Cassazione Penale, Sentenza n. 30256/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia per presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 219, comma 3, legge fallimentare (attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità) e, in subordine, per mancata concessione della sospensione condizionale della pena; la difesa lamentava inoltre violazione dell'art. 627 c.p.p. con richiamo all'impugnabilità ex art. 628 c.p.p. e denunciava carenza di motivazione sul punto in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, a seguito della sentenza della Cassazione del 27/06/2023, fosse ormai formato il giudicato sugli accertamenti fattuali relativi alla bancarotta distrattiva (cessione di merci per circa 28.000 euro otto giorni prima della dichiarazione di fallimento, senza effettivo corrispettivo), i quali impediscono l'applicazione dell'attenuante di speciale tenuità del danno. La Corte ha inoltre ritenuto generica la doglianza circa la sospensione condizionale della pena, osservando come il ricorrente risulti gravato da precedenti specifici incompatibili con la prognosi favorevole richiesta dall'art. 163 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 219, comma 3, legge fallimentare (legge 16 marzo 1942, n. 267)
L'attenuante della speciale tenuità del danno va valutata in relazione all'importo della distrazione patrimoniale effettiva; una distrazione di circa 28.000 euro è incompatibile con il riconoscimento della speciale tenuità
art. 216, comma 1, legge fallimentare
Norma richiamata nella contestazione della bancarotta (raggruppamento di responsabilità per distrazione di beni prima del fallimento), utilizzata nel quadro fattuale confermato in giudicato
art. 131-bis cod. pen.
Motivo relativo all'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato ritenuto assorbito e, comunque, incompatibile con gli elementi di fatto coperti dal giudicato
art. 163 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiamato l'esistenza di precedenti specifici del ricorrente, elemento incompatibile con la prognosi favorevole richiesta dall'art. 163 per concedere il beneficio
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme invocate per i motivi di cassazione: b) violazione di norme sostanziali o processuali; e) carenza o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha esaminato e rigettato tali censure in ragione del giudicato e della congruità motivazionale
art. 627 e art. 628 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa in relazione all'impugnabilità; la Corte ha ritenuto le questioni sollevate inammissibili o assorbite e non idonee a scalfire il giudicato
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare le questioni che sono logicamente dipendenti dalle parti annullate dalla Cassazione, ma non può rimettere in discussione fatti o accertamenti ormai passati in giudicato dalla pronuncia di annullamento parziale
- L'attenuante della speciale tenuità del danno nei reati fallimentari va valutata in relazione all'entità della distrazione patrimoniale concreta: importi rilevanti della distrazione rendono incompatibile il riconoscimento della tenuità
- Quando la Cassazione annulla solo per questioni sanzionatorie e lascia accertamenti di fatto non annullati, il giudice di rinvio deve motivare coerentemente con quegli accertamenti e non può adottare soluzioni contraddittorie rispetto al giudicato
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena è necessaria una prognosi favorevole della rieducazione; precedenti specifici e condizioni personali ostative, chiaramente emersi in motivazione, possono legittimamente portare al diniego
- Nella strategia d'impugnazione occorre individuare con precisione quali aspetti siano stati effettivamente annullati e quali siano invece destinati a formare giudicato: motivi dichiarati "assorbiti ma non preclusi" possono richiedere esame in sede di rinvio se logicamente collegati, salvo limiti del giudicato
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