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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21699/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione l'imposta di registro in misura proporzionale del 3% su un verbale di assemblea straordinaria di una società, nel quale era stata enunciata la rinuncia dei soci alla restituzione di un finanziamento infruttifero. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto per difetto di motivazione degli avvisi, ritenuti non sufficientemente fondati anche per la mancata allegazione dell'atto presupposto richiamato per relationem. In appello la CTR ha invece accolto il gravame dell'Ufficio. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., lamentando che l'avviso era privo di valida motivazione perché non era stato allegato l'atto presupposto né ne era stato riportato il contenuto essenziale, irrilevante essendo una conoscenza "aliunde"; 2) violazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, sostenendo che il verbale assembleare riguardava un oggetto diverso e che la vicenda del finanziamento infruttifero era riferita alle condizioni della cessione stabilite nell'atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato non sussiste quando il contribuente abbia già piena e legale conoscenza dell'atto presupposto, come nel caso di specie in cui i ricorrenti avevano partecipato all'assemblea straordinaria e uno di essi vi interveniva anche come legale rappresentante. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, in materia di registro, l'art. 22 d.P.R. 131/1986 consente l'imposizione delle disposizioni enunciate in un atto registrato quando si tratti di atti tra le stesse parti intervenute; nel caso concreto il finanziamento soci poteva essere tassato sulla base della sua enunciazione nel verbale assembleare. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese di lite e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato vale solo per gli atti non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente; la motivazione può essere resa per relationem se l'atto è allegato o se ne è riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato come parametro generale della motivazione degli atti amministrativi, che per gli atti tributari può essere soddisfatta anche per relationem nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ritiene che tale diritto non sia compresso quando il contribuente abbia già conoscenza piena dell'atto presupposto.

  • art. 22, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro cui rinvia il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati a collaborazione e buona fede, criterio richiamato per escludere inutili adempimenti formali.

Massime di principio

  • In tema di motivazione degli avvisi tributari, l'allegazione dell'atto richiamato per relationem non è necessaria quando il contribuente abbia già conoscenza integrale e legale dell'atto presupposto; in tal caso l'eventuale omissione non incide sul diritto di difesa.
  • La motivazione per relationem è valida se l'atto impositivo consente di individuare con sufficiente precisione l'atto richiamato e il suo contenuto essenziale, così da rendere controllabile la pretesa fiscale.
  • In materia di imposta di registro, l'art. 22 d.P.R. 131/1986 consente di tassare le disposizioni enunciate in un atto registrato quando l'enunciazione riguardi atti o pattuizioni intervenuti tra le stesse parti dell'atto che contiene l'enunciazione.
  • Ai fini dell'imposta di registro, la tassabilità della disposizione enunciata non richiede necessariamente l'effettivo utilizzo del finanziamento o dell'operazione richiamata, essendo sufficiente la sua enunciazione nell'atto soggetto a registrazione.
  • L'obbligo di allegazione ex art. 7 Statuto del contribuente va interpretato in modo funzionale alla tutela difensiva e non come formalità ridondante quando l'atto presupposto sia già nella piena disponibilità del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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