Tribunale, Sentenza T-654/24
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1° luglio 2026. — Driss El Hakmaoui Attilah contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo 4011 B552 – Causa di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009. — Causa T-654/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un marchio figurativo per malafede. Ha ritenuto che il richiedente conoscesse i segni anteriori delle intervenienti, con cui intratteneva rapporti commerciali, e che avesse depositato il segno contestato per trarre vantaggio dalla notorietà e dalla struttura distintiva dei loro marchi. Il Tribunale ha inoltre escluso parte delle prove prodotte per la prima volta in giudizio e ha condannato il ricorrente alle spese.
Nullità di un marchio dell’Unione europea per malafede del richiedente al momento del deposito, in presenza di rapporti commerciali pregressi e di somiglianza con segni anteriori delle intervenienti.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso avesse correttamente dichiarato nullo il marchio dell’Unione europea figurativo n. 11674413 per malafede ex articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, alla luce dei rapporti commerciali tra le parti, della somiglianza tra il marchio contestato e i diritti anteriori delle intervenienti e degli elementi successivi al deposito idonei a chiarire l’intenzione del richiedente.
Principio di diritto
Un marchio dell’Unione europea è nullo per malafede se, valutando globalmente tutte le circostanze pertinenti esistenti al momento del deposito e anche i fatti successivi idonei a chiarirne l’intenzione, risulta che il richiedente non mirava a partecipare lealmente alla concorrenza, ma a sfruttare in modo parassitario o sleale i segni anteriori di terzi o a ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alla funzione di indicazione di origine del marchio. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione dell’EUIPO: i rapporti commerciali e fiduciari tra le parti, la conoscenza dei segni anteriori, la somiglianza concettuale e grafica fondata sul leone e sugli elementi "4011" e "B552", nonché gli eventi successivi al deposito, dimostravano la malafede del ricorrente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Nullità per malafede di un marchio figurativo dell’Unione europea
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la dichiarazione di nullità, per malafede, del marchio dell’Unione europea figurativo n. 11674413. La controversia attiene al settore dei prodotti alimentari, in particolare al tè e ai prodotti della classe 30.
Fatti e procedimento amministrativo
Le intervenienti Bella Tawziaa II, SLU e Groupe Bellakhdar CO, Sarl hanno chiesto nel 2022 la nullità del marchio contestato, depositato il 21 marzo 2013. La divisione di annullamento ha accolto la domanda il 21 dicembre 2023 sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; la commissione di ricorso ha respinto il ricorso del titolare e ha confermato la nullità, ritenendo provata la malafede del richiedente al momento del deposito.
Diritto applicabile ratione temporis
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 21 marzo 2013, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), che corrisponde, nel contenuto, all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001, dell’articolo 95 e dell’articolo 72, paragrafi 2 e 5, nonché del regolamento delegato (UE) 2018/625.
Ricevibilità delle prove prodotte in giudizio
Il Tribunale dichiara irricevibili le pagine da 1 a 3 e da 9 a 12 dell’allegato A.4 e gli allegati da A.7 a A.11, perché prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. Sono invece ricevibili gli allegati A.5 e A.6, in quanto relativi alla prassi decisionale dell’EUIPO e non a prova nuova in senso proprio. Il Tribunale ribadisce che il sindacato di legittimità si esercita sulla base del quadro fattuale e giuridico dinanzi alla commissione di ricorso e non consente di introdurre elementi nuovi modificativi dell’oggetto della controversia.
Nozione di malafede e criteri di valutazione
Richiamando la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la sentenza ricorda che la malafede, non definita dal regolamento, va valutata globalmente sulla base di indizi pertinenti e concordanti. Occorre verificare, tra l’altro, se il richiedente sapesse o dovesse sapere che un terzo usava un segno identico o simile, se intendesse impedirne l’uso e quale fosse il grado di tutela dei segni in conflitto. Possono essere considerati anche i rapporti contrattuali tra le parti, l’origine del segno, la logica commerciale del deposito, la cronologia degli eventi e i fatti successivi, se utili a chiarire l’intenzione originaria.
Rapporti commerciali tra le parti
Il Tribunale conferma che, al momento del deposito del marchio contestato, esisteva un rapporto commerciale tra il ricorrente e le intervenienti, o comunque con la Groupe Bellakhdar. Tale rapporto derivava dalla storia societaria della Bella Tawziaa II e dai collegamenti del ricorrente con la Groupe Bellakhdar. Questa circostanza è ritenuta significativa perché dimostra che il ricorrente era a conoscenza dell’uso dei diritti anteriori e operava in un contesto di fiducia commerciale.
Somiglianza tra il marchio contestato e i diritti anteriori
Il Tribunale ritiene corretto l’apprezzamento della commissione di ricorso circa la somiglianza tra il segno contestato e i diritti anteriori. Le somiglianze derivano, in particolare, dagli elementi "4011" e "B552", dalla presenza del concetto e dell’immagine del leone, dagli elementi denominativi arabi e dalla presentazione complessiva dei prodotti. Il Tribunale precisa che, ai fini della malafede, non è necessario dimostrare un grado di confondibilità secondo il parametro tipico dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; è sufficiente che la somiglianza sia indicativa dell’intenzione del richiedente di richiamare i segni altrui. Le prove sulla diffusione di confezioni con animali o leoni nel settore del tè hanno portata limitata e non dimostrano che il leone sia un elemento banalizzato sul mercato.
Intenzione sleale del richiedente
Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso ha correttamente dedotto una intenzione sleale: il marchio è stato depositato senza informare la Groupe Bellakhdar, nonostante il rapporto fiduciario tra le parti; il segno riprendeva elementi strettamente associati ai marchi anteriori delle intervenienti; e gli eventi successivi al deposito, tra cui le vicende di cessione e riassegnazione del marchio, confermavano l’idea di una strategia volta ad appropriarsi del valore commerciale altrui. Il fatto che la domanda fosse formalmente presentata a nome di una società e non della persona fisica ricorrente non esclude la malafede della persona che agiva in concreto per conto della società.
Rilievo dei fatti successivi al deposito
Il Tribunale ribadisce che fatti successivi al deposito possono essere considerati se aiutano a ricostruire l’intenzione originaria. Nel caso concreto, le successive cessioni di quote, le procure, i trasferimenti di marchi e la richiesta di cessione totale del marchio contestato sono letti come indizi di una strategia di appropriazione del segno, più che di un uso lecito e autonomo del marchio.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e delle intervenienti. La decisione conferma la nullità del marchio per malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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