Circolare numero 161 del 31-10-2017
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e la Uilca-Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA), per la riscossione dei contributi sindacali sugli assegni straordinari per il sostegno al reddito erogati ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà notizia della convenzione sottoscritta il 14 settembre 2017 tra INPS e UILCA per la trattenuta e riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie ex art. 26 del d.lgs. 148/2015 erogate da alcuni Fondi di solidarietà. Vengono disciplinati ambito, misura del contributo, modalità di rilascio e decorrenza della delega, revoca, rapporti finanziari, tariffe applicabili, clausole di salvaguardia e istruzioni contabili. La convenzione ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione.
Convenzione INPS-UILCA per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà
Convenzione INPS-UILCA per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie
La circolare illustra la convenzione perfezionata il 14 settembre 2017 tra INPS e Uilca-Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA), approvata con determinazione presidenziale n. 115 del 7 luglio 2017. La convenzione disciplina la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie erogate ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, da alcuni Fondi di solidarietà del settore assicurativo, creditizio, del credito cooperativo e della riscossione dei tributi erariali.
Ambito di applicazione e durata
La disciplina si applica ai titolari di prestazioni straordinarie erogate dai Fondi di solidarietà indicati nella circolare, i quali possono scegliere di versare i contributi sindacali alla UILCA tramite trattenuta operata dall’INPS sulle prestazioni erogate dall’Istituto. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.
Modalità di riscossione
L’INPS effettua la riscossione dei contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali che risultino in regola con gli obblighi contributivi. A supporto dell’operatività, l’Istituto rende disponibili canali telematici per la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e della denominazione dell’organizzazione destinataria.
Misura del contributo sindacale
La quota sindacale è calcolata sul lordo delle singole rate dell’assegno straordinario, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono articolate per scaglioni:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo FPLD e non eccedente il doppio di tale misura;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rilascio della delega e adempimenti documentali
La delega deve essere rilasciata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono riportati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della prestazione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega all’INPS con modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza, rinnovo e unicità della delega
Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa. Se invece la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di prestazione, essa decorre dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Per ciascuna prestazione è ammessa una sola delega.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da delega attiva verso altra organizzazione, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Rapporti finanziari, spese e tariffe applicabili
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie, considerate assimilabili a quelle pensionistiche, si applicano le medesime tariffe calcolate sui costi per i trattamenti di quiescenza individuati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2016:
- 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale;
- 0,04 euro per la gestione della delega.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La circolare precisa che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, il quale resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della stessa da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nei giudizi relativi a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione, l’Associazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è 3B, già attivo.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute operate sulle prestazioni straordinarie per conto della UILCA, sono confermati i seguenti conti:
- GPT25003, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sugli assegni straordinari pagati nell’anno in corso;
- GPT27003, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sugli assegni straordinari pagati negli anni precedenti;
- GPT11003, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento;
- GPT35003, per l’accreditamento a favore del medesimo sindacato.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Convenzione e ambito di applicazione
Il 14 settembre 2017 è stata perfezionata la convenzione con UILCA, approvata con determinazione presidenziale n. 115 del 7 luglio 2017, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie erogate ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 148/2015. La convenzione riguarda i Fondi di solidarietà del settore assicurativo, del credito, del credito cooperativo e della riscossione dei tributi erariali. La durata è fissata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.
Modalità di riscossione e canali telematici
I titolari delle prestazioni straordinarie possono versare i contributi sindacali alla UILCA mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni erogate. La riscossione avviene per le organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi. L’INPS mette a disposizione canali telematici per consultare l’importo trattenuto e la denominazione dell’organizzazione destinataria.
Misura del contributo sindacale
La quota associativa è calcolata sull’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia. Le aliquote sono differenziate per scaglioni: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rilascio della delega e trasmissione dei dati
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni sul trattamento dei dati ex d.lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di identità valido. I dati della delega sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità della domanda di prestazione; l’organizzazione deve inviare telematicamente i dati e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza, rinnovo e unicità della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, produce effetti dalla decorrenza della prestazione stessa. Se è rilasciata da soggetto già titolare di prestazione, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno ed è ammessa una sola delega per singola prestazione.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega alla riscossione della quota associativa. Se su una prestazione esiste già una delega attiva verso altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione.
Rapporti finanziari, tariffe e istruzioni contabili
I rapporti finanziari e gli adempimenti correlati sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. Per il servizio di riscossione sulle prestazioni straordinarie si applicano le tariffe già previste per i trattamenti di quiescenza: 0,31 euro per revoca delega cartacea residuale e 0,04 euro per gestione delega. Per la contabilizzazione sono confermati i conti GPT25003, GPT27003, GPT11003 e GPT35003, rispettivamente per contributi trattenuti nell’anno corrente, negli anni precedenti, per il debito verso l’organizzazione e per l’accreditamento al sindacato.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS
È indicato il codice INPS 3B, già attivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 31 ott 2017Circolare numero 159 del 31-10-2017
- Circolare · 31 ott 2017Circolare numero 160 del 31-10-2017
- Circolare · 31 ott 2017Circolare numero 162 del 31-10-2017
- Circolare · 3 nov 2017Circolare numero 164 del 03-11-2017
- Circolare · 3 nov 2017Circolare numero 163 del 03-11-2017
- Circolare · 25 ott 2017Circolare numero 154 del 25-10-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →