Cassazione Penale, Ordinanza n. 31815/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, affinché valuti l’istanza di restituzione nel termine proposta nell’interesse dei due imputati. La decisione non ha definito nel merito né la questione della mancata traduzione della sentenza di appello né la fondatezza della richiesta di restituzione nel termine.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
I due imputati erano stati condannati dal G.U.P. del Tribunale di Torino alla pena di tre anni di reclusione e 56.000 euro di multa ciascuno per il reato previsto dall’art. 12, commi 1 e 3-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Poiché non conoscevano la lingua italiana, era stata tradotta in cinese la motivazione della sentenza di primo grado. La condanna era stata confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 25 settembre 2025, la cui motivazione era stata depositata il 7 novembre 2025, senza che ne fosse disposta la traduzione. Non essendo stato proposto ricorso per cassazione, la sentenza era stata dichiarata esecutiva e il pubblico ministero aveva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione. Il difensore aveva chiesto la sospensione dell’ordine di carcerazione, la dichiarazione di non esecutività della sentenza di appello, la traduzione della motivazione e la restituzione nel termine per proporre impugnazione, sostenendo che la mancata traduzione impedisse la decorrenza del termine per impugnare. La Corte di appello, richiamando l’art. 175, comma 4, c.p.p., aveva trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per la decisione sulla restituzione nel termine e aveva inviato l’istanza al giudice di primo grado, quale giudice dell’esecuzione, per la valutazione della richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione. La Corte di cassazione ha rilevato il vizio processuale della trasmissione alla Corte di cassazione: ai sensi dell’art. 670, comma 3, c.p.p., quando l’interessato chiede la dichiarazione di non esecutività e deduce contestualmente i presupposti per la restituzione nel termine, se tale richiesta non è già stata proposta al giudice dell’impugnazione, deve provvedere il giudice dell’esecuzione, purché non debba dichiarare la non esecutività del provvedimento.
Norme richiamate
art. 12, commi 1 e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma incriminatrice in relazione alla quale i due imputati erano stati condannati; il testo non specifica la denominazione del reato.
art. 175 c.p.p.
Disciplina richiamata per la restituzione nel termine per proporre impugnazione; la Corte non decide nel merito la sussistenza dei relativi presupposti.
art. 670 c.p.p.
Quando, insieme alla richiesta di dichiarazione di non esecutività del provvedimento, l’interessato deduce i presupposti per la restituzione nel termine e tale richiesta non è già stata proposta al giudice dell’impugnazione, la decisione spetta al giudice dell’esecuzione, salvo che debba essere dichiarata la non esecutività del provvedimento.
Massime di principio
- Quando l’interessato chiede la dichiarazione di non esecutività di un provvedimento e deduce contestualmente i presupposti per la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., se la richiesta di restituzione non è già stata proposta al giudice dell’impugnazione, la competenza a decidere spetta al giudice dell’esecuzione, purché non ricorrano i presupposti per dichiarare la non esecutività del provvedimento.
- La Corte d’appello non deve trasmettere alla Corte di cassazione gli atti relativi a una richiesta di restituzione nel termine quando, secondo il meccanismo previsto dall’art. 670, comma 3, c.p.p., la richiesta deve essere valutata dal giudice dell’esecuzione.
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