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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14970/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso proposta dai ricorrenti e della sua accettazione da parte della controricorrente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso, poiché il processo si è chiuso per estinzione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista aveva agito contro l'istituto di credito chiedendo la rideterminazione dei saldi di un conto corrente ordinario e di due conti anticipi intrattenuti con la banca e la restituzione di quanto asseritamente indebitamente percepito. La banca si era costituita chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento del saldo negativo dei rapporti e aveva esteso la domanda ai fideiussori, chiamati in giudizio. Il Tribunale, all'esito di consulenza tecnica, aveva rideterminato il saldo a debito del correntista e lo aveva condannato, in solido con i fideiussori. La Corte d'appello aveva respinto l'appello principale dei correntisti e accolto quello incidentale della banca, condannando gli appellanti e i terzi chiamati al pagamento di una somma maggiore. Avverso tale sentenza i correntisti e i fideiussori proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione depositavano rinuncia al ricorso; la banca accettava la rinuncia con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia ritualmente proposta dal ricorrente e accettata dalla controricorrente determina l'estinzione del processo, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • Quando l'estinzione del giudizio consegue a rinuncia accettata, le spese possono essere compensate se così concordato dalle parti o disposto dalla Corte in base al complessivo assetto processuale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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