Cassazione Penale, Ordinanza n. 31784/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale, in composizione monocratica, all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale prevista dagli artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste, in relazione a violazioni edilizie, paesaggistiche e del codice della navigazione. Il pubblico ministero aveva proposto appello articolato in sette motivi. La Corte d'appello aveva trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ritenendo che la decisione fosse una pronuncia di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., soggetta ai limiti generali di appellabilità, e quindi inappellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p., trattandosi di reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio nel merito, ritenendo fondato il ricorso. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la qualificazione dell'impugnazione e ha stabilito che l'atto del pubblico ministero doveva essere qualificato come appello, non come ricorso per cassazione. Ha ritenuto erronea l'equiparazione tra la sentenza emessa ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. e il proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. o il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. La sentenza adottata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale è soggetta allo speciale regime di impugnazione previsto dall'art. 554-quater c.p.p., che riconosce al pubblico ministero la legittimazione a proporre appello, salvo il limite oggettivo relativo alle sentenze concernenti reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. La Corte non ha esaminato nel merito i sette motivi di impugnazione, ritenendo necessario trasmettere gli atti alla Corte d'appello competente affinché procedesse secondo il rito e i limiti previsti dall'art. 554-quater c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato l'impugnazione proposta dal pubblico ministero come appello, anziché come ricorso per cassazione, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Campobasso. Ha escluso che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. possa essere ricondotta al proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. o al proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. La decisione non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza delle accuse né sui motivi di merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
artt. 554-bis e 554-ter c.p.p.
udienza di comparizione predibattimentale
Le disposizioni disciplinano l'udienza di comparizione predibattimentale e consentono al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche con la formula perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non è punibile per qualsiasi causa.
art. 554-quater c.p.p.
In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.
Prevede uno speciale e autonomo regime di impugnazione delle sentenze emesse all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale, attribuendo al pubblico ministero la legittimazione a proporre appello, salvo il limite oggettivo previsto dal comma 6.
art. 469 c.p.p.
se questi non si oppongono
Disciplina il proscioglimento predibattimentale fondato su presupposti tassativi e caratterizzato dalla possibilità di opposizione delle parti; tale disciplina non è sovrapponibile a quella dell'art. 554-ter c.p.p.
art. 129 c.p.p.
proscioglimento immediato
La sentenza emessa all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale non deve essere qualificata come proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 554-ter c.p.p. prevede uno specifico regime decisorio e impugnatorio.
art. 428 c.p.p.
È richiamato quale modello del regime di impugnazione delle sentenze predibattimentali, con particolare riferimento alla disciplina delle sentenze di non luogo a procedere.
art. 593, comma 2, c.p.p.
il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento aventi ad oggetto reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio
Il limite generale all'appello del pubblico ministero non si applica in modo prevalente rispetto al regime speciale previsto dall'art. 554-quater c.p.p. per le sentenze emesse all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale.
art. 593-bis, comma 2, c.p.p.
Individua i casi nei quali l'appello è proposto dal Procuratore generale, richiamati dall'art. 554-quater c.p.p.
art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.
Individua i reati soggetti a citazione diretta a giudizio; tale riferimento rileva per il confronto tra il regime generale dell'art. 593 c.p.p. e quello speciale dell'art. 554-quater c.p.p.
art. 606 c.p.p.
È richiamato in relazione alla ricorribilità per cassazione delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
art. 131-bis c.p.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dichiarata anche nell'ambito dell'art. 554-ter c.p.p.; diversamente dall'art. 469 c.p.p., tale pronuncia non è subordinata a una previsione di opposizione delle parti.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. è soggetta allo speciale regime di impugnazione previsto dall'art. 554-quater c.p.p. e non deve essere qualificata come proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. o come proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
- Il regime di impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. è autonomo e speciale rispetto alla disciplina generale dell'art. 593 c.p.p.; pertanto, il pubblico ministero può proporre appello nei limiti stabiliti dall'art. 554-quater c.p.p., anche quando la sentenza abbia dichiarato che il fatto non sussiste.
- La qualificazione dell'impugnazione deve essere effettuata considerando la natura della sentenza e il regime normativo specificamente previsto per il procedimento nel quale è stata pronunciata, senza estendere automaticamente i limiti di appellabilità propri dell'art. 469 c.p.p. o dell'art. 593 c.p.p.
- Le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa sono soggette al limite oggettivo previsto dall'art. 554-quater, comma 6, c.p.p. e sono ricorribili per cassazione nei limiti stabiliti dalla legge.
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