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Circolare

Circolare numero 162 del 31-10-2017

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDARCOM per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’associazione. Sono definite la natura volontaria del contributo, le modalità di trattenuta e riversamento, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la durata della convenzione e le istruzioni operative e contabili connesse. Sono inoltre indicati il nuovo codice causale W451, i conti di contabilità dedicati e gli adempimenti delle strutture territoriali, incluso il rendiconto annuale entro il 31 maggio.

Convenzione INPS-FEDARCOM per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-FEDARCOM per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata tra INPS e la Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati profili giuridici, modalità operative, aspetti contabili e condizioni di durata del rapporto convenzionale.

Oggetto e base normativa

La convenzione è stata stipulata il 29 agosto 2017 ed è richiamata come approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa trova fondamento nella legge 4 giugno 1973, n. 311, che disciplina la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale.

Modalità di riscossione e natura del contributo

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro avviene tramite INPS, congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti all’Istituto dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La circolare sottolinea che tale riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’INPS non sorge alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.

Misura del contributo e trattamento dei versamenti

Ai fini della riscossione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS.

Se il datore di lavoro non versa integralmente, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, i contributi obbligatori dovuti, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori. È inoltre precisato che l’Istituto non effettua alcun intervento diretto o attività di controllo nei confronti dei datori di lavoro in relazione al versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2017 con Determinazione commissariale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la presente convenzione è previsto un costo di € 0,21 per ogni UNIEMENS.

La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; dalla comunicazione decorre per l’associazione la facoltà di recedere entro 60 giorni. Sono inoltre a carico dell’associazione, oltre alle spese, ogni altro onere anche fiscale inerente alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS corrisponde alla sede nazionale di FEDARCOM, senza interessi o altri titoli, le somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio di riscossione.

Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche dell’INPS mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, indicando periodo contributivo e importo.

Se l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a € 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia.

L’INPS è esonerato da responsabilità qualora i riversamenti avvengano oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle prioritarie esigenze istituzionali.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene una clausola di salvaguardia particolarmente ampia. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque altro per i profili derivanti dall’applicazione della convenzione.

In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, inclusi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula.

L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese a titolo di contributi di assistenza contrattuale. L’associazione si impegna a esonerare l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto ove quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi. Il rimborso è quantificato secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula o se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si vincolano al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

È comunque prevista la facoltà di recesso per ciascuna parte, con preavviso di almeno 60 giorni e mediante raccomandata A/R o PEC. FEDARCOM è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto se richiesta.

La circolare indica altresì la sede della Federazione in via P.E. Giudici n. 25, Caltanissetta.

Istruzioni operative UNIEMENS

Sul piano operativo, la circolare fornisce istruzioni per l’esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS e attribuisce alle imprese aderenti il codice di nuova istituzione "W451".

Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale W451, con significato "Ass. Contr. Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM)" e il relativo elemento contributivo previsto dalle istruzioni tecniche.

I contributi di assistenza contrattuale esposti con tale codice vengono imputati al conto GPA25642, di nuova istituzione. Contestualmente la procedura rileva il debito verso FEDARCOM mediante la scrittura in partita doppia GPA35642 a GPA11642, per un importo pari a quello registrato in avere sul conto GPA25642.

I saldi dei conti GPA25642 e GPA35642 devono sempre concordare. Per garantire tale concordanza, nonché la corrispondenza con le ripartizioni delle denunce contributive ricevute tramite UNIEMENS, i conti devono essere movimentati con il codice documento "95" esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Gestione contabile, reportistica e rendiconto

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare; una da trasmettere all’ufficio competente per la contabilità; una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti vanno imputati in dare al conto GPA11642; sul medesimo conto devono essere addebitate le somme trattenute per il rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e per l’eventuale imposta di bollo, con contropartita in avere del conto GPA25228.

L’eventuale saldo del conto GPA11642 risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio mediante specifica procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere a FEDARCOM un rendiconto recante: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte, l’ammontare delle somme corrisposte e l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute.

La circolare precisa infine che nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11642, GPA35642 e GPA25642 di nuova istituzione.

Punti principali

Oggetto e base convenzionale

Il 29 agosto 2017 INPS e FEDARCOM hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione e natura del contributo

La riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e che l’Istituto non ha obbligo di esazione coattiva.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se i contributi obbligatori non sono versati integralmente, la quota destinata al contributo associativo viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli sui datori di lavoro per tali versamenti.

Costi del servizio e facoltà di recesso

Per il 2017 il costo del servizio di riscossione è pari a 0,21 euro per ogni UNIEMENS. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, incluso quello fiscale, connesso alla convenzione.

Versamento delle somme alla Federazione

L’INPS versa alla sede nazionale di FEDARCOM, senza interessi, gli importi riscossi al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di tale soglia.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto del negozio, anche se già in corso alla data di stipula. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione; quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in eventuali contenziosi e l’Istituto può sospendere l’efficacia o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, irregolarità, conflitti di interesse o perdita dei requisiti.

Protezione dei dati personali

Le parti devono osservare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2018. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, sempre tramite raccomandata A/R o PEC. FEDARCOM deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni operative UNIEMENS e codice W451

Alle imprese aderenti alla Federazione è attribuito il codice di nuova istituzione W451. Nel flusso UNIEMENS deve essere validato il codice causale W451 con significato "Ass. Contr. Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM)" e il relativo elemento contributivo previsto dalle istruzioni tecniche.

Contabilizzazione e procedure

I contributi esposti con W451 sono imputati al conto GPA25642; contestualmente la procedura rileva il debito verso FEDARCOM con scrittura GPA35642 a GPA11642. I saldi dei conti GPA25642 e GPA35642 devono concordare costantemente e devono essere movimentati solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione con codice documento 95. Le sedi stampano la reportistica in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabilità e una agli atti amministrativi.

Accredito, trattenute e rendiconto annuale

Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in DARE al conto GPA11642, con addebito delle somme trattenute per rimborso spese sul conto GPA24042 e per imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11642 a fine esercizio è ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere a FEDARCOM un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese e imposta di bollo trattenute. I conti GPA11642, GPA35642 e GPA25642 sono di nuova istituzione.

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