Cassazione Penale, Sentenza n. 18926/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del D.A.SPO. emesso il 09/11/2022. Il ricorrente deduce, in primo luogo, l'omessa valutazione/motivazione del Giudice sulla memoria difensiva tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, legge n. 401/1989 (violazione del c.d. "contraddittorio cartolare"). Inoltre propone questioni di legittimità costituzionale sull'art. 6 (comma 3 e comma 5) della legge 401/1989 in relazione agli artt. 3, 13, 24 e 117 Cost. e all'art. 2 del Protocollo addizionale n.4 CEDU, lamentando la sproporzione e l'atteggiamento afflittivo dell'obbligo di presentazione e l'assenza di udienza con difensore nel procedimento di convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (di carattere assorbente) ritenendo fondata la censura sulla violazione del contraddittorio cartolare: il difensore aveva depositato memoria per PEC entro il termine, la memoria risultava agli atti ma non è stata considerata nell'ordinanza di convalida del 28/11/2022. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Roma, Ufficio G.I.P., per nuovo esame. La Corte ha altresì dichiarato sospesa l'efficacia del provvedimento D.A.SPO. del Questore del 09/11/2022. I restanti motivi (comprese le questioni di costituzionalità) sono stati assorbiti e non decidendi nel merito.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6 (più commi)
nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni
La difesa contesta la portata afflittiva e la sproporzione della prescrizione minima quinquennale prevista per i recidivi; la Corte di Cassazione non ha deciso sulla costituzionalità ma ha richiamato la norma come oggetto delle censure, ritenendo comunque prevalente, per il caso concreto, la violazione del contraddittorio cartolare
legge n. 401 del 1989, art. 6-ter
Richiamata nel contesto come norma sanzionatoria relativa ai fatti per cui il ricorrente è imputato; la difesa ha sottolineato la discrepanza tra la pena edittale (massimo tre anni) e la durata delle prescrizioni preventive
codice di procedura penale, art. 391
La difesa ha invocato il procedimento più garantista di convalida delle misure pre-cautelari (art. 391 c.p.p.) come parametro comparativo per sostenere l'obbligo di udienza con difensore anche nelle convalide dei D.A.SPO.; la Corte non ha riformato la procedura ma ha ritenuto centrale l'obbligo di valutare le deduzioni difensive cartolari
Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 117
Gli artt. 13 e 24 sono invocati dalla difesa in ordine alla tutela della libertà personale e del diritto di difesa; l'art. 3 viene richiamato nella critica di ragionevolezza/uguaglianza; l'art. 117 nella prospettiva di conformità agli obblighi CEDU. La Corte di Cassazione non ha deciso la questione di costituzionalità ma ha ritenuto dirimente la violazione del diritto di difesa
Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU, art. 2
Citato dalla difesa in relazione alla libertà di movimento e agli effetti afflittivi dell'obbligo di firma; la questione non è stata decisa nel merito poiché il ricorso è stato risolto sul vizio procedurale del contraddittorio
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 8
Richiamato dalla difesa per evidenziare la discrepanza tra le durate delle misure di prevenzione e quelle previste per i D.A.SPO.; utilizzato ai fini della comparazione argomentativa ma non oggetto di pronuncia decisoria
Massime di principio
- Il giudice chiamato a convalidare un provvedimento questorile di D.A.SPO. deve esaminare e motivare espressamente le deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata entro i termini: la mancata considerazione integra violazione del diritto di difesa e rende nulla l'ordinanza di convalida
- Il cosiddetto "contraddittorio cartolare" non è formale: il giudice deve dare atto di aver ricevuto e valutato le deduzioni difensive, non limitandosi a formule prestampate o a valutazioni generiche
- Se il contraddittorio cartolare è violato la Corte può annullare l'ordinanza di convalida e disporre il rinvio per nuovo esame, con possibile sospensione dell'efficacia del D.A.SPO. impugnato
- Le questioni di costituzionalità relative alla durata e alla natura afflittiva dell'obbligo di presentazione possono essere sollevate in memoria ai sensi dell'art. 6 legge 401/1989, ma la loro decisione è autonoma; tuttavia, una pronuncia favorevole del giudice di legittimità su vizi procedurali evita di entrare nel merito costituzionale
- In casi analoghi è consigliabile: (a) depositare tempestivamente memoria difensiva e conservarne prova (PEC, ricevute); (b) richiedere espressamente nel provvedimento di convalida che vengano valutate le deduzioni; (c) se l'ordinanza non reca alcun riferimento alle deduzioni, considerare il ricorso per nullità per violazione del diritto di difesa
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