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Sentenza

Sentenza del 15/02/2023 n. 446 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

imposte sui redditi - valore aggiunto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TD3030202881/2016 relativo all'anno 2012 (IRES, IVA, IRAP). La società denunciava: nullità dell'avviso per mancata sottoscrizione autografa (art.42 DPR 600/73); difetto di motivazione e mancata valutazione/menzione delle osservazioni presentate (art.12, comma 7, L. n.212/2000 e art.3 L.241/90); illegittima applicazione dell'art.39 DPR 600/73 (secondo comma, lettera d)) e/o art.54 DPR 633/72; contestava la ripresa a tassazione di sopravvenienze attive ex art.88 TUIR per presunta inesistenza di debiti (più profili: restituzione somme a terzi, fatture da ricevere relative a lavori appaltati, rapporti con Esselle s.n.c. e S.A.C.E. s.r.l./Fincasa, e applicabilità dell'IVA alle indennità di requisizione). Chiedeva l'annullamento dell'avviso e la riforma della sentenza di primo grado.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Il Collegio ha ritenuto: 1) regolare la notifica dell'avviso in formato cartaceo in quanto la dizione "firmato digitalmente" unita all'indicazione "un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente" è idonea ad attestare la conformità all'originale informatico (quindi assenza di nullità per mancanza di firma autografa); 2) non v'è nullità per mancata menzione, nell'atto impositivo, delle osservazioni del contribuente: l'Amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni ma non a riportare espressamente la valutazione nell'avviso; 3) le riprese a tassazione per sopravvenienze attive sono legittime perché il contribuente non ha fornito prova documentale dell'effettiva estinzione dei debiti o della corretta rilevazione contabile (in particolare non ha dimostrato pagamenti o atti pubblici e non ha esibito la documentazione richiesta in sede di verifica); 4) il principio di competenza contabile e le regole sulle fatture (art.6 DPR 633/72 e art.109 TUIR) giustificano il rifiuto delle imputazioni di costi in esercizi diversi da quello di competenza. Inoltre è stata confermata l'applicabilità dell'IVA alle indennità di requisizione. Condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • legge n.212/2000, art.12, comma 7

    L'Amministrazione ha l'obbligo di valutare le osservazioni del contribuente ma non è tenuta a riportare espressamente tale valutazione nell'atto impositivo; la mancata menzione non comporta automaticamente nullità dell'avviso.

  • D.P.R. n.600/1973, art.42, comma 3

    La copia cartacea dell'atto impositivo deve risultare conforme all'originale informatico; l'attestazione di conformità (anche tramite indicazione dell'archiviazione dell'originale presso l'ufficio) rende valida la notifica anche se sul cartaceo è indicata la firma digitale.

  • legge n.241/1990, art.3

    Principio generale di motivazione degli atti amministrativi; nel contesto tributario la motivazione può essere per relationem se il contribuente ha già avuto conoscenza integrale dei documenti richiamati.

  • Costituzione, art.97

    Principio di buona amministrazione e imparzialità richiamato nelle doglianze sul procedimento, senza però trovare nel caso esaminato un vizio tale da annullare l'atto impugnato.

  • D.P.R. n.600/1973, art.39

    Norma che disciplina l'attività di accertamento; l'Ufficio può rettificare la dichiarazione quando ravvisi discordanze contabili o altri elementi non giustificati, e la Corte ha ritenuto legittima l'azione dell'Ufficio in mancanza di prove probatorie fornite dal contribuente.

  • D.P.R. n.633/1972, art.54

    Rinvio alla materia IVA rispetto alle rettifiche: l'accertamento ai fini IVA è legittimo ove ricorrano i presupposti, inclusa l'applicabilità dell'IVA alle indennità di requisizione quando costituiscono trasferimenti onerosi di proprietà.

  • TUIR, art.88

    Disciplina delle sopravvenienze attive: la ripresa a tassazione per inesistenza del debito è legittima se il contribuente non dimostra documentalmente l'effettiva obbligazione o il pagamento che giustifichi l'iscrizione in bilancio.

  • TUIR, art.75 (oggi art.109) / codice civile art.2423-bis n.3

    Principio di competenza economica: costi e ricavi devono essere imputati all'esercizio di competenza; la deducibilità dei costi è vincolata alla corretta imputazione temporale e non può essere scelta arbitrariamente dal contribuente.

  • D.P.R. n.633/1972, art.6

    Stabilisce i presupposti per l'obbligo di fatturazione: l'assenza di fattura o di emissione nel periodo rilevante può precludere la prova di un debito certo al 31/12 e giustificare la rettifica.

  • Direttiva 2006/112/CE, art.14

    Consente di considerare cessioni ai fini IVA anche trasferimenti di proprietà coattivi accompagnati da indennità; fonte interpretativa per ritenere imponibili le indennità di requisizione.

  • D.Lgs. n.546/1992, art.57

    Divieto di introdurre in appello nuove eccezioni (ius novorum): l'appello non può ampliare i motivi non già prospettati in primo grado; nuove allegazioni sono inammissibili.

Massime di principio

  • La mancata menzione, nell'avviso di accertamento, delle osservazioni fornite dal contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'atto: è sufficiente che l'Amministrazione abbia effettivamente valutato quelle osservazioni, anche se non ne dà conto dettagliato nel testo dell'atto.
  • Una copia cartacea di un atto informatico è valida se è possibile attestare la conformità all'originale informatico (es. indicazione dell'archiviazione dell'originale presso l'ufficio o altra attestazione di conformità); la sola dicitura "firmato digitalmente" può essere integrata da tale indicazione per evitare la nullità.
  • Il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare, con documenti idonei, l'effettiva esistenza, estinzione o natura delle poste di bilancio contestate (pagamenti, atti pubblici, delibere, documentazione comprovante cessioni a enti pubblici); l'assenza di tale prova giustifica la ripresa a tassazione.
  • Le regole di competenza (TUIR/codice civile) impediscono di spostare arbitrariamente costi e ricavi tra esercizi: le fatture da ricevere devono essere supportate da elementi probatori che ne dimostrino la competenza economica al periodo contestato.
  • Le operazioni straordinarie che coinvolgono pubbliche amministrazioni (es. cessione di beni in pagamento di debiti verso un Comune) richiedono gli adempimenti amministrativi formali per essere efficaci; il semplice annotare la variazione in bilancio senza atti pubblici non sostituisce la prova dell'effettivo trasferimento.
  • In sede di appello tributario non si possono introdurre nuovi vizi o fatti non dedotti in primo grado (divieto di ius novorum); le questioni devono rimanere quelle già prospettate nella fase di primo grado.
  • Le indennità relative a trasferimenti di proprietà imposti da autorità pubbliche possono essere considerate cessioni ai fini IVA e quindi imponibili, salvo specifiche esenzioni o esclusioni.

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