Circolare numero 159 del 31-10-2017
Premessa 1.Mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa 2. Istruzioni operative e modalità di pagamento 3. Istruzioni contabili 4. Regime Fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la prosecuzione, per un massimo di 12 mesi, del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in aree di crisi industriale complessa e che al 1° gennaio 2017 risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga. Vengono definite le condizioni di accesso, il ruolo delle Regioni nella predisposizione del piano regionale e nel decreto di concessione, le modalità di trasmissione tramite SIP con decreto convenzionale 20000, i controlli di sostenibilità finanziaria dell’INPS, i codici di intervento da usare in pagamento, nonché le istruzioni contabili e il regime fiscale della prestazione.
Mobilità in deroga per lavoratori di aree di crisi industriale complessa
Mobilità in deroga per lavoratori di aree di crisi industriale complessa
La circolare disciplina la prosecuzione della mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, a favore dei lavoratori occupati in aree di crisi industriale complessa che, al 1° gennaio 2017, risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga. La misura è finanziata con le risorse non utilizzate di cui all’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, rese disponibili alle Regioni dall’art. 53-ter del DL 50/2017.
Ambito soggettivo e condizioni di accesso
La prestazione spetta soltanto ai lavoratori che:
- operano in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012;
- alla data del 1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga;
- abbiano fruito del precedente trattamento in continuità, senza soluzione di continuità.
Sono esclusi i lavoratori che abbiano terminato il precedente trattamento il 31 dicembre 2016, poiché non possono essere considerati beneficiari alla data del 1° gennaio 2017.
Piano regionale di politiche attive
Il riconoscimento della prestazione è subordinato alla contestuale somministrazione di misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 13 del 27 giugno 2017, ha precisato che le Regioni, prima di richiedere l’autorizzazione dei trattamenti, devono presentare un Piano Regionale di Politiche Attive del Lavoro contenente:
- le specifiche misure di politica attiva;
- l’elenco nominativo dei lavoratori interessati;
- il codice fiscale dei lavoratori;
- la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga;
- il periodo di prosecuzione con indicazione delle date "dal" e "al";
- il costo della prosecuzione.
Il piano deve essere comunicato anche ad ANPAL e al Ministero del Lavoro.
Valutazione ministeriale, decreto regionale e responsabilità
Il Ministero del Lavoro valuta la sostenibilità finanziaria del trattamento e comunica all’INPS e alla Regione se quest’ultima può procedere all’autorizzazione. Ricevuto l’assenso, la Regione emana un decreto di concessione coerente con:
- l’elenco dei beneficiari;
- la durata del trattamento;
- il periodo concesso.
Il decreto deve contenere, per ogni beneficiario, anche la matricola INPS dell’azienda di appartenenza, la cui unità operativa o produttiva era ubicata nell’area di crisi complessa. La Regione è responsabile dell’accertamento del requisito relativo alla provenienza del lavoratore da un’azienda ubicata nell’area di crisi industriale complessa, nonché delle misure di politica attiva e degli altri dati richiesti.
I decreti regionali trasmessi all’INPS devono richiamare espressamente l’art. 53-ter del DL 50/2017, così da non generare confusione contabile con altri provvedimenti regionali, in particolare con quelli emessi o in corso di emissione ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015.
Trasmissione all’INPS e controllo di sostenibilità
La trasmissione all’INPS avviene esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP), usando il decreto convenzionale "20000". Non è consentito il pagamento di decreti trasmessi con modalità diverse.
Ogni file xml inviato in SIP deve contenere un unico decreto regionale riferito al codice convenzionale "20000", anche se relativo a più beneficiari; non sono quindi ammessi file contenenti più decreti regionali riferiti allo stesso codice.
La Sede Regionale INPS, ricevuto il decreto visibile preliminarmente solo a essa, verifica la coerenza tra il provvedimento regionale e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero e trasmessa dalla D.C. Ammortizzatori Sociali. Il controllo è effettuato confrontando:
- la spesa complessiva stimata dal SIP;
- il parametro di € 1.629 quale costo medio mensile della prestazione per il 2017, comprensivo di copertura figurativa e ANF;
- l’importo di sostenibilità finanziaria comunicato dal Ministero.
Se la spesa cumulata supera la disponibilità regionale, l’INPS non procede al pagamento del decreto ultimo e di quelli successivi e ne dà notizia alla Regione e al Ministero.
Pagamento della prestazione e verifiche operative
Il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga. Solo dopo la trasmissione in SIP del provvedimento concessorio regionale contenente nominativi e periodo concesso è possibile procedere all’erogazione.
Per i pagamenti, le Sedi devono utilizzare i codici di intervento associati al decreto convenzionale "20000", distinti per Regione:
- 380 Abruzzo;
- 381 Friuli Venezia Giulia;
- 382 Lazio;
- 383 Liguria;
- 384 Marche;
- 385 Molise;
- 386 Puglia;
- 387 Sardegna;
- 388 Sicilia;
- 389 Toscana;
- 390 Umbria.
L’operatore deve verificare che il nominativo:
- risultasse beneficiario di mobilità ordinaria o in deroga al 1° gennaio 2017;
- sia destinatario di una concessione regionale in continuità con il precedente trattamento.
Se una delle due condizioni non è verificata, il pagamento non deve essere effettuato e la Sede deve informare la Sede Regionale, che a sua volta avviserà la Regione.
Modalità di erogazione, sequenza temporale e decadenza
La prestazione deve essere corrisposta in sequenza temporale: prima di pagare una mensilità occorre verificare che siano state pagate tutte le mensilità precedenti. In caso di riprese di lavoro a tempo determinato, le sospensioni devono essere inserite correttamente.
L’operatore deve inoltre inserire manualmente la data di decadenza, che deve coincidere con il giorno successivo alla data di fine del periodo concesso dalla Regione. Le Sedi sono invitate a lavorare le pratiche solo dopo aver verificato che tutte le indennità relative a periodi precedenti siano state effettivamente erogate.
Alla prestazione spettano:
- contribuzione figurativa;
- assegno per il nucleo familiare, se dovuto;
- applicazione delle riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente, secondo la circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007.
Istruzioni contabili
Sul piano contabile viene istituito, nell’ambito della gestione GAU, il nuovo conto di uscita GAU30275, denominato per l’attribuzione della mobilità in deroga e dei connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.
Gli oneri sono rilevati automaticamente dalla procedura dei pagamenti accentrati e il conto di debito da utilizzare in contropartita è GPA10052.
I recuperi di prestazioni indebitamente erogate devono essere imputati al conto di entrata GAU24208, abbinato al codice di bilancio 1094; per l’eliminazione dei crediti divenuti inesigibili va utilizzato il conto GPA00069. Le somme non riscosse dai beneficiari e le partite da definire a fine esercizio sono imputate al conto GPA10031 con codice di bilancio 3074.
Regime fiscale
L’indennità è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR. È quindi assoggettata a tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/1973, con aliquote dell’art. 11 del TUIR e con riconoscimento delle detrazioni previste dagli artt. 12 e 13 del TUIR, se richieste.
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, effettua il conguaglio fiscale a fine 2017 e rilascia la relativa certificazione fiscale CU.
Punti principali
Presupposti normativi e destinatari
La misura deriva dall’art. 53-ter del DL 50/2017, che consente di destinare le risorse non utilizzate dell’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 alla prosecuzione della mobilità in deroga. Il beneficio è riconoscibile per un massimo di 12 mesi ai lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga.
Condizioni di accesso e piano regionale
La prestazione spetta solo se ai lavoratori sono contestualmente somministrate misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale, da comunicare ad ANPAL e al Ministero del Lavoro. Il Ministero, richiamando la circolare n. 13 del 27 giugno 2017, ha precisato che prima di ogni autorizzazione le Regioni devono presentare il Piano Regionale di Politiche Attive del Lavoro con le misure previste e con l’elenco nominativo dei lavoratori, il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento, il periodo concesso in prosecuzione e il relativo costo.
Verifiche ministeriali e decreto regionale
Il Ministero del Lavoro valuta la sostenibilità finanziaria del trattamento e comunica all’INPS e alla Regione se quest’ultima può procedere. La Regione, ricevuto l’assenso, emana un decreto di concessione coerente con elenco beneficiari, durata e periodo autorizzato. Nel decreto devono essere indicati anche la matricola INPS dell’azienda di appartenenza e l’ubicazione dell’unità operativa/produttiva nell’area di crisi complessa. I decreti trasmessi all’INPS devono richiamare espressamente l’art. 53-ter del DL 50/2017, per distinguerli da altri provvedimenti, in particolare quelli ex art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015.
Accertamenti regionali e trasmissione tramite SIP
La Regione assume la responsabilità dell’accertamento del requisito relativo alla provenienza del beneficiario da un’azienda ubicata in area di crisi industriale complessa, oltre che delle misure di politica attiva e degli altri dati richiesti. La trasmissione all’INPS avviene esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP) usando il decreto convenzionale "20000"; non sono consentiti invii con modalità diverse. Ogni file xml deve contenere un solo decreto regionale riferito a "20000", anche se con più beneficiari.
Controllo di sostenibilità finanziaria
Prima della validazione, la Sede Regionale INPS confronta la spesa stimata del decreto, calcolata dal SIP con un costo medio mensile di € 1.629 comprensivo di oneri, con la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero. Per l’anno 2017 l’importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari a € 1.629, comprensivo di copertura figurativa e ANF, e può essere utilizzato per la verifica. Se l’importo cumulato supera la disponibilità regionale, l’INPS non procede al pagamento del decreto ultimo e di quelli successivi, informando Regione e Ministero.
Pagamento e controlli sulle singole posizioni
Il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga. Le Sedi devono utilizzare, nella procedura di pagamento, i codici di intervento associati a ciascuna Regione per il decreto convenzionale 20000: 380 Abruzzo, 381 Friuli Venezia Giulia, 382 Lazio, 383 Liguria, 384 Marche, 385 Molise, 386 Puglia, 387 Sardegna, 388 Sicilia, 389 Toscana, 390 Umbria. L’operatore deve verificare che il nominativo fosse beneficiario al 1° gennaio 2017 e che la concessione regionale sia in continuità senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità; in caso contrario non deve disporre il pagamento e deve informare la Sede Regionale.
Ordine di pagamento, decadenza e prestazioni accessorie
Le prestazioni devono essere erogate in sequenza temporale: prima di pagare una mensilità occorre verificare che siano state pagate tutte le mensilità precedenti o, in caso di riprese di lavoro a tempo determinato, che le sospensioni siano state correttamente inserite. L’operatore deve inserire manualmente la data di decadenza, che coincide con il giorno successivo alla fine del periodo concesso dalla Regione. Alla prestazione spettano contribuzione figurativa e, se dovuto, assegno per il nucleo familiare; si applicano inoltre le riduzioni previste dalla normativa vigente e richiamate dalla circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007.
Istruzioni contabili
Per la gestione contabile viene istituito il conto di uscita GAU30275 per la mobilità in deroga e i connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Gli oneri sono rilevati automaticamente dalla procedura dei pagamenti accentrati, con contropartita sul conto di debito GPA10052. Gli eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate sono imputati al conto GAU24208, abbinato al codice di bilancio 1094; per i crediti divenuti inesigibili si utilizza il conto GPA00069. Le somme non riscosse e le partite da definire a fine esercizio sono imputate al conto GPA10031 con codice di bilancio 3074.
Regime fiscale
L’indennità è qualificata come reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR, ed è quindi soggetta a tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/1973, con aliquote dell’art. 11 del TUIR e con eventuali detrazioni ex artt. 12 e 13 del TUIR se richieste. L’INPS, quale sostituto d’imposta, effettua il conguaglio fiscale a fine 2017 e rilascia la certificazione fiscale CU.
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