Cassazione Penale, Sentenza n. 17027/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per i reati unificati di cui agli artt. 367, 61 n.2 cod. pen. e 642, comma 2 cod. pen., sostenendo: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (artt. 546 e 125 c.3 c.p.p.) e vizio nella valutazione della prova (art. 192 c.2 c.p.p.), con accusa di travisamento probatorio e omissione di valutazione di elementi difensivi (contratto di acquisto, dichiarazioni della teste Incorvaia); 2) errata applicazione della legge penale e motivazione insufficiente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis, 163, 164 c.p.) e al diniego della sospensione condizionale della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato: si è trattato di una contestazione del giudizio di merito sulle risultanze probatorie (c.d. "doppia conforme" tra primo grado e appello), materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di diritto nella sussunzione. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e in parte tardivo: la richiesta di attenuanti generiche non era stata formulata in sede di gravame e la Corte territoriale ha dato congrua motivazione al diniego della sospensione condizionale, considerata la gravità dei fatti e i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il provvedimento di condanna (pena confermata: 2 anni e 2 mesi di reclusione; risarcimento alla parte civile Unipol S.p.A. pari a euro 3.000) è stato mantenuto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza resa il 06/04/2022.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Riferimento al reato di denuncia mendace/false comunicazioni alle autorità: la condotta contestata è stata ritenuta provata dai giudici di merito e non sindacabile in cassazione come vizio di diritto
art. 642, comma 2 cod. pen.
Riferimento al reato di truffa/assicurazione: contestata la denuncia di furto finalizzata all'indennizzo; la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità penale svolta in sede di merito
art. 61 n. 2 cod. pen.
Riferimento al vincolo della continuazione tra reati, applicato in fase di determinazione del trattamento sanzionatorio
art. 546 e art. 125, comma 3 c.p.p.
Norme citate dal ricorrente per dedurre nullità per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e le doglianze aspecifiche
art. 192, comma 2 c.p.p.
Richiamata in tema di criteri di verifica della prova; la Corte ha osservato che il motivo contestava la valutazione delle prove (questione di merito) e non la sussunzione giuridica
art. 62-bis, art. 163, art. 164 cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti e loro quantificazione: il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte di Cassazione ha rilevato che la questione non era stata sollevata in appello e che il diniego era adeguatamente motivato
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e per la concessione della sospensione condizionale: la Corte territoriale ha valutato la personalità dell'imputato e i precedenti, giustificando il diniego
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Criterio di valutazione del vizio deducibile in cassazione (violazione di legge in sede di motivazione): la Corte ha spiegato che il ricorso non ha dedotto una vera violazione di legge ma una diversa lettura delle prove
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove: chi impugna deve far valere errori di diritto o la erronea sussunzione, non il semplice dissenso sulla valutazione probatoria.
- Quando esistono due sentenze conformi di primo grado e appello ("doppia conforme"), la presunzione di correttezza della valutazione probatoria è rafforzata e la cassazione è meno incline ad ammettere questioni di merito.
- Questioni processuali o richieste (es. riconoscimento di circostanze attenuanti) non sollevate nel grado di impugnazione pertinente possono essere considerate inammissibili o tardive in cassazione.
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena o il riconoscimento di attenuanti generiche occorre che il motivo sia specificamente dedotto e che la motivazione dei giudici di merito risulti illogica o insufficiente sotto il profilo giuridico; la presenza di precedenti ostativi pesa negativamente.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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