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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12196/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (previdenza)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto giudizialmente il riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione ultradecennale all'amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. La domanda amministrativa era stata presentata all'INPS nel 2004, ma il ricorso giudiziario era stato depositato nel 2012. La Corte d'appello aveva respinto la pretesa ritenendo applicabile la decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, osservando che essa colpiva l'intero diritto alla rivalutazione e non solo i ratei anteriori al triennio; in via subordinata aveva anche rilevato la mancanza di allegazione e prova dei presupposti costitutivi del beneficio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo che la decadenza dovrebbe incidere solo sui ratei pregressi e non sul diritto pensionistico in sé; violazione dell'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992, assumendo che i presupposti per il beneficio fossero stati in concreto integrati; omesso accertamento dell'effettiva esposizione ultradecennale all'amianto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un orientamento consolidato secondo cui la decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle controversie relative alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, perché tali domande incidono sull'acquisizione del diritto a pensione o sulla sua misura e riguardano un beneficio autonomo, ancorato a presupposti propri. Da ciò discende che la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione nella sua interezza e non soltanto i ratei già maturati. Una volta esclusa la tempestività dell'azione, i restanti motivi, diretti al merito del diritto al beneficio e all'accertamento dei presupposti fattuali, sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257

    Prevede un beneficio di rivalutazione contributiva per l'esposizione ultradecennale all'amianto; la domanda volta al suo riconoscimento riguarda un diritto autonomo, fondato su presupposti propri e rilevante ai fini pensionistici.

  • art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    La decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per amianto, sia per pensionati sia per soggetti non ancora titolari di pensione, e colpisce il diritto alla rivalutazione nella sua interezza.

  • art. 4, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438

    Ha sostituito il testo dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 richiamato dalla Corte per delimitare l'ambito della decadenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale delle censure di violazione o falsa applicazione di legge dedotte nel ricorso.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola il procedimento camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La Corte esclude la sua applicabilità al giudizio sulla rivalutazione contributiva per amianto, poiché l'esenzione dalle spese opera solo per giudizi aventi a oggetto diretto prestazioni previdenziali o assistenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La decadenza prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici si estende anche alle domande di accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, poiché tali domande incidono sull'acquisizione del diritto a pensione o sulla sua misura.
  • Il beneficio contributivo per esposizione all'amianto ha autonomia rispetto alla prestazione pensionistica: la domanda non mira a ricalcolare singoli ratei già liquidati, ma a far accertare un diritto con presupposti propri che incide sulla contribuzione utile.
  • Quando la domanda giudiziale è tardiva e colpita da decadenza, le censure di merito sui presupposti del beneficio restano assorbite.
  • L'esenzione dalle spese processuali prevista per le controversie previdenziali si applica solo se il diritto alla prestazione è oggetto diretto della domanda; non opera quando la prestazione costituisce solo una conseguenza indiretta di un diverso accertamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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