Tribunale, Sentenza T-361/25
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 1° luglio 2026. — Brenntag GmbH contro Hauptzollamt Duisburg. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/83/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), articolo 20, paragrafo 2, e articolo 30 della direttiva 2008/118/CE – Irregolarità verificatasi durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa – Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall’accisa – Riscossione dell’accisa a causa della mancanza di un documento di accompagnamento specifico per i prodotti sottoposti ad accisa. — Causa T-361/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale, investito in via pregiudiziale dal Finanzgericht Düsseldorf, ha escluso che il diritto dell’Unione consenta alla normativa tedesca di far cessare e riaprire il regime sospensivo delle accise sulla base di una presa di possesso solo indiretta dei prodotti. Ha inoltre stabilito che l’esenzione dall’accisa sull’alcol non può essere negata per il solo difetto documentale se l’uso esente è provato e non vi sono sospetti di frode. La pronuncia rafforza la centralità dei criteri materiali di immissione in consumo e di prova dell’uso esente rispetto a formalismi nazionali.
Accise sull’alcol: il diritto dell’Unione osta a una finzione nazionale che fa cessare e riiniziare il regime sospensivo senza ricezione fisica, e osta al diniego dell’esenzione per mere irregolarità documentali in assenza di frode o abuso.
La questione giuridica
1) Se la direttiva 2008/118 osti a una normativa nazionale che, per una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa verso un depositario autorizzato che li fa proseguire direttamente ai clienti, considera i prodotti come presi in consegna nel deposito fiscale del depositario non appena questi ne acquisisce il possesso indiretto, e come usciti da tale deposito, imponendo l’apertura di un nuovo regime di sospensione. 2) Se l’articolo 27 della direttiva 92/83, letto alla luce del principio di proporzionalità, consenta di negare l’esenzione dall’accisa solo perché manca o è irregolare la documentazione di accompagnamento della circolazione, nonostante l’effettivo utilizzo dei prodotti per fini esenti e l’assenza di indizi di evasione, abuso o frode.
Principio di diritto
La direttiva 2008/118 deve essere interpretata nel senso che l’esigibilità dell’accisa e la fine della circolazione in sospensione dipendono dalla ricezione fisica ed effettiva dei prodotti da parte del destinatario, non potendo uno Stato membro sostituire tale criterio con una finzione di presa in consegna e uscita dal deposito fiscale basata sul solo possesso indiretto; l’articolo 30 non autorizza deroghe sostanziali ma solo semplificazioni procedurali interne. Inoltre, l’articolo 27 della direttiva 92/83 osta al diniego dell’esenzione quando la mancata o tardiva documentazione non impedisce di provare che i prodotti sono stati effettivamente impiegati per fini esenti e non emergono indizi di evasione, abuso o frode.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/83/CEE
- Articolo 27, paragrafi 1 e 2, direttiva 92/83/CEE
- Direttiva 2008/118/CE
- Articolo 4, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 17, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 20, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 21, paragrafi 1-3, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 30, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Accise sull’alcol: finzione di presa in consegna e diniego dell’esenzione per irregolarità documentali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf in una controversia tra Brenntag GmbH e Hauptzollamt Duisburg sull’esigibilità delle accise relative ad alcol circolato in regime di sospensione e sull’accesso a un’esenzione fiscale. Il Tribunale è stato chiamato a interpretare la direttiva 2008/118 e l’articolo 27 della direttiva 92/83 nel contesto di una normativa nazionale tedesca che collega conseguenze fiscali rilevanti alla documentazione di trasporto e a una presa di possesso solo indiretta dei prodotti.
Fatti e procedimento principale
Brenntag, titolare di un’autorizzazione a immagazzinare alcol in regime di sospensione dall’accisa, si avvaleva in Germania di un meccanismo di circolazione successiva previsto dal diritto nazionale. In base a tale meccanismo, l’alcol era spedito direttamente dai fornitori ai clienti di Brenntag o di una società del gruppo, senza transito fisico nel deposito fiscale di Brenntag. Nel 2016, l’ufficio doganale ha richiesto a Brenntag oltre 62 milioni di euro di accise, ritenendo in alcuni casi che vi fosse un’irregolarità durante la circolazione e, in altri, che l’alcol fosse uscito dal deposito fiscale senza applicazione di un ulteriore regime sospensivo.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare, l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettera a), l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, l’articolo 20, paragrafo 2, l’articolo 21, paragrafi 1-3, e l’articolo 30 della direttiva 2008/118, nonché l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/83. Viene altresì richiamato il considerando 8 della direttiva 2008/118, che esige uniformità delle condizioni di esigibilità dell’accisa negli Stati membri.
Prima questione: fine della circolazione in sospensione e ricezione fisica dei prodotti
Quanto alla prima questione, il Tribunale afferma che, ai fini della direttiva 2008/118, la circolazione in sospensione dall’accisa inizia quando i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione e si conclude quando il destinatario li prende in consegna in modo effettivo e fisico. La Corte ribadisce che lo "svincolo" dal regime sospensivo presuppone l’uscita fisica dei prodotti dal deposito fiscale e non può essere anticipato da una mera vendita, da un possesso indiretto o da una finzione giuridica nazionale.
In tale prospettiva, una normativa nazionale che consideri i prodotti come presi in consegna nel deposito fiscale del destinatario e contemporaneamente usciti da esso, solo perché il depositario autorizzato ne abbia acquisito il possesso indiretto sul territorio dello Stato membro, altera il momento dell’esigibilità dell’accisa e introduce una regola incompatibile con la direttiva. Il Tribunale sottolinea che l’articolo 30 consente solo procedure semplificate interne e non può incidere sulle condizioni sostanziali di conclusione della circolazione o di immissione in consumo.
Seconda questione: esenzione dall’accisa e rilievo delle irregolarità documentali
In merito all’articolo 27 della direttiva 92/83, il Tribunale distingue nettamente il regime di sospensione dall’accisa dall’esenzione dall’accisa. Le condizioni dell’esenzione dipendono dalle caratteristiche e dall’uso del prodotto, non dalla regolarità della documentazione di circolazione prevista per il regime sospensivo.
Pertanto, se i prodotti sono effettivamente utilizzati per finalità esenti e non emergono elementi che facciano sospettare evasione, abuso o frode, lo Stato membro non può negare l’esenzione per il solo fatto che la documentazione richiesta non sia stata trasmessa, sia stata redatta irregolarmente o sia stata inviata in ritardo. Solo se tali irregolarità impediscono di fornire la prova certa dell’uso esente, oppure se vi è partecipazione intenzionale a frode o abuso, il diniego può essere giustificato.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale risponde quindi che la direttiva 2008/118 osta alla finzione giuridica nazionale che fa dipendere la conclusione della circolazione e l’apertura di un nuovo regime sospensivo dal solo possesso indiretto del depositario autorizzato. Risponde inoltre che l’articolo 27 della direttiva 92/83 osta al diniego dell’esenzione fondato unicamente su carenze documentali, quando l’uso esente è provato e non vi sono indizi di evasione, abuso o frode.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, in materia di accise, il momento rilevante per l’imposizione è legato alla realtà fisica della circolazione e della consegna dei prodotti, non a costruzioni fittizie del diritto nazionale. Conferma inoltre che, in presenza di un uso effettivamente esente, la disciplina dell’Unione non tollera un formalismo fiscale sproporzionato che trasformi irregolarità documentali in causa automatica di perdita del beneficio fiscale.
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