Sentenza del 15/02/2023 n. 4813 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cinque cartelle di pagamento per complessivi Euro 46.439,70 emesse in conseguenza di avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali relative a cessioni di suoli; i ricorrenti deducevano, tra l'altro, nullità/irregolarità delle cartelle per omessa indicazione dell'avviso di rettifica/iscrizione a ruolo (violazione D.P.R. 602/1973 artt. 10 e 12), carenza di motivazione della decisione di appello (art. 132 c.p.c.) e decadenza/prescrizione del diritto dell'amministrazione alla riscossione per mancata riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio (richiamo a D.P.R. 131/1986 art.76, cod. civ. art.2964).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo inammissibile per carenza di autosufficienza (le cartelle non sono state trascritte/testualmente riprodotte nel ricorso). Secondo e terzo motivo (mancato esame/insufficiente motivazione su omessa indicazione dell'avviso di rettifica) infondati: anche se il giudice d'appello avesse omesso di esaminare il motivo, la questione è di diritto e manifestamente infondata e la Corte di Cassazione ha provveduto a decidere nel merito per ragioni di economia processuale. Quarto motivo relativo a decadenza/prescrizione infondato: la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la prescrizione decennale per la riscossione decorre dal momento in cui l'atto impositivo diventa definitivo (qui per estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio), e non dal termine breve di decadenza relativo al potere impositivo; applicando i termini (un anno + 46 giorni di sospensione feriale dalla pubblicazione dell'ordinanza di cassazione), le cartelle notificate il 31/07/2013 erano tempestive. Spese: ricorrenti condannati a rifondere le spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 6.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25, artt. 10 e 12 citati)
art. 25, commi 2 e 2-bis; artt. 10 e 12
Regola il contenuto minimo della cartella di pagamento e i termini per l'intimazione; la Corte ha ritenuto imprescindibile che, se si censura la motivazione della cartella, il ricorrente debba riprodurre testualmente l'atto impugnato nel ricorso per consentire il sindacato di legittimità; inoltre il termine di esercizio dell'azione di riscossione non è disciplinato dal breve termine di decadenza dell'imposizione ma dalla prescrizione quando l'atto è divenuto definitivo.
D.M. 3 settembre 1999, n. 321 (art. 6)
Stabilisce il contenuto minimo del ruolo/cartella (dati identificativi, importi, responsabili, ecc.); è richiamato per indicare quali elementi la cartella deve contenere e che, se censurati, devono essere riprodotti nel ricorso.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2008
richiamo al contenuto della cartella per i ruoli consegnati dagli agenti della riscossione dall'1/6/2008
Ha previsto, a pena di nullità per i ruoli consegnati dall'1/6/2008, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione/notificazione della cartella.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
art. 76 (decadenza dell'imposizione) e art. 78 (termine di prescrizione per la riscossione)
La Corte distingue tra il termine di decadenza relativo al potere d'imposizione (art.76) e il termine di prescrizione applicabile alla riscossione attraverso cartella (art.78): per la riscossione di un atto impositivo divenuto definitivo prevale il termine decennale di prescrizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 63)
art. 63, commi 1 e 2 (regole temporali connesse alla riassunzione post-sospensione)
Usato per calcolare il termine entro cui il giudizio doveva essere riassunto dopo cassazione e quindi il momento di estinzione (qui decorrenza di un anno + sospensione feriale).
Codice Civile
art. 2953 (termine prescrizione actio iudicati) e art. 2964 (prescrizione e decadenza, citato nel motivo)
Art. 2953 è richiamato per giustificare l'applicazione del termine decennale alla riscossione di pretese giudiziali divenute definitive; art. 2964 richiamato come riferimento alla materia della prescrizione/decadenza.
Codice di Procedura Civile
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4; art. 132, comma 2, n. 4; art. 384, comma 2
Art. 360 indica i motivi di cassazione invocati; art.132 richiede motivazione sufficiente in grado d'impugnazione; art.384, comma 2 permette alla Corte di Cassazione di decidere nel merito quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti, evitando rinvii inutili.
Costituzione
Richiamato per il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, che autorizza la Corte a decidere nel merito per evitare inutili rinvii quando la questione è manifestamente infondata.
Massime di principio
- Quando si censura la motivazione relativa al contenuto di una cartella di pagamento tributaria è obbligatorio riprodurre testualmente l'atto (cartella/iscrizione a ruolo) nel ricorso; la mancata trascrizione rende il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Gli elementi essenziali richiesti per la cartella (identificazione dell'ente, importi, responsabili, ecc.) derivano da norme secondarie e regolamentari; la loro carenza va contestata con precisione e con produzione del documento.
- Se il giudice d'appello omette di esaminare un motivo, la Corte di Cassazione può annullare o decidere nel merito: quando la questione è esclusivamente di diritto e manifestamente infondata la Corte può correggere la motivazione e rigettare il ricorso senza rinviare.
- La definitività dell'atto impositivo, ai fini della riscossione, si realizza anche per estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio; da quel momento decorre il termine prescrizionale decennale per la notifica della cartella di pagamento.
- La decadenza breve prevista per l'esercizio del potere d'imposizione (art.76 DPR 131/1986) non si applica alla riscossione tramite cartella di un atto già divenuto definitivo; per la riscossione si applica la prescrizione (termine decennale).
- In situazioni analoghe il contribuente che intenda contestare la validità formale di una cartella deve: 1) produrre la cartella e l'iscrizione a ruolo riprodotte testualmente nel ricorso; 2) spiegare puntualmente in cosa consista l'irregolarità; 3) valutare tempestivamente la riassunzione del giudizio in caso di cassazione con rinvio per evitare la definitività dell'atto e la successiva riscossione.
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