Ordinanza n. 2904/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva deciso sull’impugnazione del provvedimento dell’Autorità di pubblica sicurezza fondato su una segnalazione SIS per violazione delle regole nazionali in materia di ingresso e soggiorno
Esito
La controversia
È stato proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lombardia, relativa a un provvedimento dell’Autorità di pubblica sicurezza che considerava la segnalazione nella banca dati SIS II ostativa alla permanenza nel territorio degli Stati dell’area Schengen e qualificava tale effetto come vincolato, in quanto derivante dagli accordi internazionali applicabili in Italia. La questione centrale riguarda quindi la vincolatività della segnalazione Schengen ai fini della non ammissione dello straniero e, in particolare, la compatibilità di tale automatismo con la disciplina nazionale di regolarizzazione prevista dall’art. 103 d.l. 34/2020, con l’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e con il regolamento (UE) 2018/1861. Dopo il passaggio in decisione, la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Sezione del Consiglio di Stato, relativa all’art. 103, comma 10, lettera b), d.l. 34/2020.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Ha rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 6/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), d.l. 34/2020, nella parte in cui escludeva dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non avere osservato le regole nazionali in materia di ingresso e soggiorno. La Corte costituzionale ha ritenuto tale automatismo irragionevole e lesivo del principio di uguaglianza, poiché contraddice la finalità della disciplina di emersione e tratta diversamente situazioni sostanzialmente identiche. Ha inoltre precisato che la segnalazione Schengen non impone necessariamente agli Stati non segnalanti di negare o non prorogare il titolo di soggiorno, ma richiede una valutazione individuale, consentendo il rilascio o la proroga quando lo straniero non costituisca concretamente una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica. Poiché il provvedimento impugnato affermava invece il carattere automaticamente interdittivo e vincolato della segnalazione SIS, il Collegio ha assegnato alle parti trenta giorni per depositare memorie sulla questione, riservando la definizione dell’appello.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, lettera b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale perché introduceva un automatismo ostativo contrario alla finalità di regolarizzazione e al principio di uguaglianza.
art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
un meccanismo di verifica delle ragioni effettive della segnalazione medesima
La segnalazione Schengen non comporta un divieto assoluto e insindacabile di rilascio o proroga del titolo di soggiorno; impone una verifica individuale delle ragioni sostanziali della segnalazione.
artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2018/1861
Le disposizioni sono richiamate quali parametri sovranazionali rilevanti per la disciplina delle segnalazioni SIS nel settore delle verifiche di frontiera.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha ravvisato la violazione dell’art. 3 Cost. sia sotto il profilo della ragionevolezza, per la contraddizione tra la finalità di regolarizzazione e l’automatismo ostativo, sia sotto il profilo dell’uguaglianza, per la disparità tra stranieri entrati direttamente in Italia e stranieri transitati irregolarmente da altro Stato Schengen.
Massime di principio
- La mera segnalazione di uno straniero nel SIS per violazione delle regole nazionali in materia di ingresso o soggiorno non può determinare automaticamente l’esclusione dalle procedure di regolarizzazione previste dall’art. 103 d.l. 34/2020.
- La segnalazione Schengen non impone agli Stati non segnalanti un divieto assoluto di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno; è necessaria una valutazione individuale della posizione dello straniero e della sua concreta pericolosità per l’ordine o la sicurezza pubblica.
- È costituzionalmente illegittimo un automatismo che, valorizzando il solo dato formale della segnalazione SIS, impedisca l’accesso a una procedura avente proprio la finalità di regolarizzare la posizione di stranieri presenti senza titolo di soggiorno.
- Un provvedimento dell’Autorità di pubblica sicurezza non può qualificare la segnalazione SIS come automaticamente vincolante e interdittiva senza verificare le ragioni effettive della segnalazione e l’eventuale sussistenza di una concreta minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
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