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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-591/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 1 July 2026. — Sandoz AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark ARYUNA – Earlier Benelux and national word marks ARMUNIA – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Evidence submitted for the first time before the Court. — Case T-591/24

Giurisprudenza europea62024TJ0591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Sandoz contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra ARYUNA e i marchi anteriori ARMUNIA. Conferma che il pubblico dei prodotti farmaceutici e per la salute presta un’attenzione relativamente alta, sicché la bassa somiglianza visiva e fonetica dei segni basta a escludere la confusione anche in presenza di prodotti identici. Dichiara inoltre inammissibili le prove nuove prodotte solo in sede giurisdizionale e precisa che la tutela contro la confusione ex marchio UE riguarda l’origine commerciale, non il rischio di uso errato del medicinale.

Marchio UE ARYUNA: opposizione fondata sui marchi anteriori ARMUNIA respinta per assenza di rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; inammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia erroneamente escluso il rischio di confusione tra il segno richiesto ARYUNA e i marchi anteriori ARMUNIA, in particolare per: (i) la valutazione del grado di attenzione del pubblico rilevante nel settore farmaceutico e parafarmaceutico; (ii) la valutazione complessiva della somiglianza dei segni e dei prodotti; (iii) la rilevanza di eventuali situazioni di confusione post-vendita e del profilo della sicurezza del paziente; (iv) l’ammissibilità di prove nuove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la valutazione del rischio di confusione deve essere globale e oggettiva, riferita alla confusione sull’origine التجارية dei prodotti; nel settore dei prodotti farmaceutici o per la salute il pubblico rilevante può essere considerato dotato di un livello di attenzione relativamente elevato o elevato, anche quando i prodotti siano accessibili al pubblico generale, e tale livello di attenzione può escludere il rischio di confusione nonostante l’identità dei prodotti e la memoria imperfetta del consumatore. Le censure fondate su presunte confusioni post-vendita o sulla sicurezza del paziente non incidono sul test giuridico dell’origine commerciale. Le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale e non già nel procedimento dinanzi all’EUIPO sono inammissibili, salvo che si tratti di mero materiale giurisprudenziale o contestuale e non di veri elementi probatori.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura

Marchio UE ARYUNA: opposizione respinta per assenza di rischio di confusione

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione al marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina il conflitto tra il segno richiesto ARYUNA e i marchi anteriori ARMUNIA, registrati nel Benelux e in Austria per prodotti della classe 5.

Fatti e procedimento amministrativo

Be Healthy d.o.o. ha chiesto la registrazione del marchio verbale UE ARYUNA per prodotti della classe 5, tra cui tintura di iodio, tinture medicinali, erbe medicinali, fitoterapia e decotti di erbe medicinali. Novartis AG, poi divenuta Sandoz AG per trasferimento dei marchi anteriori, ha proposto opposizione basata su:

  • marchio Benelux ARMUNIA, per preparazioni farmaceutiche, ossia contraccettivi orali;
  • marchio austriaco ARMUNIA, per preparazioni farmaceutiche per uso umano.

L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione l’ha respinta e la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo assente il rischio di confusione anche a fronte di prodotti identici.

Ammissibilità delle prove nuove davanti al Tribunale

EUIPO ha contestato la ricezione di alcuni allegati al ricorso, in particolare gli allegati A.6-A.16, perché prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ricorda che il suo sindacato di legittimità deve svolgersi alla luce del quadro fattuale e giuridico esistente dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi degli articoli 72, paragrafo 2, e 95 del regolamento (UE) 2017/1001, e che le parti non possono alterare l’oggetto della controversia mediante nuovi elementi probatori.

Gli allegati in questione, consistenti in comunicati stampa, articoli, rapporti, estratti di siti web, elenchi di prodotti e studi, sono stati considerati veri e propri mezzi di prova volti a dimostrare errori frequenti nell’uso di medicinali e un conseguente abbassamento del livello di attenzione del pubblico. Per tale ragione, non rientrano nell’eccezione giurisprudenziale relativa a documenti di mero supporto giuridico o contestuale. Il Tribunale li dichiara pertanto inammissibili.

Quadro normativo e criteri di valutazione del rischio di confusione

Richiamando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il Tribunale ribadisce che il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione e va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.

Viene inoltre ricordato che la nozione di consumatore medio dipende dalla categoria di prodotti e che il livello di attenzione può variare: nel caso di prodotti destinati sia al pubblico generale sia a professionisti, occorre prendere in considerazione il segmento di pubblico meno attento solo quando i prodotti sono destinati alla stessa platea rilevante.

Pubblico rilevante, territorio e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante sia il pubblico generale sia i professionisti medici e farmaceutici, nei territori in cui i marchi anteriori sono protetti, cioè Benelux e Austria. Aveva inoltre affermato che:

  • i professionisti del settore prestano un’attenzione elevata;
  • il pubblico generale, per prodotti che incidono sulla salute, mostra un’attenzione relativamente elevata;
  • per la valutazione complessiva occorre prendere in considerazione il pubblico con il livello di attenzione più basso, ma nel caso concreto tale livello resta comunque relativamente elevato.

Il Tribunale conferma tale impostazione. Osserva che i medicinali con o senza prescrizione, così come i prodotti della salute non strettamente medicinali ma destinati a migliorare il benessere, attirano normalmente una maggiore attenzione da parte del consumatore ragionevolmente informato, attento e circospetto. Di conseguenza, non vi è errore nel considerare elevata o relativamente elevata l’attenzione del pubblico sia per i professionisti sia per il pubblico generale.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui, in situazioni concrete di stress, emergenza o uso quotidiano, il livello di attenzione sarebbe più basso: una simile impostazione svuoterebbe di significato il criterio del grado di attenzione variabile in funzione della categoria di prodotti, poiché in qualunque settore esisteranno sempre circostanze di minore vigilanza.

Comparazione dei prodotti

La commissione di ricorso aveva ritenuto:

  • identici i prodotti del marchio richiesto rispetto alle preparazioni farmaceutiche per uso umano coperte dal marchio austriaco ARMUNIA;
  • simili in misura inferiore alla media i prodotti del marchio richiesto rispetto alle preparazioni farmaceutiche coperte dal marchio Benelux ARMUNIA.

Tale valutazione non è stata contestata nel merito dalle parti dinanzi al Tribunale.

Comparazione dei segni

I segni sono entrambi verbali: ARMUNIA e ARYUNA. La commissione di ricorso aveva escluso un significato percepibile per il pubblico rilevante e aveva quindi riconosciuto a entrambi una distintività normale, senza individuare elementi dominanti.

Sul piano visivo, il Tribunale conferma la somiglianza solo bassa: i segni condividono alcune lettere e la stessa lunghezza complessiva, ma divergono nella parte centrale, dove compaiono le lettere "m" e "i" nel segno anteriore e la lettera "y" nel segno contestato. Nei marchi brevi, le differenze centrali sono particolarmente percepibili.

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma anch’esso una somiglianza bassa: i segni hanno un numero simile di sillabe e alcune consonanze iniziali e finali comuni, ma si pronunciano in modo diverso per ritmo e intonazione, perché nessuna sillaba coincide integralmente.

Sul piano concettuale, non essendovi alcun significato per il pubblico di riferimento, la comparazione non è possibile.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ribadisce che la valutazione complessiva impone di combinare tutti i fattori rilevanti, secondo il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e distintività del marchio anteriore.

Nel caso concreto, anche considerando che il consumatore ha spesso solo una memoria imperfetta dei segni e che i prodotti sono identici in parte, la combinazione di:

  • livello di attenzione relativamente elevato del pubblico;
  • somiglianza visiva bassa;
  • somiglianza fonetica bassa;
  • distintività normale dei marchi anteriori; è sufficiente a escludere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Confusione post-vendita e sicurezza del paziente

La ricorrente sosteneva che la valutazione dovesse tenere conto delle situazioni di confusione post-vendita e del rischio per la sicurezza del paziente, richiamando anche la sentenza Arsenal Football Club. Il Tribunale respinge tale argomento: l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), riguarda la confusione sull’origine commerciale dei prodotti, non il rischio che un medicinale venga assunto al posto di un altro.

Le eventuali conseguenze dannose derivanti da un uso scorretto di un medicinale attengono a una possibile confusione sulle caratteristiche o sull’identità del prodotto, non alla sua origine imprenditoriale. Inoltre, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non consente di neutralizzare il peso del livello di attenzione del pubblico nella valutazione del rischio di confusione.

Esito

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Sandoz AG alle spese di EUIPO e dispone che l’interveniente Marques sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, nel settore dei prodotti farmaceutici o della salute il livello di attenzione del pubblico rilevante può essere relativamente elevato anche quando i prodotti siano destinati al pubblico generale; se i segni presentano solo una somiglianza visiva e fonetica bassa e i marchi anteriori hanno distintività normale, non sussiste rischio di confusione neppure in presenza di prodotti identici. Le prove nuove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale sono inammissibili se alterano il quadro fattuale sottoposto all’EUIPO.

Come è indicizzato

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