Sentenza del 15/02/2023 n. 4765 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento TARI per Euro 7.737,43 (anno 2017), sostenendo di produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di smaltirli con impresa specializzata, chiedendo esonero totale o riduzione della tariffa; in primo grado il ricorso era stato accolto dalla CTP ritenendo non tassabili le aree in cui si formavano i rifiuti speciali; la CTR, accogliendo l'appello del Comune, ha ritenuto invece che la ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti (questionario del 1999 incompleto, verbale del 2005 e istanza del 2018 insufficienti) per individuare con certezza le superfici produttive dei rifiuti speciali e quindi non poteva ottenere esonero o riduzione; la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vari vizi di diritto e di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cristalleria. Ha dichiarato inammissibili i vari motivi per difetto di specificità o perché non attinenti alla ratio decidendi; ha confermato che, pur essendo in capo al Comune l'onere di provare l'istituzione e l'attivazione del servizio di raccolta nelle zone tassate, il contribuente che chiede esonero o riduzione deve comunque provare con precisione le superfici e le condizioni che legittimano l'eccezione (p.es. prova del conferimento a recupero e delimitazione delle aree). Ha ritenuto legittima la valutazione della CTR secondo cui gli elementi prodotti non consentivano di determinare le aree produttive dei rifiuti e quindi impedivano l'accoglimento della domanda di esonero/riduzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La tassa è dovuta per occupazione/detenzione di locali/aree nelle zone in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa; ciò pone una presunzione relativa di tassabilità subordinata alla prova dell'istituzione/attivazione del servizio da parte del Comune.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58 e 59
Rinviano alle modalità di istituzione/attivazione del servizio nel territorio comunale; rilevano per verificare la concreta esistenza del servizio pubblico di raccolta e smaltimento.
D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 221 e 226
Norme del codice ambientale relative alla gestione dei rifiuti che vengono richiamate rispetto alla caratterizzazione dei rifiuti (speciali/urbani) e alle modalità di gestione, utile per valutare l'assimilabilità o meno.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238
Richiamato nella prospettazione normativa collegata alla disciplina dei rifiuti; usato dalla ricorrente per sostenere talune esclusioni, ma la Corte non ha ritenuto decisiva la questione senza la delimitazione delle aree produttive.
D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7
Richiamato dalla ricorrente quanto a questioni procedurali/tecniche sulla gestione dei rifiuti; la Corte non ha ritenuto che l'eventuale illegittimità del regolamento comunale potesse essere decisa in mancanza degli elementi richiesti per la determinazione delle superfici tassabili.
Legge n. 147 del 2013, art. 1
Norme in materia fiscale richiamate dalla ricorrente per contestare limiti quantitativi nel regolamento comunale; la Corte ha ritenuto che tali censure non abbiano inciso sulla motivazione decisiva della CTR, ossia l'insufficienza probatoria delle superfici produttive.
Codice di procedura civile (artt. 113, 115, 116, 132 c.p.c.) e artt. 118 disp. att.
artt. 113,115,116,132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati nei motivi di cassazione relativi a prescrizioni di prova, autosufficienza e motivazione; la Corte ha valutato l'inammissibilità o l'insufficienza delle doglianze in relazione ai parametri processuali di specificità e autosufficienza.
Massime di principio
- Onere della prova: il Comune deve dimostrare l'istituzione e l'attivazione del servizio di raccolta nelle zone per le quali pretende la TARI; tuttavia il contribuente che chiede esonero o riduzione deve fornire prove precise (es. delimitazione delle superfici produttive e prova del conferimento/smaltimento) per ottenere l'eccezione.
- Questionari e documenti comunali unilaterali privi di certificazione non hanno di per sé valore probatorio sufficiente a dimostrare l'attivazione o il funzionamento del servizio.
- Per ottenere l'esclusione o la riduzione della tariffa per rifiuti speciali non assimilabili è necessario indicare con esattezza le aree/locale in cui si producono i rifiuti e dimostrare la gestione diretta o l'avvio a recupero; meri rilievi generici o documenti incompleti sono insufficienti.
- Se il regolamento comunale prevede criteri di riduzione (es. limiti percentuali), la loro impugnazione richiede che il contribuente abbia prima assolto gli oneri probatori relativi alla determinazione delle superfici e della tipologia dei rifiuti; questioni successive di illegittimità regolamentare non decidono il merito se manca il presupposto probatorio.
- La motivazione del giudice di merito è viziabile per contraddittorietà solo se esiste un contrasto insanabile che impedisca di capire il procedimento logico-giuridico; valutazioni diverse su fatti/processi non sempre costituiscono vizio.
- Le contestazioni di fatto in Cassazione sono spesso inammissibili se non specificamente e tempestivamente dedotte nei gradi precedenti: il ricorso deve essere articolato con chiarezza rispetto alle fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c.
- L'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani dipende anche da atti comunali (delibere) e dalla concreta prova del conferimento; senza tali elementi non si può riconoscere automaticamente l'esenzione o la riduzione.
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