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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31887/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., della pena concordata di tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa per il reato continuato relativo alla detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Con ricorso per cassazione, la difesa denunciava violazione di legge in relazione all'art. 80 d.P.R. 309/1990, sostenendo il difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'aggravante, anche per l'omessa valutazione dell'effettivo grado di purezza della sostanza sequestrata e dell'elemento soggettivo riferibile all'aggravante. La Corte ha ritenuto che la censura non riguardasse l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma contestasse nel merito la sussistenza dei presupposti dell'aggravante. Tale doglianza non rientra tra i motivi tassativamente proponibili contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Ha rilevato che, contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo proposto, diretto a contestare in fatto la presenza dei presupposti dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, era estraneo a tale elenco. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile per cassazione soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La disposizione delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione proponibili contro la sentenza di applicazione della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata quale base del reato continuato contestato.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata nella sentenza di applicazione della pena.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Norma relativa alla circostanza aggravante contestata, la cui sussistenza era stata contestata dal ricorrente sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi concernenti la volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La contestazione dell'insussistenza, in fatto, dei presupposti oggettivi o soggettivi di una circostanza aggravante non integra un motivo relativo all'erronea qualificazione giuridica del fatto quando si traduce nella richiesta di rivalutare gli elementi concreti posti a fondamento dell'aggravante; essa è pertanto estranea ai motivi di ricorso ammessi contro il patteggiamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena può essere adottata con procedura de plano quando il motivo dedotto è manifestamente estraneo ai limiti di impugnazione previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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