Cassazione Penale, Sentenza n. 12231/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza di condanna per truffa aggravata. I motivi principali: (1) vizi motivazionali con riguardo alla presunta conoscenza, da parte della persona offesa Montinari, delle difformità edilizie al momento dell'acquisto; (2) contestazione della sussistenza del raggiro/inganno posto in essere dall'imputato; (3) confusione tra normativa sull'abusivismo edilizio e concessioni demaniali e dedotta sanabilità delle opere; (4) contestazione dell'esistenza e della prova del danno subito; (5) contestazione della entità del danno e della rilevanza ai fini dell'aggravante (art.61 n.7 c.p.); (6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, non consentiti o generici. Ha ritenuto che i colleghi di merito avessero svolto valutazioni congrue e sufficienti, e che le doglianze del ricorrente fossero per lo più critiche di merito (valutazione della prova e riconsiderazione dei fatti) non sindacabili in sede di legittimità. È stata sottolineata l'illiceità di una formulazione promiscua dei vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) senza specificazione. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità ex art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Citato come previsione di vizio per "violazione o erronea applicazione della legge penale"; la Corte osserva che la censura deve riguardare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta e non la mera opportunità o persuasività delle valutazioni probatorie.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Riferito alla triade dei vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte stigmatizza la formulazione promiscua dei vizi senza specificazione, causa di genericità e inammissibilità.
art. 606 comma 1 lett. a) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per lamentare presunta illegittima attività di tipo legislativo o amministrativo; la Corte ha ritenuto la censura infondata e, comunque, di merito.
art. 192 c.p.p.
Richiamato in connessione ai profili di valutazione della prova; la Corte osserva che dedurre una diversa comparazione dei dati di fatto equivale a sollevare questioni di merito non sindacabili in Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha pronunciato la declaratoria, la condanna alle spese e l'ammenda prevista.
art. 61 n.7 c.p.
Norma sull'aggravante contestata (valore economico/gravità del danno); la Corte d'appello aveva parametrato il danno al valore complessivo dell'operazione, ritenendo corretta l'applicazione dell'aggravante; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e infondata.
art. 62-bis c.p. e d.l. 23/05/2008 n.92 conv. L. 24/07/2008 n.125
Richiamati in relazione al regime delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che, dopo la riforma, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente e il giudice può motivare il diniego per assenza di elementi positivi.
art. 23 comma 8 d.lgs. 137/2020
Richiamato per informare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo le norme procedurali vigenti.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito trasformare questioni di merito (valutazione delle prove, rivalutazione dei fatti) in profili di legittimità: occorre focalizzarsi su specifiche violazioni di diritto o vizi determinati della motivazione.
- I vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) devono essere dedotti separatamente e con precisione; la loro formulazione promiscua porta alla genericità e all'inammissibilità.
- Per contestare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta (violazione di legge), il ricorrente deve mostrare che la fattispecie legale è stata applicata erroneamente al nucleo fattuale delineato dai giudici di merito, non solo proporre una diversa lettura delle prove.
- Le questioni relative all'insussistenza del raggiro, alla prova del danno o alla valutazione della sua entità sono tipicamente questioni di merito e non costituiscono di per sé profili idonei alla cassazione se non ricondotte a chiari profili di diritto.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sindacabile in legittimità solo se la motivazione del giudice del merito è contraddittoria o manifesta illogica; altrimenti il giudizio sulle attenuanti resta entro la discrezionalità del giudice di merito.
- Chi impugna in Cassazione deve curare la specificità e la concretezza dei motivi: la genericità comporta rischi di inammissibilità e, talvolta, sanzioni pecuniarie.
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