motore ad accensione per compressione (diesel), oltre al controllo del limitatore di velocità per i veicoli rientranti nella direttiva 92/6/CEE.

Modifica del controllo del limitatore di velocità

Nel punto 7.10 dell’allegato II viene precisato che, ove possibile, occorre verificare che il limitatore di velocità impedisca ai veicoli indicati agli articoli 2 e 3 della direttiva 92/6/CEE di superare i valori previsti. Si tratta di un controllo ulteriore inserito nella logica del controllo tecnico periodico.

Prove sulle emissioni dei veicoli a benzina

Il nuovo punto 8.2.1 distingue tra veicoli senza sistema perfezionato di controllo delle emissioni e veicoli dotati di sistemi più avanzati, come il convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda.

Per i veicoli senza sistema perfezionato:

  • è richiesto l’esame visivo dell’impianto di scarico e del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore;
  • dopo un congruo periodo di condizionamento del motore, deve essere misurata la concentrazione di CO al minimo;
  • il limite è quello dichiarato dal costruttore; se tale dato manca o non è usato come riferimento dall’autorità nazionale, si applicano limiti massimi del 4,5% o del 3,5% a seconda della data di immatricolazione o prima messa in circolazione.

Per i veicoli con sistema perfezionato:

  • restano previsti i controlli visivi dell’impianto di scarico e del dispositivo di controllo delle emissioni;
  • si deve determinare l’efficienza del sistema tramite misurazione del valore lambda e del tenore di CO, secondo il punto 4 o secondo procedure proposte dal costruttore e approvate in omologazione;
  • il CO massimo è quello dichiarato dal costruttore; in mancanza, si applicano i limiti del 0,5% vol. al minimo e del 0,3% vol. per i veicoli omologati secondo le righe A o B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva 98/69/CE, o, se non è possibile la corrispondenza, per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002;
  • alla prova al minimo accelerato, il CO non deve superare 0,3% vol. oppure 0,2% vol. per i medesimi veicoli; il valore lambda deve essere 1 ± 0,03 o secondo le specifiche del costruttore.

Per i veicoli dotati di OBD conforme alla direttiva 70/220/CEE, gli Stati membri possono, in alternativa al metodo di cui al punto i), verificare il corretto funzionamento del sistema di emissioni mediante lettura adeguata del dispositivo OBD e controllo simultaneo del suo funzionamento.

Prove sulle emissioni dei veicoli diesel

Il punto 8.2.2 disciplina in modo più dettagliato il controllo dell’opacità dei gas di scarico dei diesel.

La prova è effettuata in libera accelerazione, con cambio in folle e frizione innestata. Prima della prova possono essere richiesti specifici condizionamenti, ma la mancanza di condizionamento non comporta automaticamente esito negativo, salvo le regole particolari previste.

In particolare:

  • il motore deve aver raggiunto la normale temperatura di esercizio, con riferimenti tecnici alla temperatura dell’olio motore o del blocco motore;
  • l’impianto di scarico deve essere spurgato con almeno tre cicli di accelerazione libera o metodo equivalente.

La procedura di prova richiede:

  • esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore;
  • motore e turbocompressori al minimo prima di ciascun ciclo;
  • accelerazione rapida e regolare a fondo del pedale dell’acceleratore;
  • raggiungimento del regime massimo, o del regime indicato dal costruttore nei veicoli con trasmissione automatica, o dei due terzi del massimo in mancanza di tale dato.

Quanto ai valori limite:

  • in via primaria vale il livello indicato sulla piastrina ai sensi della direttiva 72/306/CEE;
  • se tale dato manca o non è usato come riferimento, vale il dato del costruttore o, in alternativa, un coefficiente di assorbimento massimo di 2,5 m-1 per diesel ad aspirazione naturale e 3,0 m-1 per diesel a turbocompressione;
  • è previsto un limite di 1,5 m-1 per specifiche categorie omologate secondo la direttiva 70/220/CEE e la direttiva 88/77/CEE, come modificate, e per valori equivalenti;
  • i requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta prima del 1° gennaio 1980.

La prova è considerata non superata se la media aritmetica degli ultimi tre cicli di accelerazione libera supera il valore limite, con possibilità di escludere valori anomali o applicare altri criteri statistici. Gli Stati membri possono anche limitare il numero massimo dei cicli. Per evitare prove inutili, possono altresì considerare non superata o superata la prova già prima di tre cicli, rispettivamente quando i valori siano nettamente sopra o nettamente sotto i limiti.

Apparecchiature di controllo e margini di discrezionalità

Il punto 8.2.3 richiede che le apparecchiature di controllo siano idonee a determinare con precisione il rispetto dei valori limite prescritti o dichiarati dal costruttore. Il punto 8.2.4 riconosce agli Stati membri un margine di flessibilità: se, in omologazione CE, un tipo di veicolo non risulta conforme ai valori limite stabiliti dalla direttiva, essi possono fissare valori limite superiori sulla base di prove del costruttore, dandone poi comunicazione alla Commissione.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro il 1° gennaio 2004. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore interessato.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico dell’allegato II della direttiva 96/96/CE

L’articolo 1 dispone la sostituzione di parti dell’allegato II della direttiva 96/96/CE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva 2003/27/CE. L’intervento riguarda in particolare il punto 7.10 sul limitatore di velocità e il punto 8.2 sulle emissioni di gas di scarico.

Termine di recepimento e obblighi di notifica

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 1° gennaio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Il paragrafo 2 obbliga inoltre gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Controllo del limitatore di velocità

Nel punto 7.10 dell’allegato II della direttiva 96/96/CE, come sostituito, viene richiesto, ove possibile, di controllare che il limitatore di velocità impedisca ai veicoli indicati agli articoli 2 e 3 della direttiva 92/6/CEE di superare i valori previsti.

Prove sulle emissioni dei veicoli a benzina

Il nuovo punto 8.2.1 prevede, per i veicoli con motore ad accensione comandata, controlli visivi dell’impianto di scarico e del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, seguiti dalla misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO). Se il veicolo non è dotato di un sistema perfezionato di controllo delle emissioni, il limite massimo di CO è quello dichiarato dal costruttore; in mancanza, si applicano soglie massime pari al 4,5% per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta tra la data di applicazione della direttiva 70/220/CEE e il 1° ottobre 1986, e al 3,5% per quelli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986. Se il veicolo dispone di un sistema perfezionato, si procede anche alla misurazione del valore lambda e del CO: il limite è quello del costruttore; in mancanza, si applicano valori massimi del 0,5% vol. al minimo e del 0,3% vol. per i veicoli omologati secondo le righe A o B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o, se non è possibile la corrispondenza, per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002. Al regime accelerato al minimo, il CO non può superare 0,3% vol. oppure 0,2% vol. per i veicoli appena richiamati; il valore lambda deve essere 1 ± 0,03 o secondo le specifiche del costruttore. Per i veicoli con OBD conforme alla direttiva 70/220/CEE, gli Stati membri possono sostituire il test con la lettura del dispositivo OBD e la verifica simultanea del suo corretto funzionamento.

Prove sulle emissioni dei veicoli diesel

Il nuovo punto 8.2.2 disciplina i veicoli con motore ad accensione per compressione mediante prova di opacità dei gas di scarico in libera accelerazione, con cambio in folle e frizione innestata. È previsto un condizionamento del veicolo, salvo ipotesi di sicurezza e con specifiche condizioni sul raggiungimento della temperatura di esercizio e sullo spurgo dell’impianto di scarico. La procedura richiede l’esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni, il corretto regime del motore prima di ciascun ciclo, l’azionamento rapido e regolare a fondo dell’acceleratore e il raggiungimento del regime massimo o, per i veicoli con trasmissione automatica, del regime indicato dal costruttore o di due terzi del massimo. I valori limite sono quelli registrati sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE; in mancanza o se non utilizzati come riferimento, valgono i limiti del costruttore o, in alternativa, i coefficienti di assorbimento massimi di 2,5 m-1 per i diesel ad aspirazione naturale e 3,0 m-1 per i diesel a turbocompressione. Si applica un limite di 1,5 m-1 per specifiche categorie omologate secondo le direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE, come modificate, e per i relativi valori equivalenti. Le soglie non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta prima del 1° gennaio 1980. Il veicolo si considera non conforme se la media aritmetica degli ultimi tre cicli di accelerazione libera supera il limite, con possibilità per gli Stati membri di limitare il numero massimo di cicli e di prevedere criteri di arresto anticipato della prova per evitare controlli inutili.

Apparecchiatura di controllo e margini nazionali

Il punto 8.2.3 richiede l’impiego di apparecchiature di controllo idonee a determinare con precisione il rispetto dei valori limite prescritti o indicati dal costruttore. Il punto 8.2.4 consente agli Stati membri, se in sede di omologazione CE un tipo di veicolo non risulta conforme ai valori limite della direttiva, di fissare per quel tipo valori limite superiori sulla base di prove fornite dal costruttore, con successiva informazione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiambientecontrollo tecnico dei veicoliemissioni in atmosfera

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