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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-100/25

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 1° luglio 2026. — Francesco Testa e a. contro Procura europea. — Funzione pubblica – Procuratore europeo delegato – Remunerazione – Indennità prevista dal diritto nazionale per i procuratori applicati temporaneamente a una procura diversa da quella di origine – Domanda di compensazione monetaria (additional top-up amount) – Rigetto della domanda – Responsabilità. — Cause T-100/25, T-102/25 e T-103/25

Giurisprudenza europea62025TJ0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi di tre procuratori europei delegati italiani che chiedevano l’indennità prevista dal diritto nazionale per i magistrati assegnati a un distretto diverso da quello di origine, da far valere come compensazione monetaria aggiuntiva. La Corte ha ritenuto che la loro situazione non fosse comparabile a quella dei procuratori nazionali e che la nota organizzativa EPPO/DC/2021/238 non potesse essere contestata nel presente giudizio. Ha inoltre escluso sia l’arricchimento senza causa sia la violazione del contratto, osservando che il lavoro supplementare era già remunerato dall’indennità di servizio.

Remunerazione dei procuratori europei delegati in Italia: esclusione dell’indennità nazionale per trasferimento tra distretti e rigetto della domanda di compensazione monetaria/additional top-up amount e di risarcimento.

La questione giuridica

Se i procuratori europei delegati assegnati in Italia a specifici uffici, ma incaricati di trattare anche casi di altri uffici del territorio nazionale, abbiano diritto: 1) all’indennità prevista dal diritto italiano per i procuratori applicati temporaneamente a una procura di un distretto diverso da quello di origine, quale additional top-up amount ai sensi dell’articolo 16 della decisione n. 1/2020; 2) in subordine, a un indennizzo per arricchimento senza causa o per violazione del contratto di impiego; 3) se la nota EPPO/DC/2021/238 possa essere contestata come illegittima o invalida nel presente giudizio.

Principio di diritto

Il Tribunale ha deciso che i procuratori europei delegati italiani non hanno diritto all’indennità nazionale prevista per i procuratori applicati a una procura di un diverso distretto, perché la loro situazione non è equiparabile a quella dei procuratori nazionali: i PED operano come organo unico e indivisibile della Procura europea, con competenza estesa all’intero territorio nazionale, sicché la maggiore mole di lavoro derivante dalla ripartizione funzionale interna non integra una "applicazione" in un altro distretto ai sensi del diritto italiano. Ne consegue che l’indennità non può essere inclusa nel calcolo della remunerazione nazionale ai fini dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939, e non spetta alcun additional top-up amount; sono parimenti respinte le domande fondate su arricchimento senza causa o su violazione del contratto, perché il lavoro supplementare è già compensato dall’indennità di servizio prevista dalla decisione n. 1/2020.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 90 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 96, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1939
  • Decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea
  • Articolo 8 della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea
  • Articolo 14 della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea
  • Articolo 16 della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea
  • Decisioni nn. 17/2021, 103/2021 e 7/2023 del collegio della Procura europea
  • Decreto legislativo italiano n. 9/2021
  • Articolo 9, paragrafo 2, del decreto legislativo italiano n. 9/2021
  • Decreto-legge italiano n. 341/2000
  • Articolo 23 del decreto-legge italiano n. 341/2000
  • Regio decreto italiano n. 12/1941
  • Articolo 110, paragrafo 3, del regio decreto italiano n. 12/1941
  • Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 66 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea

Remunerazione dei procuratori europei delegati in Italia: indennità nazionale, additional top-up amount e responsabilità

La sentenza riguarda tre ricorsi proposti da procuratori europei delegati (PED) in Italia ai sensi dell’articolo 270 TFUE contro tre decisioni del collegio della Procura europea che avevano respinto le loro richieste di riconoscimento, come compensazione monetaria aggiuntiva, dell’indennità prevista dal diritto italiano per i procuratori applicati a una procura di un distretto diverso da quello di origine.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti erano stati nominati PED e assunti dalla Procura europea come consiglieri speciali per svolgere a tempo pieno le funzioni di PED, con contratti che indicavano rispettivamente gli uffici di Roma, Napoli e Palermo come sede di assegnazione. In seguito all’organizzazione territoriale concordata tra EPPO e Ministero della giustizia italiano, alcuni uffici italiani della Procura europea hanno assunto competenza su più distretti giudiziari; inoltre, con la nota EPPO/DC/2021/238, il procuratore europeo per l’Italia aveva temporaneamente esteso il riferimento di alcune procure nazionali agli uffici di Roma, Napoli e Palermo.

Nel 2024 i ricorrenti hanno chiesto al direttore amministrativo della Procura europea di ottenere, a titolo di additional top-up amount ai sensi dell’articolo 16 della decisione n. 1/2020, l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge italiano n. 341/2000. Le richieste sono state respinte e i successivi reclami dinanzi al collegio della Procura europea sono stati rigettati con le decisioni nn. 67/2024, 68/2024 e 69/2024.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale è stato chiamato a stabilire, in sostanza:

  • se la nota EPPO/DC/2021/238 potesse essere impugnata o fatta valere in via incidentale nel presente giudizio;
  • se l’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939 imponesse di includere l’indennità nazionale italiana nel calcolo della remunerazione dei PED;
  • se i ricorrenti avessero diritto a un’indennità per arricchimento senza causa o per violazione del contratto di impiego;
  • se dovessero essere accolte misure istruttorie volte alla produzione dell’elenco dei casi trattati.

Inammissibilità delle contestazioni sulla nota EPPO/DC/2021/238

Il Tribunale ha osservato che la nota del 20 maggio 2021 non riguardava le condizioni di lavoro o la remunerazione dei PED, ma l’indicazione agli uffici giudiziari nazionali di riferimento per la trattazione dei casi. Di conseguenza, un’azione diretta avverso tale atto ricadeva nell’articolo 263 TFUE e non nell’articolo 270 TFUE, con conseguente tardività del ricorso proposto nel 2025 rispetto a un atto del 2021.

Quanto all’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE, il Tribunale l’ha dichiarata irricevibile perché i ricorrenti non avevano dimostrato che la nota costituisse la base giuridica delle decisioni impugnate o presentasse un nesso giuridico diretto con esse. Le decisioni contestate riguardavano infatti la remunerazione, mentre la nota aveva natura organizzativa.

Esame nel merito: articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939

Sul merito della domanda retributiva, il Tribunale ha ricordato che la Procura europea è un organo unico e indivisibile, operante tramite una struttura decentrata, e che i PED agiscono per conto della Procura europea nei rispettivi Stati membri. In Italia, l’articolo 9, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 9/2021 prevede che i PED esercitino le funzioni requirenti sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione.

Da ciò il Tribunale ha tratto la conclusione che il mutamento o l’estensione interna degli uffici di riferimento non incide sulla competenza territoriale dei PED, che resta nazionale. Ne segue che i ricorrenti non si trovavano nella stessa situazione dei procuratori italiani, la cui competenza resta territorialmente limitata al distretto della procura di assegnazione.

Il Tribunale ha quindi escluso che l’indennità dell’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 fosse applicabile ai PED, essendo essa concepita dal legislatore italiano come incentivo alla mobilità dei procuratori nazionali verso distretti disagiati e non come compenso per un maggiore carico di lavoro individuale. Poiché i ricorrenti avevano ammesso in udienza che la loro remunerazione complessiva era già superiore a quella dei procuratori nazionali, il meccanismo dell’additional top-up amount non trovava applicazione.

Arricchimento senza causa e violazione contrattuale

Le domande subordinate sono state respinte perché il lavoro supplementare fatto valere dai ricorrenti era già coperto dall’indennità di servizio prevista dalla decisione n. 1/2020, che remunera le ore di straordinario e la disponibilità al di fuori dell’orario normale di lavoro richiesta dalle esigenze del servizio.

Per la stessa ragione, il Tribunale ha respinto anche la tesi della violazione del contratto di impiego: la richiesta di una somma equitativa mirava, in sostanza, a ottenere un’ulteriore remunerazione per il medesimo lavoro supplementare, già compensato nell’ambito del regime retributivo applicabile ai PED.

Misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori

Il Tribunale ha respinto la richiesta di ordinare alla Procura europea la produzione dell’elenco di tutti i casi trattati, ritenendo che la causa potesse essere decisa sulla base degli atti già in fascicolo e che la misura non fosse utile ai fini della soluzione della controversia.

Dispositivo e spese

Le cause sono state riunite ai fini della sentenza e i ricorsi sono stati respinti integralmente. Poiché i ricorrenti sono risultati soccombenti, il Tribunale li ha condannati alle spese su domanda della Procura europea.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che la maggiore attività dei procuratori europei delegati, derivante dall’organizzazione interna e dalla ripartizione dei casi tra uffici territoriali della Procura europea, non equivale all’applicazione a una procura di un diverso distretto ai sensi del diritto nazionale italiano. Di conseguenza, non sussiste un diritto all’indennità nazionale dei procuratori trasferiti, né a un additional top-up amount, quando la remunerazione complessiva del PED è già superiore al trattamento nazionale di riferimento e il lavoro supplementare è coperto dall’indennità di servizio prevista dal regime EPPO.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaprocura europearemunerazione del personalediritto processuale dell’ueresponsabilità contrattuale e arricchimento senza causa

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