Sentenza n. 2441/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - alla sentenza di accoglimento n. 5930 del 18/09/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lav., all’esito del giudizio R.G. n. 13120/2023 divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lav. - in data 14.05.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5930 del 18 settembre 2024, passata in giudicato e ritualmente certificata come tale. La sentenza aveva accertato il diritto del docente, titolare di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, a usufruire della Carta elettronica del docente per il valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro. Il Ministero, benché intimato, non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, certificato dalla cancelleria, e inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni su istanza del ricorrente e ponendo a carico del Ministero le spese dell'attività commissariale. Ha inoltre applicato una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'insediamento del commissario ad acta o dell'adempimento, se anteriore. Il compenso eventuale del commissario è stato fissato in 500 euro. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 700 euro per le spese del giudizio, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo
La disposizione consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora in caso di inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la penalità di mora ... decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore
La penalità di mora ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; nel caso concreto è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996
L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1 l. 107/2015
beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all’art. 1 della legge n. 107\2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, debitamente certificato, e l'inutile decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza, anche con facoltà di delega e ponendo le relative spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario, il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione l'integrale attuazione del comando giudiziale, comprese le attività necessarie alla corresponsione delle somme o all'attribuzione del beneficio riconosciuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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