Cassazione Penale, Ordinanza n. 31873/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p. Ha sostenuto che il giudice avesse escluso il proscioglimento con motivazione meramente apparente, senza verificare la riconducibilità soggettiva del fatto all'imputato e senza esaminare la natura meramente indiziaria degli elementi d'accusa. La Corte ha rilevato che il motivo investiva la penale responsabilità e la valutazione delle condizioni per il proscioglimento in fatto, questione non proponibile contro una sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattato de plano, perché fondato su una questione non consentita contro una sentenza di applicazione della pena. L'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita il ricorso per cassazione alle questioni relative all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La contestazione della responsabilità penale e dell'omessa o insufficiente valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra tali ipotesi. La declaratoria ha comportato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
Il rito del patteggiamento comporta l'accesso a una decisione fondata sulla richiesta di applicazione della pena e, secondo la Corte, implica sostanziale rinuncia a contestare in sede di legittimità le premesse storiche dell'accusa e la responsabilità penale.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
La disposizione individua tassativamente i motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento; sono pertanto inammissibili le censure sulla responsabilità penale o sui vizi motivazionali relativi alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
condizioni per il proscioglimento
La deduzione dell'omessa o insufficiente verifica delle condizioni per il proscioglimento in fatto non è proponibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, quando si traduca in una contestazione della responsabilità dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, nei casi previsti, a favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, ravvisata la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- È inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che deduca l'omessa o insufficiente valutazione delle condizioni per il proscioglimento in fatto ex art. 129 c.p.p., quando la censura investa la riconducibilità del fatto all'imputato, la sufficienza degli elementi d'accusa o, comunque, la penale responsabilità.
- La richiesta di applicazione della pena proveniente dall'imputato comporta sostanziale rinuncia a contestare in sede di legittimità le premesse storiche dell'accusa e la responsabilità penale, al di fuori dei motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
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