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Sentenza

Sentenza n. 537/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del decreto del 11 giugno 2025, n. -OMISSIS-, con cui il Rettore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha irrogato, nei confronti del ricorrente, la sanzione disciplinare della destituzione dall’ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni a decorrere dal 1° luglio 2025, trasmesso al ricorrente in data 19 giugno 2025; -del parere del Collegio di Disciplina – Sezione per i Professori Ordinari dell'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum del 24 aprile 2025, prot. n. -OMISSIS-, trasmesso al ricorrente in allegato al predetto decreto del 11 giugno 2025, n. 872; -della delibera del c.d.a. dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna del 23 maggio 2025, prot. n. -OMISSIS-, trasmessa al ricorrente in allegato al predetto decreto del 11 giugno 2025, n. -OMISSIS-; -della diffida del 29 gennaio 2025, a firma del Rettore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; -dell’atto di contestazione del 17 febbraio 2025, a firma del Rettore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; -di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della destituzione dall’ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, unitamente al parere del Collegio di disciplina, alla delibera del Consiglio di amministrazione e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la destituzione disciplinare irrogata per due addebiti: lo svolgimento protratto di attività imprenditoriale e commerciale incompatibile con lo status di professore universitario, comprendente la partecipazione di controllo in società lucrative e l’assunzione di cariche gestorie, nonché lo svolgimento non autorizzato di attività didattica e di progettazione didattica presso un ente privato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, sostenendo l’assenza dell’elemento soggettivo, l’errore scusabile e la buona fede, anche in ragione del passaggio generazionale della carica e della durata della condotta senza precedenti contestazioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6 della legge n. 240/2010, dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e della disciplina regolamentare di Ateneo, sostenendo che le attività didattiche svolte presso il soggetto privato non richiedessero autorizzazione, perché riferite a corsi non universitari, e che l’opzione per il regime a tempo definito escludesse l’obbligo autorizzatorio. Ha inoltre denunciato travisamento dei fatti. Con il terzo motivo ha dedotto violazione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria e travisamento, lamentando la mancata considerazione del proprio impegno scientifico, dell’asserito assolvimento degli obblighi di servizio e dell’avvenuta cessazione delle situazioni di incompatibilità dopo la diffida dell’Ateneo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’art. 3 della legge n. 689/1981 non è applicabile alle sanzioni disciplinari, poiché l’art. 12 della stessa legge esclude espressamente le violazioni disciplinari dall’ambito di applicazione del relativo capo. In ogni caso, il giudice ha escluso errore scusabile, buona fede o mancanza di colpa: il regime di incompatibilità era stato portato ripetutamente a conoscenza del corpo docente mediante comunicazioni e regolamenti di Ateneo e il divieto di esercitare attività d’impresa da parte del pubblico dipendente doveva comunque essere conosciuto da un professore universitario diligente. Le condotte contestate risultavano inoltre ammesse dal ricorrente. Quanto al secondo motivo, il TAR ha chiarito che l’esclusione dell’addebito relativo all’attività in concorrenza non faceva venir meno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione, che serve anche a verificare l’assenza di conflitti di interesse e la compatibilità dell’attività esterna con gli obblighi accademici. La disciplina regolamentare di Ateneo ricomprendeva tra le attività soggette ad autorizzazione anche la progettazione e la didattica presso corsi professionalizzanti organizzati da enti privati, senza limitarle ai corsi equiparabili ai master universitari. La natura professionalizzante dei corsi risultava, inoltre, riconosciuta dallo stesso ricorrente. Quanto al terzo motivo, il giudice ha escluso la violazione della proporzionalità. Il valore professionale del docente non era stato negato, ma risultavano accertati il protrarsi per oltre un decennio delle condotte incompatibili e non autorizzate, il mancato assolvimento di vari obblighi istituzionali, inclusi la partecipazione ai Consigli di Dipartimento e la tempestiva compilazione dei registri delle lezioni, nonché il permanere di inadempimenti anche dopo l’avvio del procedimento disciplinare. La diffida ex art. 15 del d.P.R. n. 382/1980, finalizzata alla cessazione della situazione di incompatibilità e distinta dal procedimento disciplinare, non incideva sulla rilevanza disciplinare delle condotte pregresse. La sanzione era stata adeguatamente motivata dal Collegio di disciplina in relazione alla gravità, consistenza e durata delle infrazioni, all’elevato grado di responsabilità e fiducia connesso al ruolo ricoperto e alle tardive e parziali iniziative dell’interessato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.500,00.

Norme richiamate

  • art. 87 R.D. n. 1592/1933

    destituzione dall’ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni

    La sanzione espulsiva irrogata al professore universitario è stata ricondotta alla disciplina prevista per la destituzione; il giudice ha precisato che la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni non costituisce la sanzione più afflittiva, essendo distinta dalla destituzione con perdita di tali diritti.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

    La disposizione riguarda l’elemento soggettivo delle sanzioni amministrative pecuniarie e non si applica alle sanzioni disciplinari.

  • art. 12 l. n. 689/1981

    Non si applicano alle violazioni disciplinari.

    L’esclusione espressa delle violazioni disciplinari impedisce di applicare alla sanzione disciplinare il regime dell’art. 3 della stessa legge.

  • art. 6 l. n. 240/2010

    È richiamato quale fonte del regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari e dell’obbligo di autorizzazione per attività extraistituzionali.

  • art. 53, commi 5 e 7, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato quale disciplina generale degli incarichi extraistituzionali e del regime di incompatibilità e autorizzazione dei dipendenti pubblici; l’opzione per il tempo definito non esclude, secondo la disciplina applicata, la necessità della previa autorizzazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 3/1957

    È indicato tra le fonti del divieto di esercizio del commercio, dell’industria e di attività imprenditoriali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego.

  • art. 11 d.P.R. n. 382/1980

    È richiamato tra le disposizioni che disciplinano le incompatibilità dei professori universitari.

  • art. 15 d.P.R. n. 382/1980

    La diffida alla cessazione delle situazioni di incompatibilità avvia un procedimento distinto da quello disciplinare e non esclude la rilevanza disciplinare delle condotte già commesse.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi dell’azione amministrativa, incluso il principio di proporzionalità invocato dal ricorrente.

Massime di principio

  • L’art. 3 della legge n. 689/1981, unitamente alle disposizioni del relativo capo, non si applica alle violazioni disciplinari, poiché l’art. 12 della stessa legge ne esclude espressamente l’ambito di applicazione.
  • Il professore universitario non può invocare l’errore scusabile sulla conoscenza del regime di incompatibilità con l’attività imprenditoriale quando il divieto discende da una pluralità di fonti legislative, regolamentari e deontologiche ed è stato portato a conoscenza del corpo docente mediante comunicazioni dell’Ateneo; la protrazione pluriennale della condotta è inoltre incompatibile con l’ordinaria diligenza richiesta al pubblico dipendente.
  • L’obbligo di previa autorizzazione per un’attività extraistituzionale opera anche quando non sia stata dimostrata la concreta concorrenza con l’amministrazione di appartenenza, poiché l’autorizzazione serve a verificare sia l’assenza di conflitti di interesse sia la compatibilità dell’attività con il regolare assolvimento degli obblighi istituzionali.
  • Una disciplina regolamentare che assoggetti ad autorizzazione la progettazione e la didattica svolte nell’ambito di corsi professionalizzanti presso enti privati comprende tali corsi anche se non sono equiparabili ai master universitari o ai corsi di primo, secondo o terzo ciclo.
  • La diffida finalizzata alla cessazione di una situazione di incompatibilità e il procedimento disciplinare per le condotte incompatibili sono procedimenti distinti: la cessazione della situazione dopo la diffida non elimina la rilevanza disciplinare delle condotte pregresse.
  • La sanzione disciplinare espulsiva è proporzionata quando l’amministrazione motivi specificamente sulla gravità, consistenza e durata delle violazioni, sul ruolo e sulle responsabilità del dipendente, sul grado di fiducia connesso all’incarico e sull’eventuale mancato assolvimento degli obblighi istituzionali; il valore professionale dell’incolpato, da solo, non impone una sanzione meno grave.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoProcedimento disciplinareAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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