Tribunale, Sentenza T-40/25
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1° luglio 2026. — DecoTrend GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante un abat‑jour – Disegni o modelli anteriori contenuti in fascicoli di brevetto svizzero e degli Stati Uniti – Causa di nullità – Carattere individuale – Elementi dei fascicoli di brevetto contenenti i disegni o modelli anteriori da prendere in considerazione in sede di valutazione dell’impressione generale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002». — Causa T-40/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di DecoTrend contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un abat-jour registrato come disegno o modello UE. Ha stabilito che, quando un richiedente nullità invoca fascicoli di brevetto anteriori, contano solo le illustrazioni da lui precisate come disegni o modelli anteriori, non l’intero contenuto tecnico del brevetto. La commissione di ricorso aveva quindi correttamente confrontato il modello contestato solo con le figure D1 e D2, escludendo descrizioni e altre tavole. Il Tribunale ha inoltre escluso che tali figure mostrassero intagli concavi o piegabilità e ha confermato il rinvio alla divisione di annullamento.
Nullità di un disegno o modello UE per difetto di carattere individuale: quando il riferimento a brevetti anteriori consente di prendere in considerazione solo le singole illustrazioni invocate e non l’intero fascicolo brevettuale.
La questione giuridica
Se, nel procedimento di nullità di un disegno o modello dell’Unione europea fondato sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, la valutazione del carattere individuale debba essere compiuta tenendo conto dell’intero fascicolo di brevetto anteriore richiamato dal richiedente la nullità, oppure soltanto delle specifiche illustrazioni del fascicolo che sono state identificate come disegni o modelli anteriori; e se, conseguentemente, la commissione di ricorso abbia errato nel negare che dai soli disegni anteriori emergessero intagli concavi o la piegabilità della forma rappresentata.
Principio di diritto
Nel giudizio di nullità di un disegno o modello UE fondato sulla mancanza di carattere individuale, il richiedente la nullità deve identificare con precisione i disegni o modelli anteriori invocati; se un fascicolo di brevetto è richiamato solo come contenitore di talune illustrazioni, l’EUIPO e il Tribunale possono prendere in considerazione esclusivamente quelle illustrazioni espressamente individuate come anteriorità, non l’intero fascicolo né la descrizione tecnica dell’invenzione. Ne consegue che il confronto ex articolo 6 del regolamento n. 6/2002 va effettuato tra il disegno contestato e i soli disegni anteriori così individuati, valutati con la prospettiva dell’utilizzatore informato; pertanto il Tribunale ha respinto il ricorso e confermato il rinvio alla divisione di annullamento disposto dalla commissione di ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 52 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei
- Articolo 56 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei
- Articolo 27, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS
- Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 2245/2002
Disegno o modello dell’Unione europea – nullità di un abat-jour per difetto di carattere individuale
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello UE registrato raffigurante un abat-jour. Il Tribunale ha esaminato, in particolare, se ai fini del confronto ex articolo 6 del regolamento n. 6/2002 dovessero essere considerati soltanto i singoli disegni anteriori espressamente indicati dalla richiedente la nullità oppure anche la descrizione e le ulteriori tavole contenute nei fascicoli di brevetto svizzero e statunitense richiamati nella domanda.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Il disegno o modello contestato, registrato con il n. 4 031 201-0004, era stato depositato il 3 giugno 2017 e riguardava prodotti delle classi 26-04 e 26-05 della classificazione di Locarno, ossia ghirlande elettriche e abat-jour. Nel 2022 B.K.Licht GmbH & Co. KG aveva chiesto la nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, sostenendo che il modello fosse privo di carattere individuale rispetto a due anteriorità contenute in fascicoli di brevetto: un brevetto svizzero divulgato nel 1929 e un brevetto statunitense pubblicato nel 1927.
La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso aveva accolto il ricorso dell’interveniente, annullato tale decisione e rinviato la causa alla divisione di annullamento. Secondo la commissione, la valutazione del carattere individuale doveva essere condotta solo sulla base delle illustrazioni 1 dei due fascicoli di brevetto, identificate come D1 e D2, e non anche sulla base della descrizione tecnica o delle altre figure contenute nei brevetti.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, secondo cui un disegno o modello è protetto se è nuovo e possiede carattere individuale, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che impone di confrontare l’impressione generale prodotta nell’utilizzatore informato con quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente al pubblico. Vengono inoltre richiamati l’articolo 7 sul concetto di divulgazione al pubblico, l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), sulla nullità per difetto dei requisiti di protezione, e l’articolo 60, paragrafo 2, sul vincolo del rinvio alla divisione di annullamento.
Il Tribunale ricorda anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare le sentenze Karen Millen e Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles, secondo cui il confronto va effettuato rispetto a disegni o modelli anteriori precisi, individualizzati, determinati e identificati. Viene inoltre richiamata la definizione di "disegno o modello" dell’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 6/2002, che pone l’accento sull’aspetto del prodotto.
Primo motivo: rilevanza dei fascicoli di brevetto nel loro complesso
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare l’intero contenuto dei fascicoli di brevetto, poiché le sole figure D1 e D2 non sarebbero comprensibili senza la descrizione e le altre illustrazioni. Il Tribunale respinge tale impostazione: un brevetto tutela un’invenzione, non l’aspetto del prodotto, e le illustrazioni contenute nel fascicolo hanno funzione esemplificativa. Pertanto, se un richiedente nullità intende opporre quelle illustrazioni a un disegno o modello registrato, deve individuare in modo preciso quali illustrazioni assumano il valore di anteriorità rilevante.
Nel caso concreto, dai punti II e III della motivazione della domanda di nullità emergeva che l’interveniente aveva richiamato esclusivamente le illustrazioni 1 dei due fascicoli come disegni o modelli anteriori, affermando che l’impressione generale da esse prodotta corrispondeva a quella del modello contestato. Il Tribunale conclude quindi che non era necessario prendere in considerazione le altre figure né la descrizione tecnica dei brevetti, e che la commissione di ricorso aveva correttamente limitato il confronto alle sole figure D1 e D2.
Secondo motivo: intagli concavi e piegabilità
La ricorrente contestava anche la valutazione della commissione di ricorso secondo cui né il modello contestato né le anteriorità D1 e D2 presentavano intagli concavi o sporgenze convesse, e secondo cui dalle figure anteriori non emergeva la piegabilità della stella rappresentata. Il Tribunale osserva che le figure D1 e D2 mostrano chiaramente una stella a più punte, ma non consentono di desumere, da sole, né intagli concavi né una struttura pieghevole nel senso sostenuto dalla ricorrente.
Le indicazioni mediante lettere e i tratteggi presenti nelle figure non bastano a introdurre, senza ricorrere alle spiegazioni contenute nel testo del brevetto, elementi tecnici ulteriori; e proprio tali elementi testuali, tuttavia, non sono pertinenti perché il brevetto non è invocato in quanto tale come disegno o modello anteriore. Ne deriva che la commissione di ricorso ha potuto legittimamente escludere sia la presenza di intagli concavi sia la dimostrata piegabilità delle anteriorità D1 e D2.
Effetti del rinvio e limiti del potere di riforma del Tribunale
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, il suo controllo è di legittimità e il potere di riforma non gli consente di sostituirsi alla commissione di ricorso su una questione sulla quale quest’ultima non abbia ancora preso posizione. Poiché la commissione di ricorso aveva rinviato la causa alla divisione di annullamento per la prosecuzione del procedimento, senza decidere nel merito finale della nullità, non spettava al Tribunale dichiarare esso stesso la nullità del disegno o modello contestato.
Decisione e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha condannato DecoTrend GmbH a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da B.K.Licht GmbH & Co. KG; l’EUIPO è stato dichiarato tenuto a sopportare le proprie spese, non essendo stata tenuta udienza.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che, in un procedimento di nullità fondato sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, il richiedente deve individuare con precisione i disegni o modelli anteriori sui quali intende fondarsi. Se tali anteriorità sono tratte da fascicoli di brevetto, l’esame dell’impressione generale non può estendersi all’intero brevetto o alla sua descrizione tecnica, ma deve limitarsi alle sole illustrazioni espressamente invocate come anteriori.
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