Ordinanza n. 274/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento per l'annullamento, previa idonea misura cautelare, - della determinazione motivata di conclusione del procedimento del SUAP Sangro-Aventino del 13 ottobre 2025 ad oggetto “ autorizzazione unica ambientale inerente la modifica sostanziale AUA 959 del 15/10/2015 della Provincia di Chieti …”; - della determina dirigenziale della Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025 - Ufficio Autorizzazioni Emissioni - AUA - PE-CH - Pescara del 13 ottobre 2025, n. 0402521 ad oggetto “ atto di adozione dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), ai sensi D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 per modifica sostanziale AUA …”; - del verbale di conferenza dei servizi del 24 settembre 2025; nonché per quanto occorrer possa per l'annullamento - del parere dell'ARPA Abruzzo, Distretto Provinciale Chieti-Pescara del 23 settembre 2025, prot. (“valutazione tecnica”) con espressa riserva di azione di condanna della Regione Abruzzo al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione motivata di conclusione del procedimento SUAP, determina regionale di adozione di un'Autorizzazione Unica Ambientale, verbale della conferenza di servizi e parere tecnico di ARPA
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto da soggetti privati contro la Regione Abruzzo e altri soggetti pubblici e privati, per l'annullamento, previa tutela cautelare, degli atti adottati nell'ambito del procedimento relativo alla modifica sostanziale di una precedente Autorizzazione Unica Ambientale, inclusi la determinazione conclusiva del SUAP, la determina regionale di adozione dell'AUA, il verbale della conferenza di servizi e il parere tecnico di ARPA. È stata inoltre formulata espressa riserva di proporre domanda risarcitoria. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le specifiche contestazioni rivolte agli atti impugnati. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione con precedente ordinanza collegiale; il verificatore ha chiesto una proroga del termine per il deposito della relazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto meritevoli le ragioni addotte dal verificatore, dopo aver sentito le parti, e ha disposto la proroga di 90 giorni del termine per il deposito della relazione, decorrente dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza. La causa è stata rinviata a un'ulteriore camera di consiglio. L'ordinanza non decide la domanda di annullamento, la tutela cautelare o la riserva risarcitoria. Il collegio ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
È indicato quale base normativa del procedimento relativo all'Autorizzazione Unica Ambientale, ma l'ordinanza non ne interpreta specifiche disposizioni.
Massime di principio
- Quando il verificatore nominato nel processo amministrativo rappresenta ragioni meritevoli per il mancato o ritardato deposito della relazione, il giudice può prorogare il termine assegnato, facendolo decorrere dalla notificazione o comunicazione della relativa ordinanza.
- Un'ordinanza che dispone la proroga del termine per il deposito di una relazione di verificazione e rinvia la trattazione della causa ha natura interlocutoria e non definisce le domande di annullamento, cautelari o risarcitorie proposte nel giudizio.
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