Circolare numero 164 del 03-11-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come interpretare il requisito delle "nuove iscrizioni nella previdenza agricola" previsto per l’esonero contributivo in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40. Viene precisato che, nei casi di derivazione da un nucleo preesistente, il requisito è soddisfatto con la sola verifica della mancata precedente iscrizione del capo nucleo coltivatore diretto, senza che rilevi l’eventuale precedente iscrizione dei collaboratori come componenti di un nucleo già esistente. Inoltre, si afferma che il beneficio spetta anche quando la nuova iscrizione è collegata a un’innovazione dell’oggetto dell’impresa agricola, anche per sviluppo o mutamento dell’attività preesistente.
Chiarimenti sul requisito delle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per l’esonero contributivo CD e IAP under 40
Chiarimenti sul requisito delle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per l’esonero contributivo CD e IAP under 40
La circolare integra le indicazioni già fornite con la circolare n. 85 dell’11 maggio 2017, precisando l’ambito applicativo del requisito delle nuove iscrizioni nella previdenza agricola previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il chiarimento è finalizzato a definire con maggiore precisione i casi in cui il beneficio contributivo spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore ai quarant’anni.
Finalità della misura e interpretazione del requisito
La disciplina agevolativa è letta alla luce della sua finalità sostanziale, ossia promuovere nuove forme di imprenditoria agricola tra soggetti giovani. In tale prospettiva, il requisito della "nuova iscrizione" non viene interpretato in modo meramente formale, ma in funzione dell’effettivo avvio o ampliamento di un’iniziativa imprenditoriale agricola.
Fattispecie di nuova iscrizione non collegate a nuclei preesistenti
La circolare precisa che non occorrono specifiche istruzioni attuative per le nuove iscrizioni di soggetti che non appartengono a nuclei di coltivatori diretti già esistenti. In questi casi, infatti, la riconducibilità alla fattispecie agevolata è considerata evidente e coerente con il testo normativo.
Nuove iscrizioni derivanti da nuclei già esistenti
Più delicato è il caso delle iscrizioni che derivano da un nucleo preesistente. La circolare n. 85 aveva richiesto di verificare che il nucleo del richiedente non fosse composto, anche se con ruoli diversi, dagli stessi soggetti. Con il presente chiarimento, tale condizione viene considerata soddisfatta quando risulti la mancata precedente iscrizione esclusivamente del capo nucleo coltivatore diretto. Ne deriva che la presenza di soggetti già iscritti in passato come collaboratori non impedisce l’accesso all’esonero.
Irrilevanza della precedente iscrizione come collaboratori
Viene espressamente richiamato il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 6811 del 3 ottobre 2017, secondo cui non assume rilievo, né sotto il profilo civilistico né ai fini della norma agevolativa, il fatto che i medesimi soggetti siano stati precedentemente iscritti come semplici collaboratori di un nucleo già esistente. Il punto conferma un’interpretazione non penalizzante per i casi di continuità soggettiva parziale.
Nuova forma imprenditoriale e innovazione dell’attività
La circolare amplia ulteriormente il perimetro applicativo chiarendo che vi è nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il mutamento riguardi l’oggetto dell’attività, ricomprendendo coltivazione dei fondi, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. Il beneficio spetta quindi anche quando la nuova iscrizione del coltivatore diretto o dell’IAP under 40 sia collegata a un’innovazione dell’impresa, realizzata attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.
Punti principali
Finalità del requisito di nuova iscrizione
Il chiarimento riguarda il requisito delle "nuove iscrizioni nella previdenza agricola" previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge n. 232/2016 per l’esonero contributivo destinato a coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di quarant’anni. La norma è letta in coerenza con la sua finalità di favorire nuove forme di imprenditoria agricola.
Fattispecie senza criticità applicative
Non sono ritenute problematiche le nuove iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, poiché tali casi rientrano chiaramente nella previsione normativa dell’esonero. Per queste ipotesi non sono state necessarie ulteriori disposizioni attuative.
Nuove iscrizioni derivanti da nuclei preesistenti
Per i casi in cui la nuova iscrizione derivi da un nucleo già esistente, la circolare n. 85/2017 aveva previsto la verifica che il nucleo del richiedente non fosse composto, anche con ruoli diversi, dai medesimi soggetti. Il nuovo chiarimento stabilisce che tale condizione va intesa come soddisfatta quando sia verificata la mancata precedente iscrizione del solo capo nucleo coltivatore diretto.
Rilevanza della precedente iscrizione come collaboratori
Viene richiamato il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 6811 del 3 ottobre 2017, secondo cui non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma agevolativa, che i medesimi soggetti siano stati in passato iscritti come semplici collaboratori di un nucleo preesistente.
Innovazione dell’oggetto dell’impresa agricola
La circolare precisa che sussiste una nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento riguarda la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame o le attività connesse, in linea con la definizione di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. Il requisito per l’esonero è quindi riconosciuto anche quando la nuova iscrizione del coltivatore o dell’IAP under 40 si colleghi a un’innovazione dell’oggetto dell’impresa, anche tramite sviluppo o mutamento dell’attività preesistente.
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