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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17027/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per i reati unificati di cui agli artt. 367, 61 n.2 cod. pen. e 642, comma 2 cod. pen., sostenendo: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (artt. 546 e 125 c.3 c.p.p.) e vizio nella valutazione della prova (art. 192 c.2 c.p.p.), con accusa di travisamento probatorio e omissione di valutazione di elementi difensivi (contratto di acquisto, dichiarazioni della teste Incorvaia); 2) errata applicazione della legge penale e motivazione insufficiente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis, 163, 164 c.p.) e al diniego della sospensione condizionale della pena (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato: si è trattato di una contestazione del giudizio di merito sulle risultanze probatorie (c.d. "doppia conforme" tra primo grado e appello), materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di diritto nella sussunzione. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e in parte tardivo: la richiesta di attenuanti generiche non era stata formulata in sede di gravame e la Corte territoriale ha dato congrua motivazione al diniego della sospensione condizionale, considerata la gravità dei fatti e i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il provvedimento di condanna (pena confermata: 2 anni e 2 mesi di reclusione; risarcimento alla parte civile Unipol S.p.A. pari a euro 3.000) è stato mantenuto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza resa il 06/04/2022.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Riferimento al reato di denuncia mendace/false comunicazioni alle autorità: la condotta contestata è stata ritenuta provata dai giudici di merito e non sindacabile in cassazione come vizio di diritto

  • art. 642, comma 2 cod. pen.

    Riferimento al reato di truffa/assicurazione: contestata la denuncia di furto finalizzata all'indennizzo; la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità penale svolta in sede di merito

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Riferimento al vincolo della continuazione tra reati, applicato in fase di determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 546 e art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norme citate dal ricorrente per dedurre nullità per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e le doglianze aspecifiche

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    Richiamata in tema di criteri di verifica della prova; la Corte ha osservato che il motivo contestava la valutazione delle prove (questione di merito) e non la sussunzione giuridica

  • art. 62-bis, art. 163, art. 164 cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti e loro quantificazione: il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte di Cassazione ha rilevato che la questione non era stata sollevata in appello e che il diniego era adeguatamente motivato

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e per la concessione della sospensione condizionale: la Corte territoriale ha valutato la personalità dell'imputato e i precedenti, giustificando il diniego

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Criterio di valutazione del vizio deducibile in cassazione (violazione di legge in sede di motivazione): la Corte ha spiegato che il ricorso non ha dedotto una vera violazione di legge ma una diversa lettura delle prove

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove: chi impugna deve far valere errori di diritto o la erronea sussunzione, non il semplice dissenso sulla valutazione probatoria.
  • Quando esistono due sentenze conformi di primo grado e appello ("doppia conforme"), la presunzione di correttezza della valutazione probatoria è rafforzata e la cassazione è meno incline ad ammettere questioni di merito.
  • Questioni processuali o richieste (es. riconoscimento di circostanze attenuanti) non sollevate nel grado di impugnazione pertinente possono essere considerate inammissibili o tardive in cassazione.
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena o il riconoscimento di attenuanti generiche occorre che il motivo sia specificamente dedotto e che la motivazione dei giudici di merito risulti illogica o insufficiente sotto il profilo giuridico; la presenza di precedenti ostativi pesa negativamente.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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