Cassazione Civile, Ordinanza n. 35196/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti da un appartamento situato in un fabbricato condominiale. La proprietaria dell'appartamento danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno alla proprietaria dell'appartamento soprastante. Quest'ultima ha chiamato in causa l'impresa che aveva eseguito lavori di restauro nel proprio appartamento, chiedendo manleva; a sua volta l'impresa ha chiamato il proprio assicuratore della responsabilità civile. Il giudice di pace ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova. In appello il tribunale ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo che il danno fosse stato causato dalla negligenza di dipendenti dell'impresa chiamata in causa e condannandola al pagamento di una somma risarcitoria. Ha inoltre ritenuto non esaminabile la domanda di garanzia verso l'assicuratore perché non riproposta in appello. L'impresa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto provati danno e causazione nonostante un quadro probatorio asseritamente insufficiente; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere attribuito rilievo a una presunta causa del danno, sostenendo che il tribunale avesse fatto ricorso al notorio anziché a un accertamento probatorio; 3) violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere reputato non riproposta la domanda di manleva contro l'assicuratore, che secondo la ricorrente sarebbe stata comunque richiamata nell'atto di appello; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale dichiarato inammissibile/non esaminabile la manleva anche senza eccezione specifica della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che essi mirassero in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, e che il terzo motivo fosse inoltre carente di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.; ha rigettato il quarto motivo, affermando che la questione della mancata riproposizione della domanda o eccezione in appello è rilevabile d'ufficio. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Consente il sindacato per violazione di legge, ma non per rivalutare il fatto o le prove.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È invocabile per vizi processuali, ma non può essere utilizzato per riproporre contestazioni di merito.
art. 112 c.p.c.
La questione sulla riproposizione in appello di domande o eccezioni può essere rilevata d'ufficio.
art. 115 c.p.c.
La censura è inammissibile quando mira a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove; il notorio non è stato usato come base decisoria nel caso concreto.
art. 116 c.p.c.
Non consente di trasformare in vizio di legittimità una mera contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio è inammissibile se in realtà si censura l'apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici rientrano nella valutazione di merito; in cassazione non è consentito sindacarne l'apprezzamento se congruamente motivato.
art. 346 c.p.c.
La domanda assorbita in primo grado deve essere riproposta in appello; il mero richiamo generico alle difese di primo grado non basta.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i passaggi rilevanti; la mancanza determina inammissibilità.
art. 385 c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure sulla prova e sulla ricostruzione dei fatti in violazioni di legge: quando il motivo mira a contestare l'apprezzamento delle testimonianze, delle presunzioni o della causalità materiale, esso è inammissibile se non indica un vero errore di sussunzione o una specifica violazione processuale.
- L'accertamento della causa materiale di un allagamento o di un'infiltrazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- La domanda rimasta assorbita in primo grado deve essere riproposta in appello in modo chiaro e specifico; un generico rinvio alle difese svolte in precedenza non soddisfa l'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c.
- La verifica della mancata riproposizione di una domanda o eccezione in appello è questione rilevabile d'ufficio dal giudice.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l'onere di specificità e localizzazione degli atti processuali: la mancata trascrizione o indicazione puntuale del contenuto degli atti rilevanti comporta inammissibilità.
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