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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33434/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda tre avvisi di accertamento emessi all'amministratore unico della società fallita SOECO s.r.l. per sanzioni amministrative relative a fatture per operazioni inesistenti (anni 2000, 2001, 2002). Il Diana aveva dedotto che le sanzioni dovessero gravare sulla società ai sensi dell'art. 7 d.l. n.269/2003. L'Agenzia ha impugnato la decisione favorevole al contribuente sostenendo che Diana aveva utilizzato la società come "schermo" per trarre beneficio personale (è stato rinviato a giudizio e ha patteggiato per reati tributari), e che sussisteva responsabilità personale anche per atti compiuti al di fuori dell'oggetto sociale o del mandato, richiamando altresì l'art. 9 del d.lgs. n.472/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i due motivi dell'Agenzia nei termini esposti: ha ritenuto applicabile, alla fattispecie, il principio per cui, quando emerge che l'amministratore ha agito per il proprio esclusivo interesse utilizzando la società come schermo (traslazione del reddito in capo all'interponente), le sanzioni possono essere riferite alla persona fisica e non esclusivamente alla persona giuridica. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia per nuovo esame, con indicazione di decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con l. 24 novembre 2003, n. 326), art. 7

    art. 7, comma 1: "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    La norma pone in via generale le sanzioni fiscali a carico della persona giuridica, ma la Corte individua un limite: se l'amministratore ha usato la società come schermo per trarre vantaggio personale (traslazione del reddito), viene meno l'esclusività ed è possibile imputare le sanzioni alla persona fisica.

  • d.P.R. 29 settembre 1973/600 (richiamato come d.P.R. n. 600), art. 37, comma 3

    art. 37, terzo comma: imputazione dei redditi quando risulti che un altro soggetto ne è l'effettivo possessore sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti

    Consente la traslazione del reddito dall'ente interposto all'effettivo possessore (interponente) quando sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta operata la traslazione, il rapporto fiscale si riferisce all'interponente e dunque le sanzioni possono colpirlo.

  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11

    previgente disciplina che prevedeva la responsabilità solidale della persona fisica per le violazioni che incidono su imposte della società

    La norma rappresentava l'impianto precedente che prevedeva responsabilità della persona fisica; l'art. 7 del d.l. 269/2003 ha derogato tale regime, ma la giurisprudenza ripristina la responsabilità personale quando è dimostrato l'uso della società come schermo.

  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 9

    Nell'argomentazione dell'Agenzia è stato richiamato per sostenere che la responsabilità personale può sussistere anche quando l'agente ha operato al di fuori dell'oggetto sociale o del mandato; la Corte ha considerato la rilevanza di atti compiuti per finalità estranee alla società come elemento che può giustificare l'imputazione delle sanzioni alla persona fisica.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 (motivi di cassazione)

    Articolo procedurale richiamato dall'Agenzia per dedurre la falsa applicazione e interpretazione delle norme tributarie da parte della CTR; la Corte ha ritenuto fondati i motivi di cassazione per errore di diritto nella valutazione della natura della responsabilità sanzionatoria.

Massime di principio

  • Art. 7 d.l. 269/2003 pone in via generale la responsabilità sanzionatoria sulla persona giuridica, ma tale regola non è assoluta: se emerge che la società è stata utilizzata come schermo per il beneficio personale dell'amministratore, le sanzioni possono essere imputate alla persona fisica.
  • La traslazione del reddito ai sensi dell'art. 37, co. 3, d.P.R. consente all'Amministrazione di riallineare imposte e sanzioni sull'effettivo percettore dei redditi (interponente); per operare la traslazione sono sufficienti presunzioni gravi, precise e concordanti, salvo prova contraria del contribuente.
  • La prova dell'interposizione o del totale asservimento della società all'interponente grava sull'Amministrazione fiscale (anche in via indiziaria); il contribuente può confutare con elementi che dimostrino autonomia della società e mancata percezione dei redditi.
  • La circostanza che l'amministratore abbia agito al di fuori dell'oggetto sociale o del mandato societario, o per esclusivo interesse personale, è elemento decisivo per superare l'esclusività di applicazione dell'art. 7 e attribuire responsabilità personale.
  • La giurisprudenza richiede un approccio fattuale e non meramente formale: pur riconoscendo l'autonomia della società, il giudice deve valutare se, nella pratica, la gestione sia stata 'uti dominus' dell'interponente, con conseguente riallocazione del rapporto fiscale e delle sanzioni.

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