Tribunale, Sentenza T-424/25
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 1° luglio 2026. — KJ e a. contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di Europol avente ad oggetto l’estensione dei rapporti contrattuali fino a dieci anni – Esclusione dei titolari di un contratto che è già stato oggetto di rinnovo – Rigetto della domanda di concessione di un ulteriore anno di servizio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Applicazione ratione temporis delle norme di diritto sostanziale – Certezza del diritto – Responsabilità. — Cause T-424/25 – T-428/25 e T-439/25 – T-443/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato il rigetto della domanda di Europol di estendere di un anno il servizio di agenti temporanei già rinnovati una volta, ritenendo inoperante l’eccezione di illegittimità contro la decisione interna del 21 marzo 2024. Ha affermato che il diritto dell’Unione, in particolare il RAA e il regolamento Europol, consentiva solo un rinnovo dei contratti per posti ristretti e non autorizzava una seconda proroga, nemmeno per effetto di una decisione generale dell’agenzia. Sono state respinte anche le censure fondate su successione delle leggi nel tempo, certezza del diritto, parità di trattamento e le correlate domande di risarcimento danni.
Agenti temporanei di Europol già rinnovati una volta: legittimità del diniego di una ulteriore proroga annuale e inoperatività dell’eccezione di illegittimità contro la decisione interna del 21 marzo 2024.
La questione giuridica
Se Europol, alla luce della decisione del 21 marzo 2024 e del principio di parità di trattamento, potesse riconoscere anche agli agenti temporanei già titolari di un contratto rinnovato prima dell’entrata in vigore della decisione un ulteriore anno di servizio, nonostante l’articolo 8, primo comma, del RAA e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 consentano un solo rinnovo; e se, in subordine, la mancata applicazione della nuova disciplina violasse i principi di successione delle leggi nel tempo, certezza del diritto e parità di trattamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto i ricorsi: la decisione interna di Europol del 21 marzo 2024 non attribuiva ai ricorrenti alcun diritto automatico a un ulteriore anno di servizio, poiché i contratti degli agenti temporanei assunti per posti ristretti possono essere rinnovati una sola volta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, RAA e dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794; neppure il principio di parità di trattamento consente di disapplicare tali limiti legali, che prevalgono per esigenze di legalità e di rotazione. La decisione impugnata non poteva quindi prorogare unilateralmente o ex lege la durata contrattuale già fissata, e le domande risarcitorie, strettamente connesse alla pretesa illegittimità delle decisioni, sono state parimenti respinte.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
- Articolo 8, primo comma, RAA
- Articolo 47, lettera b), RAA
- Articolo 50 ter, paragrafo 2, RAA
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794
- Articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 1999/70/CE
Agenti temporanei di Europol già rinnovati una volta: ulteriore proroga annuale e legittimità del diniego
La sentenza riguarda nove ricorsi proposti da agenti temporanei di Europol assunti per occupare posti ristretti, ai quali l’agenzia ha negato un ulteriore anno di servizio dopo il rinnovo dei rispettivi contratti iniziali. Il Tribunale esamina in particolare l’eccezione di illegittimità relativa alla decisione interna di Europol del 21 marzo 2024 e la compatibilità del diniego con i principi di parità di trattamento, certezza del diritto e successione delle leggi nel tempo.
Fatti e procedimento amministrativo
I ricorrenti erano stati assunti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), RAA con contratti iniziali di cinque anni, poi rinnovati di comune accordo per quattro anni. Nel febbraio e marzo 2024 Europol aveva annunciato e poi adottato una decisione generale sulla durata dei contratti degli agenti temporanei impiegati in posti ristretti, prevedendo in linea di principio una durata complessiva massima di dieci anni, ma escludendo i casi in cui il contratto fosse già stato rinnovato e fosse in corso all’entrata in vigore della decisione. I ricorrenti chiesero quindi che il loro secondo periodo di attività fosse portato da quattro a cinque anni; la direttrice esecutiva di Europol rigettò le domande con decisioni poi confermate nei reclami interni.
Oggetto del ricorso
Davanti al Tribunale i ricorrenti chiedevano:
- l’annullamento delle decisioni di rigetto;
- l’annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami, prive però di contenuto autonomo;
- il risarcimento del danno materiale e morale derivante dalla mancata proroga. Il Tribunale ha ricordato che, quando la decisione sul reclamo si limita a confermare l’atto impugnato, non occorre statuire autonomamente sul reclamo, ma la sua motivazione può essere considerata nell’esame della legittimità dell’atto originario.
Primo motivo: eccezione di illegittimità della decisione del 21 marzo 2024
I ricorrenti sostenevano che l’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024 violasse il principio di parità di trattamento, perché distingueva tra chi aveva già ottenuto un rinnovo prima dell’entrata in vigore della decisione e chi invece aveva ottenuto il rinnovo dopo tale data. Il Tribunale ha però rilevato che gli stessi ricorrenti avevano ammesso l’inapplicabilità della disposizione invocata alla loro situazione e che la loro tesi reale mirava a ricavare, dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione, un diritto a un rinnovo ulteriore.
Il Tribunale ha escluso tale interpretazione. Le espressioni "in linea di principio" contenute nella decisione mostrano che Europol conserva un margine discrezionale nella fissazione della durata dei contratti entro il limite massimo autorizzato, ma non esiste alcun diritto soggettivo dell’agente a ottenere la durata massima. Soprattutto, l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione ribadisce che il contratto iniziale può essere rinnovato una sola volta; tale limite è coerente con:
- l’articolo 8, primo comma, RAA, che consente un solo rinnovo dei contratti a tempo determinato degli agenti temporanei;
- l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794, che per i posti ristretti presso Europol prevede contratti a tempo determinato rinnovabili una sola volta;
- la finalità di evitare l’abuso di successioni di contratti a termine e di garantire la rotazione del personale.
Poiché la possibilità di un secondo rinnovo non è prevista dal diritto vigente e i ricorrenti non avevano contestato la legittimità delle disposizioni primarie richiamate, il Tribunale ha concluso che il principio di parità di trattamento non poteva essere invocato per ottenere una proroga vietata dalle norme superiori. Ha quindi respinto l’eccezione di illegittimità come inoperante.
Secondo motivo: successione delle leggi nel tempo, certezza del diritto e parità di trattamento
I ricorrenti deducevano che la nuova decisione del 21 marzo 2024 dovesse applicarsi anche ai rapporti già in corso perché ancora produttivi di effetti alla data della sua entrata in vigore. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante questa argomentazione, osservando che il problema non era l’applicazione temporale della decisione, ma l’impossibilità giuridica di concedere un secondo rinnovo in presenza del divieto risultante dal RAA e dal regolamento Europol.
In altri termini, anche ipotizzando l’applicabilità della nuova disciplina, Europol non avrebbe potuto estendere unilateralmente di un anno i contratti già rinnovati. Il Tribunale ha aggiunto che l’asserita disparità di trattamento derivava dalle scelte del legislatore dell’Unione e non dall’atto impugnato; pertanto, senza contestare la legittimità delle norme di base, i ricorrenti non potevano far valere il principio di parità per ottenere un risultato contrario alla legalità.
Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale ha rilevato che la censura non era adeguatamente sviluppata e, comunque, la comunicazione del 8 marzo 2024 al personale escludeva assicurazioni precise, incondizionate e concordanti sulla concessione di un ulteriore anno.
Ragionamento sulla natura contrattuale del rapporto
Un passaggio centrale della sentenza riguarda la natura contrattuale del rapporto degli agenti temporanei. Il Tribunale ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 47, lettera b), RAA, la durata del rapporto è determinata dal contratto; essa non può essere modificata unilateralmente dall’amministrazione, ma richiede il consenso libero e reciproco delle parti. Ha inoltre osservato che, anche sul piano della libertà professionale riconosciuta dall’articolo 15, paragrafo 1, della Carta, la durata contrattuale deve risultare dall’accordo delle parti.
Tuttavia, proprio perché il diritto derivato di base vieta il secondo rinnovo, le parti non possono neppure modificarne la durata per accordo, in quanto ciò eluderebbe il limite stabilito dal legislatore dell’Unione. Il Tribunale ha quindi escluso sia una proroga unilaterale sia una modifica consensuale in contrasto con le norme superiori.
Domande di risarcimento danni
Le richieste risarcitorie erano fondate sugli stessi profili di illegittimità dedotti contro il rigetto della proroga. Il Tribunale ha ricordato che, quando esiste uno stretto legame tra domanda di annullamento e domanda di risarcimento, il rigetto della prima comporta anche il rigetto della seconda. Poiché la pretesa risarcitoria dipendeva integralmente dalla supposta illegittimità delle decisioni di Europol, e tale illegittimità non è stata accolta, le domande di danno materiale e morale sono state respinte.
Dispositivo
Il Tribunale ha riunito le cause ai fini della sentenza e ha respinto integralmente i ricorsi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, comprese quelle sostenute da Europol.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- gli agenti temporanei di Europol assunti per posti ristretti possono avere un solo rinnovo contrattuale, salvo diversa autorizzazione espressa del legislatore dell’Unione;
- un atto interno dell’agenzia non può, da solo, prorogare ex lege contratti già rinnovati in contrasto con norme superiori;
- il principio di parità di trattamento non può essere invocato per ottenere un trattamento contrario alla legalità;
- le domande di risarcimento strettamente dipendenti da una censura di annullamento infondata devono essere respinte insieme a quest’ultima.
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