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Circolare

Circolare numero 163 del 03-11-2017

Con la presente circolare si illustrano le modalità di attribuzione dello sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017, per i datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori. Lo sgravio spetta per i contratti aziendali stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 e ciascun datore di lavoro può usufruirne una sola volta nel biennio 2017-2018. Il contratto deve essere depositato ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 151 del 2015. I datori di lavoro dovranno richiedere lo sgravio in via telematica all’Inps, che procederà al calcolo dello stesso ripartendo le risorse disponibili secondo i criteri stabiliti nel predetto decreto interministeriale. INDICE: Il quadro normativo Destinatari Requisiti Misura e calcolo dello sgravio Modalità di accesso Ammissione allo sgravio e fruizione 6.1 Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens 6.2 Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro agricoli 7. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo sgravio contributivo destinato ai datori di lavoro privati che stipulano e depositano contratti collettivi aziendali contenenti misure per la conciliazione tra vita professionale e vita privata. Vengono indicati destinatari, requisiti, misure ammissibili, modalità di presentazione della domanda tramite DiResCo, criteri di calcolo e fruizione del beneficio, nonché le istruzioni contabili. Per le domande a valere sulle risorse 2017 sono fissati termini specifici, con ammissione dal 16 dicembre 2017 e fruizione in UniEmens o, per il settore agricolo, tramite le procedure dedicate.

Sgravio contributivo per contratti aziendali con misure di conciliazione vita-lavoro (D.I. 12 settembre 2017)

Sgravio contributivo per contratti aziendali di conciliazione vita-lavoro

La circolare disciplina lo sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale 12 settembre 2017 per i datori di lavoro privati che introducono, mediante contratto collettivo aziendale, misure concrete di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. Il documento definisce il perimetro dei destinatari, i requisiti sostanziali e formali, le modalità di domanda, i criteri di calcolo del beneficio e le regole di fruizione, con specifiche anche per il settore agricolo e per la contabilizzazione dell’agevolazione.

Quadro normativo e disponibilità finanziarie

L’intervento si innesta nell’articolo 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, che ha destinato una quota del fondo per gli sgravi contributivi alla promozione della conciliazione vita-lavoro per il triennio 2016-2018. Le risorse complessivamente disponibili, per effetto dell’articolo 8 del d.l. n. 193/2016 convertito dalla legge n. 225/2016, sono pari a 55.200.000 euro per il 2017 e a 54.600.000 euro per il 2018. I criteri di utilizzo sono stati fissati dal decreto interministeriale 12 settembre 2017, adottato sulla base delle linee guida elaborate dalla cabina di regia prevista dal citato articolo 25, comma 3.

Destinatari e ambito soggettivo

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati. Sono espressamente esclusi dall’agevolazione le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. La circolare precisa inoltre che il decreto interministeriale riguarda anche i datori di lavoro agricoli, per i quali sono previste modalità di attribuzione e fruizione del beneficio adattate alle relative procedure contributive.

Requisiti del contratto aziendale e misure ammissibili

Lo sgravio spetta al datore di lavoro che abbia sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti territoriali, contenente istituti specifici di conciliazione vita-lavoro idonei a innovare o migliorare quanto previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali o da precedenti contratti aziendali. Il contratto deve prevedere almeno due misure tra quelle individuate dal decreto, di cui almeno una nell’area genitorialità o nell’area flessibilità organizzativa.

Le misure elencate dal decreto si articolano in tre aree:

  • Genitorialità: estensione del congedo di paternità con relativa indennità, estensione del congedo parentale, asili nido o spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali, percorsi formativi per il rientro dal congedo di maternità, buoni per servizi di baby-sitting.
  • Flessibilità organizzativa: lavoro agile, flessibilità oraria in entrata e uscita, part-time, banca ore, cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa.
  • Welfare aziendale: convenzioni per servizi time saving, convenzioni con strutture per servizi di cura, buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Il contratto aziendale deve inoltre riguardare almeno il 70% della media dei dipendenti occupati dal datore di lavoro nell’anno civile precedente.

Deposito telematico e verifiche di conformità

Ai fini dell’accesso al beneficio è obbligatorio il deposito telematico del contratto presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 151/2015. In mancanza del deposito, il contratto non può essere ammesso allo sgravio. Il controllo dell’avvenuto deposito è effettuato in sede di ammissione al beneficio.

La circolare chiarisce che, se un contratto è già stato depositato per la detassazione dei premi di risultato in base al decreto interministeriale 25 marzo 2016, non è necessario un nuovo deposito solo qualora quel contratto contenga misure pienamente conformi ai requisiti del decreto 12 settembre 2017. In ogni caso, il datore di lavoro deve dichiarare la conformità del contratto nella domanda di accesso al beneficio, dichiarazione che può essere oggetto di verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Termini di applicazione e presentazione della domanda

Per accedere allo sgravio i contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. L’erogazione delle risorse è articolata in due fasi:

  • prima fase: contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017;
  • seconda fase: contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.

Con riferimento alle risorse 2017, la domanda deve essere presentata entro il 15 novembre 2017 e la data di sottoscrizione e deposito del contratto deve rientrare nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2017. Ciascun datore di lavoro può presentare domanda una sola volta nel biennio 2017-2018, e quindi per una sola annualità.

Modalità di accesso e contenuto dell’istanza

La domanda va presentata in via telematica all’INPS, anche tramite intermediari autorizzati, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della circolare. L’istanza si inoltra mediante il modulo online "Conciliazione Vita-Lavoro" disponibile nell’applicazione DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente, sul sito istituzionale dell’Istituto.

Ogni datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda su una sola posizione contributiva attiva. Se il soggetto ha sia una matricola come datore di lavoro privato sia una posizione CIDA come datore di lavoro agricolo, la domanda va presentata sulla matricola; se possiede solo la posizione CIDA, la domanda va presentata su quest’ultima.

L’istanza deve contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
  • la data di deposito telematico presso l’ITL competente;
  • il codice deposito contratto, inteso come codice numerico a 17 cifre rilasciato al momento del deposito;
  • le misure di conciliazione vita-lavoro previste;
  • la dichiarazione di conformità del contratto al decreto interministeriale.

Condizioni ulteriori e controlli amministrativi

La fruizione dello sgravio è subordinata anche al rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi al possesso della regolarità contributiva attestata mediante DURC, oltre che al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi applicabili. L’INPS verifica il deposito del contratto e procede al calcolo del beneficio; se la verifica del deposito ha esito negativo, la domanda viene scartata dalla procedura DiResCo e non entra nella fase di calcolo.

Misura dello sgravio e criteri di calcolo

Il beneficio non è collegato alla retribuzione dei singoli lavoratori, ma consiste in una riduzione contributiva per il datore di lavoro, modulata in funzione del numero dei soggetti ammessi e della loro dimensione aziendale. Lo sgravio attribuito a ciascun datore si compone di due quote:

  • Quota A: il 20% delle risorse finanziarie viene diviso per il numero dei datori di lavoro ammessi nell’anno;
  • Quota B: l’80% delle risorse di ciascun anno viene ripartito in base alla media dei dipendenti occupati nell’anno civile precedente la domanda.

Il calcolo della Quota B avviene sommando la media dei dipendenti di tutti i datori ammessi, dividendo l’80% delle risorse per tale totale e moltiplicando il risultato per la media occupazionale del singolo datore di lavoro. Lo sgravio fruibile corrisponde alla somma di Quota A e Quota B.

Ai fini della domanda e del calcolo, il datore di lavoro è considerato come soggetto unitario, identificato dal codice fiscale, indipendentemente dall’eventuale pluralità di posizioni contributive aperte presso l’Istituto. Il limite massimo di fruizione è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’anno precedente la domanda, riferita ai lavoratori dipendenti. Eventuali eccedenze rispetto a tale limite vengono ridistribuite in modo reiterativo, secondo i criteri della Quota B, tra i datori che hanno ancora capienza, fino a esaurimento delle risorse o fino al raggiungimento del tetto per tutti gli ammessi.

Il calcolo viene effettuato dall’INPS sulla base dei dati presenti nelle denunce contributive UniEmens e DMAg regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo. Eventuali variazioni successive restano irrilevanti. Non vengono considerati i lavoratori somministrati. I dati utilizzati sono quelli delle posizioni contributive attive nell’anno civile precedente, riconducibili al codice fiscale del datore di lavoro istante.

Ammissione al beneficio e fruizione per i datori UniEmens

Per le domande presentate a valere sulle risorse 2017, l’INPS procede all’ammissione allo sgravio a partire dal 16 dicembre 2017, comunicando l’esito e l’importo riconosciuto esclusivamente in modalità telematica, all’interno del medesimo modulo di istanza.

Alle matricole ammesse è attribuito dal gennaio 2018 il codice di autorizzazione "6J", con il significato di datore di lavoro ammesso allo sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. 12 settembre 2017. Per l’esposizione in UniEmens deve essere utilizzato il codice causale di nuova istituzione "L901", con il significato di "conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017", indicando il relativo importo. Per le domande presentate nel 2017, il conguaglio deve essere effettuato sulle denunce dei mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, in una o due mensilità. Se il saldo della denuncia risulta a credito dell’azienda, l’importo può essere compensato con modello F24.

Fruizione per i datori di lavoro agricoli

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera senza posizione UniEmens, o che trasmettono i contributi esclusivamente con Dmag/Unico, il codice di autorizzazione "6J" viene attribuito a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di presentazione dell’istanza. L’esito positivo della domanda comporta l’attribuzione automatizzata del codice di autorizzazione sulla posizione anagrafica aziendale agricola tramite i sistemi informativi centrali dell’Istituto.

L’importo autorizzato viene poi portato automaticamente in detrazione dell’obbligazione contributiva alla prima scadenza utile, nell’ambito delle operazioni di tariffazione, con evidenza nel consueto modello di dettaglio del calcolo. Rimane ferma, anche per i datori agricoli, la subordinazione al possesso del DURC regolare e agli altri controlli previsti.

In caso di indebita fruizione, i datori di lavoro devono restituire i contributi dovuti e corrispondere le sanzioni civili previste dalla normativa vigente, salve le eventuali responsabilità penali.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’agevolazione, il cui onere è a carico dello Stato, viene istituito il conto GAW37240 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW. Al nuovo conto devono essere imputate le somme esposte nel flusso UniEmens e riportate nel DM virtuale con il codice causale "L901". Per i datori di lavoro agricoli, le modalità di contabilizzazione saranno comunicate direttamente alla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni. I rapporti finanziari con lo Stato, inclusi i rimborsi degli oneri riferiti allo sgravio, sono curati dalla Direzione generale.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

L’articolo 25 del d.lgs. n. 80/2015 ha destinato, per il triennio 2016-2018, una quota del fondo per gli sgravi contributivi alla promozione di misure di conciliazione vita-lavoro. Le risorse disponibili, per effetto dell’articolo 8 del d.l. n. 193/2016 convertito dalla legge n. 225/2016, ammontano a 55.200.000 euro per il 2017 e a 54.600.000 euro per il 2018. Il decreto interministeriale 12 settembre 2017 ha definito criteri e modalità di utilizzo, attribuendo allo sgravio natura contributiva per i datori di lavoro che adottano contratti aziendali con misure di conciliazione, con gestione affidata all’INPS.

Destinatari del beneficio

Lo sgravio è riconosciuto unicamente ai datori di lavoro privati. Sono espressamente escluse le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. La circolare precisa inoltre che il beneficio riguarda anche i datori di lavoro agricoli, per i quali sono previste modalità applicative specifiche.

Requisiti del contratto e misure ammissibili

Il datore di lavoro deve aver sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti territoriali, che introduca istituti di conciliazione innovativi o migliorativi rispetto alla normativa vigente, ai contratti nazionali o a precedenti contratti aziendali. Il contratto deve prevedere almeno due misure tra quelle elencate nel decreto, di cui almeno una nell’area genitorialità o flessibilità organizzativa. Le misure ammesse comprendono, tra le altre, estensione del congedo di paternità e parentale, asili nido aziendali, percorsi formativi per il rientro dalla maternità, baby-sitting, lavoro agile, flessibilità oraria, part-time, banca ore, cessione solidale dei permessi e, nell’area welfare, convenzioni e buoni per servizi di cura o time saving.

Ambito soggettivo del contratto e deposito

Il contratto aziendale deve riguardare almeno il 70% della media dei lavoratori occupati dal datore di lavoro nell’anno civile precedente. Ai fini dello sgravio è obbligatorio il deposito telematico presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 151/2015; in assenza del deposito il contratto non è ammesso. Se il contratto era già stato depositato per la detassazione dei premi di risultato, non è richiesto un nuovo deposito solo se contiene misure pienamente conformi al decreto del 12 settembre 2017. La conformità è dichiarata dal datore di lavoro nella domanda ed è soggetta a controlli dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Termini di sottoscrizione, deposito e domanda

Per accedere allo sgravio i contratti devono essere sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. L’erogazione delle risorse avviene in due fasi: contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017 e contratti dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018. Per le risorse 2017, la data di sottoscrizione e deposito deve rientrare tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2017 e la domanda deve essere presentata entro il 15 novembre 2017. Ogni datore di lavoro può presentare domanda una sola volta nel biennio 2017-2018 e, quindi, per una sola annualità.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata telematicamente all’INPS, anche tramite intermediari autorizzati, mediante il modulo online "Conciliazione Vita-Lavoro" nell’applicazione DiResCo. Ciascun datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, presenta la domanda su una sola posizione contributiva attiva; per i soggetti con matricola e CIDA, la domanda va presentata sulla matricola privata, mentre chi ha solo posizione CIDA presenta domanda su tale posizione. La domanda deve indicare dati aziendali, data di sottoscrizione e deposito del contratto, codice deposito a 17 cifre, misure di conciliazione e dichiarazione di conformità al decreto interministeriale.

Requisiti ulteriori e controlli

La fruizione dello sgravio è subordinata anche al rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi al possesso del DURC regolare e al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi applicabili. L’INPS controlla il deposito del contratto e calcola la misura del beneficio; le eventuali domande con deposito non verificato positivamente vengono scartate e non considerate nel calcolo.

Criteri di calcolo dello sgravio

Lo sgravio non è collegato alla retribuzione dei lavoratori, ma è una riduzione contributiva modulata in funzione del numero dei datori ammessi e della loro dimensione aziendale. Il beneficio si compone di due quote: la Quota A, pari al 20% delle risorse ripartite in parti uguali tra i datori ammessi, e la Quota B, pari all’80% delle risorse ripartita in base alla media dei dipendenti occupati nell’anno civile precedente. Il calcolo della Quota B avviene sommando la media dei dipendenti di tutti gli ammessi, dividendo l’80% delle risorse per tale totale e moltiplicando il risultato per la media occupazionale del singolo datore.

Limite massimo e ripartizione delle eccedenze

Lo sgravio non può superare il 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’anno precedente la domanda, riferita ai lavoratori dipendenti. Eventuali eccedenze risultanti dal calcolo sono ridistribuite in modo reiterativo secondo i criteri della Quota B tra i datori che hanno ancora capienza nel tetto, fino a esaurimento delle risorse o fino al raggiungimento del limite per tutti gli ammessi. Per il calcolo vengono utilizzati i dati UniEmens e DMAg già acquisiti alla data dell’operazione, senza considerare variazioni successive; non sono computati i lavoratori somministrati.

Esito dell’istanza e fruizione per aziende UniEmens

Per le domande a valere sulle risorse 2017, l’INPS ammette allo sgravio a partire dal 16 dicembre 2017 e comunica l’esito e l’importo riconosciuto esclusivamente in via telematica tramite il medesimo modulo. Alle matricole ammesse viene attribuito dal gennaio 2018 il codice di autorizzazione "6J". Per esporre lo sgravio in UniEmens deve essere utilizzato il codice causale "L901" con il relativo importo. Per le domande presentate nel 2017, il conguaglio deve essere effettuato sulle denunce di competenza gennaio e febbraio 2018; l’eventuale credito può essere compensato con modello F24.

Fruizione per datori di lavoro agricoli

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera senza posizione UniEmens, o che trasmettono i contributi esclusivamente con Dmag/Unico, l’ammissione comporta l’attribuzione del codice di autorizzazione "6J" a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza della presentazione dell’istanza. L’importo autorizzato viene portato automaticamente in detrazione dell’obbligazione contributiva alla prima scadenza utile in sede di tariffazione, con evidenza nel relativo modello di dettaglio. Anche per tali soggetti resta necessario il possesso del DURC regolare; in caso di indebita fruizione, sono dovuti i contributi e le sanzioni civili, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dello sgravio, il cui onere è a carico dello Stato, viene istituito il conto GAW37240 nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW. Al conto vanno attribuite le somme esposte nel flusso UniEmens e riportate nel DM virtuale al codice causale L901. Per i datori di lavoro agricoli, le modalità contabili saranno fornite direttamente alla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni. I rapporti finanziari con lo Stato e i rimborsi degli oneri sono curati dalla Direzione generale.

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