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Sentenza

Sentenza del 15/02/2023 n. 4768 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.A. impugnava l'ordinanza collegiale del Tribunale che, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, l'aveva condannata al pagamento delle spese processuali. Lamentava: (a) illegittimità del reclamo proposto dopo lo spirare del termine per introdurre il giudizio di merito (e quindi inefficacia della sospensione e carenza di interesse del creditore); (b) impropria devoluzione al Tribunale delle spese relative alla fase sommaria e mancata costituzione del creditore in quella fase; (c) che le questioni avrebbero dovuto essere risolte solo con l'opposizione all'esecuzione o con il giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che il reclamo ex art. 669-terdecies era ammissibile e che il Tribunale, investito del reclamo, poteva revocare la sospensione e liquidare le spese relative sia alla fase di reclamo sia alla fase sommaria dell'opposizione. Ha inoltre precisato che le censure sull'an della decisione cautelare (quale la contestazione della legittimità totale della pronuncia e della soccombenza) sono sindacabili solo nel giudizio di merito; l'opposizione a precetto è ammessa per contestare esclusivamente profili di quantificazione o altri aspetti che non incidano sulla delibazione sommaria del merito. Condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.c.

    Il reclamo contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è previsto e il Tribunale, investito del reclamo, può decidere sulla sospensione e sulle spese; il comma 3 disciplina la sorte della procedura esecutiva ma non esclude la reclamabilità dell'ordinanza cautelare.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Regola la reclamabilità dei provvedimenti cautelari collegati all'esecuzione; il reclamo è mezzo esperibile e porta alla devoluzione piena della questione al Tribunale, comprensiva della possibilità di decidere sulle spese.

  • art. 615 c.p.c., comma 2

    Disciplina l'opposizione all'esecuzione con struttura bifasica (fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e fase di merito davanti al giudice competente); le decisioni sulla fase sommaria possono essere riesaminate solo nel giudizio di merito.

  • art. 307 c.p.c., comma 3

    Prevede l'estinzione del processo per mancata riassunzione o mancata introduzione del giudizio di merito entro il termine, con effetti sulla vicenda esecutiva, ma non impedisce la reclamabilità del provvedimento nel periodo in cui il reclamo è stato depositato.

  • art. 91 c.p.c.

    Principio secondo cui la condanna alle spese è consequenziale alla soccombenza; il Tribunale può liquidare le spese anche d'ufficio alla luce dell'esito complessivo della lite.

  • art. 125 c.p.c.

    Regole formali del ricorso che non escludono la validità della partecipazione sostanziale del creditore in udienza; la mancanza di atto formale di costituzione non impedisce di considerare svolta attività difensiva se risultante dai verbali e dalle deduzioni a verbale.

  • art. 50 c.p.c.

    Termine perentorio per la riassunzione o introduzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente; rileva per valutare l'efficacia della sospensione ma il deposito del reclamo va valutato al momento del deposito in cancelleria.

  • Cost., art. 111

    Principio di non suscettibilità di impugnazione per cassazione dei provvedimenti sommari che non abbiano carattere definitivo; conferma che le questioni definitive devono essere trattate nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. è ammissibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dispone sospensione; il Tribunale investito può revocarla e decidere anche sulle spese di entrambe le fasi.
  • Le decisioni sulle spese adottate nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione possono essere riesaminate integralmente solo nel giudizio di merito: se si vuole contestare l'an della decisione cautelare è necessario instaurare il merito.
  • L'opposizione a precetto (o all'esecuzione) è lo strumento adeguato quando il debitore intende contestare profili relativi alla quantificazione delle spese o aspetti che non implichino una revisione complessiva della delibazione sommaria; non sostituisce il giudizio di merito.
  • La sussistenza dell'interesse a proporre il reclamo va valutata al momento del deposito del ricorso in cancelleria: il fatto che il termine per il merito scada durante il reclamo non rende inammissibile l'azione del creditore.
  • L'assenza di una formale costituzione del creditore nella fase sommaria non è decisiva se dai verbali e dagli atti risulta un'effettiva attività difensiva: conta la partecipazione materiale e le deduzioni rese.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di fissare il termine per la riassunzione o per l'introduzione del merito, la parte può chiedere la fissazione del termine (art. 289 c.p.c.) o procedere di propria iniziativa; l'omissione non attribuisce immediata definitività alla decisione sommaria.

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