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Circolare

Circolare numero 160 del 31-10-2017

con la presente circolare s’illustrano le modifiche apportate dal D.I. n. 97510/2016 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasposto pubblico, istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015, con riguardo sia alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia alla cessazione della stessa. 1. Premessa e quadro normativo 2. Prestazioni 3. Procedure sindacali per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario 4. Criteri di priorità e tetto aziendale. 5. Contributo addizionale 6. Prestazioni integrative 6.1 Accesso alle prestazioni integrative - Criteri di priorità e tetto aziendale 6.2 Misura della prestazione 6.3 Incentivo all’autoimprenditorialità 6.4 Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza 6.5 Contribuzione correlata 6.6 Termini e modalità di presentazione della domanda 6.7 Contribuzione straordinaria della prestazione integrativa 6.8 Modalità di pagamento della prestazione integrativa 6.9 Compatibilità con altre prestazioni 6.10 Regime fiscale 7. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dal D.I. n. 97510 del 17 ottobre 2016, che recepisce gli accordi del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016 sul Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico. Il documento aggiorna soprattutto l’accesso all’assegno ordinario e disciplina in modo dettagliato le prestazioni integrative della NASpI, con regole su procedure sindacali, criteri di priorità, limiti di spesa, contributi dovuti dal datore di lavoro, modalità di domanda, sospensione/decadenza, contribuzione correlata e regime fiscale. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili per la rilevazione delle nuove poste.

Fondo di solidarietà per il trasporto pubblico: nuove regole su prestazioni integrative NASpI e assegno ordinario

Fondo di solidarietà del trasporto pubblico: aggiornamento della disciplina sulle prestazioni

La circolare riepiloga le novità introdotte dal D.I. n. 97510 del 17 ottobre 2016 per il Fondo di solidarietà del personale delle aziende di trasporto pubblico. Il provvedimento recepisce gli accordi sindacali del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016 e aggiorna sia l’ambito di applicazione sia le modalità di accesso e di finanziamento delle prestazioni, con particolare attenzione alle prestazioni integrative della NASpI.

Quadro normativo e ambito di applicazione

Il Fondo era stato istituito dal D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015 per tutelare i lavoratori delle aziende pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con più di 15 dipendenti medi. Il D.lgs. 148/2015 ha poi esteso l’obbligo di istituzione dei fondi di solidarietà ai datori di lavoro esclusi dalla CIG che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In adeguamento a tale assetto, l’accordo del 10 dicembre 2015 ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo alle aziende con più di 5 dipendenti e l’accordo integrativo del 23 maggio 2016 ha rivisto in parte le prestazioni e i criteri di erogazione.

La circolare precisa che la nuova disciplina si applica dal 3 gennaio 2015, ossia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Viene inoltre richiamata la circolare n. 27/2016 per l’individuazione delle aziende rientranti nel Fondo.

Prestazioni del Fondo

Ai sensi dell’articolo 5 del D.I. n. 86985/2015, il Fondo provvede a:

  • erogare assegni ordinari per riduzione dell’orario di lavoro o sospensione temporanea dell’attività per le causali previste dalla CIGO o per riorganizzazione aziendale;
  • erogare prestazioni integrative della NASpI;
  • stipulare convenzioni con fondi interprofessionali per programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale;
  • erogare assegni straordinari per il sostegno al reddito nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo, non trattati dalla circolare.

La disciplina aggiornata riguarda in modo esteso l’assegno ordinario e soprattutto le prestazioni integrative della NASpI.

Procedure sindacali per l’assegno ordinario

L’accesso all’assegno ordinario è subordinato all’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla normativa sui processi di modifica delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali. L’accordo del 23 maggio 2016 distingue due ipotesi:

  • eventi oggettivamente non evitabili: l’azienda comunica tempestivamente a RSA/RSU e alle segreterie territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL cause, durata prevedibile della contrazione o sospensione e numero dei lavoratori coinvolti; le parti possono chiedere un esame congiunto entro 5 giorni, da concludersi nei 5 giorni successivi. In questi casi non è richiesta comunicazione preventiva;
  • altre situazioni temporanee di contrazione o sospensione: è richiesta comunicazione scritta preventiva alle stesse organizzazioni sindacali con indicazione di cause, durata e numero dei lavoratori interessati; entro 5 giorni può essere richiesto l’esame congiunto.

La circolare precisa che, ai fini istruttori, è sufficiente la produzione del verbale di consultazione, anche senza accordo, purché firmato dalle associazioni sindacali indicate. La comunicazione preventiva può essere documentata con ricevute di raccomandata A/R, PEC o fax. L’adempimento sindacale costituisce condizione di ammissibilità della domanda; il suo mancato espletamento comporta l’inammissibilità.

Criteri di priorità e limite massimo di spesa

Il nuovo articolo 6-bis del D.I. n. 86985/2015 stabilisce che le richieste siano esaminate con priorità secondo il seguente ordine:

  • assegno ordinario;
  • prestazioni integrative della NASpI;
  • assegni straordinari;
  • formazione.

L’esame avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per l’assegno ordinario il Fondo non può erogare importi superiori al doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall’azienda nell’anno precedente, al netto di quanto già erogato nel biennio precedente a titolo di assegno ordinario. La circolare chiarisce come va individuato l’“anno precedente”, tenendo conto della valutazione trimestrale delle istanze: si considera il periodo che decorre dal terzo mese precedente la domanda. A titolo esemplificativo, per una domanda presentata il 1° gennaio 2017, l’anno precedente va dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016. Nel calcolo del tetto aziendale, dal biennio precedente si deducono solo le somme erogate per assegno ordinario, non quelle delle prestazioni integrative.

Contributo addizionale per l’assegno ordinario

In caso di fruizione dell’assegno ordinario, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo addizionale dell’1,5% sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori beneficiari. Le modalità di versamento e recupero sono analoghe a quelle previste per il contributo addizionale della cassa integrazione guadagni. La circolare rinvia al messaggio n. 1113/2017 per il recupero del contributo addizionale in caso di pagamenti diretti dell’Istituto.

Prestazioni integrative della NASpI: natura, accesso e criteri di priorità

Il Fondo eroga prestazioni integrative dell’indennità NASpI dovuta per cessazioni collettive o individuali per ragioni aziendali o per risoluzione consensuale a seguito della procedura per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 22/2015. L’erogazione avviene secondo il principio di automaticità e nei limiti delle risorse acquisite dal Fondo.

L’accesso è preceduto dalle procedure sindacali previste dall’articolo 6, comma 1, del D.I. n. 86985/2015. Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica e sono esaminate dal Comitato amministratore su base trimestrale e in ordine cronologico. L’esame delle prestazioni integrative è successivo a quello delle domande di assegno ordinario. Se non si raggiunge un accordo complessivo all’esito dell’esame congiunto, l’azienda può comunque accedere alle prestazioni del Fondo per il personale eccedente.

Per tali prestazioni non opera il tetto aziendale: il datore di lavoro può accedere senza limiti di importo, fermo restando il limite delle risorse disponibili.

Misura della prestazione integrativa e anticipo per autoimprenditorialità

La prestazione integrativa integra la NASpI sia nell’importo sia nella durata. La circolare riporta, in conformità alla nota ministeriale n. 2665 del 18 aprile 2017, che:

  • per tutta la durata della NASpI, al lavoratore spetta l’importo della NASpI per i primi tre mesi maggiorato di 173 euro mensili;
  • al termine della NASpI, la prestazione integrativa prosegue per un massimo di 6 mesi con importo pari alla NASpI spettante per i primi tre mesi maggiorato di 173 euro mensili.

È applicabile l’anticipazione in unica soluzione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità, se prevista anche per la NASpI. In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto dall’anticipazione, il lavoratore deve restituire integralmente quanto percepito, salvo l’ipotesi di assunzione presso la cooperativa di cui abbia sottoscritto una quota di capitale.

Decorrenza, sospensione e decadenza

La prestazione integrativa segue le regole della NASpI in materia di decorrenza, sospensione, decadenza e requisiti. La circolare precisa che:

  • se la domanda di disoccupazione è presentata entro l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto, la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione;
  • in caso di licenziamento senza preavviso, la prestazione decorre secondo le regole indicate con riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso.

In materia di sospensione, se il lavoratore viene assunto con contratto subordinato di durata pari o inferiore a 6 mesi e con reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione, la NASpI e la prestazione integrativa sono sospese d’ufficio; al termine della sospensione riprendono per il periodo residuo. La sospensione è considerata periodo neutro e fa slittare in avanti la durata della prestazione integrativa.

Se il nuovo rapporto è superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato e il reddito supera la soglia di esenzione, il lavoratore decade sia dalla NASpI sia dalla prestazione integrativa. Se invece il reddito resta sotto soglia, le prestazioni proseguono, ma la NASpI è ridotta dell’80% del reddito previsto, con obbligo di comunicazione all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività. In caso di mancata comunicazione, si applicano sospensione o decadenza secondo la durata del rapporto.

Sono richiamate anche le regole per il cumulo con lavoro autonomo, parasubordinato o d’impresa individuale, con limiti di reddito pari a 4.800 euro per il lavoro autonomo e 8.000 euro per il parasubordinato, nonché l’obbligo di autodichiarazione entro il 31 marzo dell’anno successivo nei casi di esenzione dalla dichiarazione dei redditi. In caso di mancata autodichiarazione, il lavoratore deve restituire NASpI e prestazione integrativa dalla data di inizio dell’attività.

La circolare sottolinea che, a differenza della NASpI, l’importo della prestazione integrativa resta cristallizzato e non subisce riduzioni in caso di attività lavorativa; inoltre, durante la sola prestazione integrativa non spetta l’assegno per il nucleo familiare. Le regole di sospensione e decadenza NASpI si applicano anche nel periodo di sola prestazione integrativa.

È inoltre chiarito che, se interviene una nuova disoccupazione al termine di un lavoro a termine svolto durante la sospensione della prima domanda NASpI, la prestazione integrativa resta collegata alla prima domanda: se la prima NASpI riprende, continua anche l’integrazione; se invece viene presentata una nuova domanda NASpI, la prestazione integrativa si estingue insieme alla prima domanda.

Contribuzione correlata e contributo straordinario

Per il periodo di sola prestazione integrativa il Fondo versa la contribuzione correlata utile ai fini pensionistici, compresa la pensione anticipata; tale contribuzione non è dovuta se la prestazione è erogata in unica soluzione. Durante il cumulo tra NASpI e prestazione integrativa, invece, non si versa contribuzione correlata e opera la contribuzione figurativa secondo le regole ordinarie.

Alla prestazione è associato anche un contributo straordinario a carico del datore di lavoro, pari al 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori interessati, dovuto per tutta la durata della fruizione. La circolare precisa che:

  • la base di calcolo è la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, adeguata al minimale se inferiore;
  • in caso di accesso inframensile, la prima mensilità è dovuta per intero;
  • se la prestazione è fruita in unica soluzione, il contributo straordinario è dovuto integralmente in unica soluzione;
  • in caso di estinzione dell’impresa autorizzata alla prestazione, il residuo del contributo deve essere versato al momento dell’estinzione.

Domanda, istruttoria e pagamento della prestazione integrativa

La domanda di accesso all’assegno integrativo deve essere presentata telematicamente alla struttura INPS competente per la matricola di accentramento contributivo, o in subordine alla sede INPS della sede principale aziendale. La domanda deve contenere i dati anagrafici dell’azienda e del legale rappresentante, l’impegno al versamento del contributo straordinario e deve essere corredata dall’accordo o comunicazione sindacale e dall’elenco analitico dei lavoratori coinvolti.

Il finanziamento richiesto comprende sia l’importo della prestazione sia la relativa contribuzione correlata. L’Istituto effettua una stima tenendo conto anche delle somme dovute a titolo di NASpI. Il pagamento dell’integrazione resta subordinato alla presentazione e al riconoscimento della domanda di disoccupazione. La procedura prevede una fase istruttoria in Direzione generale e una fase di pagamento diretto tramite la procedura DSweb, gestita dalle sedi competenti per la NASpI.

I lavoratori possono continuare a versare i contributi sindacali, previa apposita convenzione tra INPS e organizzazioni sindacali.

Compatibilità con maternità e regime fiscale

La prestazione integrativa, pur seguendo le regole NASpI per decorrenza, sospensione e decadenza, è qualificata come prestazione speciale e non coincide integralmente con la NASpI. Se la lavoratrice che percepisce NASpI e assegno integrativo entra in maternità, il diritto all’indennità di maternità è riconosciuto secondo le regole della NASpI e, concluso il periodo di sospensione, le prestazioni riprendono per il residuo spettante. Se invece la lavoratrice percepisce solo la prestazione integrativa, terminata la NASpI, l’indennità di maternità non è riconoscibile.

Sul piano fiscale, la prestazione integrativa costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR. Si applica la tassazione ordinaria, salvo i casi di tassazione separata degli arretrati, e le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR sono riconoscibili su richiesta.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle prestazioni integrative, dell’anticipazione per autoimprenditorialità, dei debiti verso i beneficiari, dei riaccrediti, dei recuperi, della contribuzione correlata e delle altre partite collegate, la circolare istituisce e aggiorna vari conti della gestione FH. Tra i principali figurano i conti:

  • FHR30121 e FHR10121 per prestazioni integrative NASpI;
  • FHR30122 e FHR10122 per l’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità;
  • FHR10132 per partite da definire a fine esercizio;
  • FHR24130 per i recuperi;
  • FHR00130 per i crediti residui di fine esercizio;
  • FHR32144 per la contribuzione correlata a carico del Fondo.

Le eventuali ritenute erariali vanno imputate al conto GPA27009 e i riaccrediti al conto GPA10031 con il codice bilancio 3173. La circolare rinvia a un successivo messaggio la disciplina contabile della contribuzione straordinaria della prestazione integrativa.

Punti principali

Aggiornamento del quadro normativo e ambito del Fondo

La circolare richiama l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, inizialmente previsto per aziende pubbliche e private con più di 15 dipendenti operanti nel trasporto pubblico autofiloferrotranviario e nella navigazione interna e lagunare. Con il D.lgs. 148/2015 l’obbligo di istituzione dei Fondi è stato esteso ai datori di lavoro esclusi dalla CIG che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il D.I. n. 97510/2016 recepisce gli accordi del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016 e la nuova disciplina decorre dal 3 gennaio 2015, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Prestazioni erogate dal Fondo

Il Fondo provvede all’erogazione di assegni ordinari per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, di prestazioni integrative della NASpI, alla stipula di convenzioni con fondi interprofessionali per la formazione e, infine, ad assegni straordinari per l’esodo incentivato, che non sono oggetto della circolare. La disciplina aggiornata si concentra soprattutto sulle prestazioni integrative della NASpI, mentre l’assegno ordinario era già stato trattato nella circolare n. 186/2016.

Procedure sindacali per l’assegno ordinario

L’accesso all’assegno ordinario è subordinato all’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi e dalla normativa sui processi che incidono su condizioni di lavoro o livelli occupazionali. Per eventi oggettivamente non evitabili l’azienda deve informare tempestivamente RSA/RSU e segreterie territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, indicando cause, durata prevista e numero di lavoratori coinvolti; le parti possono chiedere un esame congiunto entro 5 giorni, da concludersi entro i 5 giorni successivi. Per le altre situazioni temporanee di contrazione o sospensione è richiesta una comunicazione scritta preventiva e, se richiesta, una trattativa/esame congiunto. L’adempimento informativo e consultivo è condizione di ammissibilità della domanda; la prova può essere data con il verbale di consultazione o con ricevute di raccomandata A/R, PEC o fax.

Criteri di priorità e tetto aziendale

Le domande sono esaminate prioritariamente con riferimento all’assegno ordinario e, successivamente, alle prestazioni integrative NASpI, agli assegni straordinari e alla formazione, seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Per l’assegno ordinario il massimale erogabile non può superare il doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall’azienda nell’anno precedente, al netto di quanto già erogato nel biennio precedente a titolo di assegno ordinario. Ai fini del calcolo, per anno precedente si considera il periodo che decorre dal terzo mese antecedente la domanda; nel biennio precedente si deducono solo gli importi riferiti all’assegno ordinario, non quelli delle prestazioni integrative.

Contributo addizionale per l’assegno ordinario

In caso di utilizzo dell’assegno ordinario il datore di lavoro deve versare un contributo addizionale dell’1,5% sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori beneficiari. Le modalità operative sono assimilate a quelle della cassa integrazione; per il recupero dei contributi addizionali relativi ai pagamenti diretti dell’Istituto è richiamato il messaggio n. 1113/2017.

Prestazioni integrative della NASpI: ambito e accesso

Le prestazioni integrative riguardano l’integrazione dell’indennità NASpI dovuta in caso di cessazioni collettive o individuali per ragioni aziendali o di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura per giustificato motivo oggettivo. L’accesso è subordinato alle procedure sindacali previste dalla normativa; le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica e vengono esaminate trimestralmente dal Comitato amministratore secondo l’ordine cronologico. Per tali prestazioni non opera il tetto aziendale; ciascun datore di lavoro può accedere senza limiti di importo, nei limiti delle risorse disponibili.

Misura, durata e anticipazione della prestazione integrativa

La prestazione integra la NASpI sia nell’importo sia nella durata. Per tutta la durata della NASpI, il lavoratore percepisce la NASpI spettante per i primi tre mesi maggiorata di 173 euro mensili; esaurita la NASpI, la prestazione integrativa prosegue per un massimo di ulteriori 6 mesi con importo pari alla NASpI spettante per i primi tre mesi maggiorata di 173 euro mensili. È ammessa l’anticipazione in unica soluzione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità, se prevista per la NASpI; in caso di successiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto dall’anticipazione, il lavoratore deve restituire integralmente l’importo anticipato, salvo l’ipotesi di assunzione presso la cooperativa di cui abbia sottoscritto una quota di capitale.

Sospensione, decadenza e compatibilità con altre attività lavorative

La prestazione integrativa segue le regole NASpI in materia di sospensione, decadenza e requisiti. In caso di nuova occupazione subordinata di durata pari o inferiore a 6 mesi con reddito annuo superiore alla soglia di esenzione, le prestazioni sono sospese d’ufficio e riprendono al termine della sospensione; la sospensione è considerata periodo neutro e slitta la durata residua. Se il nuovo rapporto è superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato con reddito superiore alla soglia, si determina la decadenza. Se il reddito è inferiore ai limiti e si conserva lo stato di disoccupazione, la NASpI è ridotta dell’80% del reddito previsto e il lavoratore deve comunicare entro un mese il reddito annuo presunto; analoghe regole si applicano alle attività autonome, parasubordinate o d’impresa individuale, con specifici limiti reddituali e obblighi dichiarativi. Per la sola prestazione integrativa l’importo resta cristallizzato, senza riduzioni, e non spetta l’assegno al nucleo familiare.

Contribuzione correlata e contribuzione straordinaria

Per il periodo di sola prestazione integrativa il Fondo versa la contribuzione correlata utile ai fini pensionistici, anche anticipata, salvo il caso di erogazione in un’unica soluzione. Durante il cumulo tra NASpI e prestazione integrativa, invece, è escluso il versamento della contribuzione correlata e si applica la contribuzione figurativa secondo le regole generali. Inoltre, per l’intera durata della prestazione integrativa il datore di lavoro deve versare un contributo straordinario mensile pari al 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali; la base di calcolo va rapportata al mese intero e, se la prestazione è in unica soluzione, il contributo è dovuto integralmente in un’unica soluzione. In caso di estinzione dell’impresa, il residuo deve essere versato al momento dell’estinzione.

Domanda, istruttoria e pagamento

La domanda di assegno integrativo va presentata telematicamente alla struttura INPS competente per la matricola di accentramento contributivo, o in subordine alla sede INPS della sede principale aziendale. Deve contenere i dati del datore di lavoro, l’impegno al versamento del contributo straordinario e deve essere corredata dall’accordo o dalla comunicazione sindacale e dall’elenco analitico dei lavoratori. Il finanziamento richiesto comprende prestazione integrativa e contribuzione correlata ed è stimato dall’Istituto tenendo conto anche delle somme dovute a titolo di NASpI. Il pagamento dell’integrazione presuppone la presentazione e il riconoscimento della domanda NASpI. La lavorazione prevede una fase istruttoria della Direzione generale e una successiva fase di pagamento diretto tramite la procedura DSweb e le sedi competenti per la NASpI.

Regime fiscale e altre compatibilità

La prestazione integrativa, essendo sostitutiva di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR ed è assoggettata a tassazione ordinaria, salvo i casi di tassazione separata degli arretrati. Sono riconoscibili le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato. In materia di maternità, la lavoratrice che percepisce NASpI e assegno integrativo conserva il diritto all’indennità di maternità; durante la maternità le prestazioni si sospendono e riprendono al termine del periodo di sospensione. Se invece la lavoratrice percepisce solo la prestazione integrativa, terminata la NASpI, l’indennità di maternità non è riconoscibile.

Istruzioni contabili

La circolare istituisce diversi conti per la rilevazione delle prestazioni integrative, dell’anticipazione per autoimprenditorialità, dei debiti verso beneficiari, dei riaccrediti, dei recuperi, della contribuzione correlata e della contribuzione straordinaria. Sono indicati, tra gli altri, i conti FHR30121, FHR30122, FHR10121, FHR10122, FHR10132, FHR24130, FHR00130 e FHR32144, oltre al richiamo ai conti già in uso per il contributo addizionale relativo agli assegni ordinari. Viene rinviato ad apposito messaggio la disciplina contabile della contribuzione straordinaria della prestazione integrativa.

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