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Sentenza

Sentenza n. 645/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento con cui quale la Questura di Pistoia, a fronte della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti presentata dal Sig. Fahmi il 26 luglio 2021, ha rilasciato in data 5 novembre 2021 un permesso di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza al 10 agosto 2023; di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento, ivi compresa la nota inviata via pec il 4 dicembre 2021 con la quale la Questura di Pistoia ha rigettato la richiesta di riesame formulata con pec del 25 novembre 2021.

Giustizia amministrativa202200068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rilascio di un permesso di soggiorno biennale per lavoro autonomo anziché del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché rigetto della richiesta di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura, dopo avere inviato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, rilasciava invece un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con validità biennale, motivando tale scelta con il mancato deposito della documentazione richiesta e qualificandola come decisione più favorevole rispetto al rigetto integrale. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis l. 241/1990, degli artt. 9 e 16, comma 4, lett. b), d.lgs. 286/1998 e del d.P.R. 394/1999, nonché eccesso di potere. In particolare, sosteneva di avere riscontrato tempestivamente il preavviso di rigetto, producendo la documentazione richiesta; affermava che il requisito dell'idoneità alloggiativa fosse necessario soltanto per il rilascio del titolo in favore dei familiari e non per la domanda presentata a titolo personale; deduceva di possedere tutti i requisiti di legge, non contestati dall'Amministrazione; lamentava l'omessa valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotta e il difetto di motivazione sui presupposti del diniego del titolo richiesto. Infine, contestava la competenza del firmatario, rilevando che il provvedimento era sottoscritto da un ispettore anziché dal Questore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo quanto emergente dalla relazione della Questura e dalla documentazione prodotta in giudizio: il ricorrente risultava coniugato e domiciliato con la moglie, sicché non poteva essere considerato, ai fini della verifica dei requisiti, come soggetto privo di nucleo familiare. In risposta al preavviso di rigetto egli si era limitato ad affermare che la domanda era stata presentata a titolo personale e che era in corso una separazione personale non adeguatamente precisata né documentata. Il requisito reddituale è stato ritenuto comunque insufficiente, poiché risultavano omessi versamenti di imposte e contributi e, dalla verifica INPS, non risultavano versamenti previdenziali, elementi idonei a far dubitare della corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivamente prodotto. Il giudice ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e legittimo il rilascio, in luogo del rigetto integrale, di un permesso biennale per lavoro autonomo. La censura relativa alla firma dell'ispettore è stata ritenuta irrilevante con riferimento al preavviso di rigetto, qualificato come atto endoprocedimentale. Le spese sono state compensate; è stato liquidato il compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi consente all'interessato di presentare osservazioni e documenti; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che le deduzioni e la documentazione non superassero le carenze relative ai requisiti sostanziali.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne deduceva la violazione per difetto di motivazione, ma il ricorso è stato respinto poiché il giudice ha ritenuto sufficienti gli elementi posti a fondamento della decisione, risultanti anche dalla relazione della Questura.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata quale disciplina dei presupposti per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; il giudice ha ritenuto non dimostrati i requisiti necessari, in particolare quelli relativi alla situazione familiare e al reddito effettivo.

  • art. 16, comma 4, lett. b), d.lgs. 286/1998

    Richiamata dal ricorrente tra le norme violate; il testo della sentenza non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.

  • d.P.R. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina regolamentare pertinente; il testo della sentenza non individua una distinta interpretazione della fonte.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002

    Utilizzati per la liquidazione del compenso professionale al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la verifica dei requisiti deve considerare la situazione familiare effettiva dell'istante, non essendo sufficiente qualificare la domanda come presentata a titolo esclusivamente personale quando dagli atti risulta la presenza di un coniuge convivente o comunque di un nucleo familiare.
  • La mancata dimostrazione della corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivamente prodotto, desumibile dall'omesso versamento di imposte e contributi e dall'assenza di contribuzione previdenziale, può giustificare il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Quando non risultano integrati i presupposti per il titolo di soggiorno richiesto, l'amministrazione può adottare un provvedimento più favorevole consistente nel rilascio di un diverso titolo di soggiorno temporalmente limitato, anziché respingere integralmente l'istanza, purché siano verificati i requisiti propri del titolo effettivamente rilasciato.
  • Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale e la censura relativa alla competenza del suo firmatario non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento finale, se quest'ultimo è adottato dall'autorità competente o comunque risulta legittimamente formato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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