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Sentenza

Sentenza del 15/02/2023 n. 4812 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Sez. 6-5 n. 14298/2014 sostenendo che la Corte aveva erroneamente dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso per cassazione: a suo avviso il termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza del 14/6/2010 doveva essere prorogato perché cadeva in giorno di sabato (applicazione art. 155 c.p.c., comma 5) e poi sospeso per il periodo feriale (1/8 - 15/9), con conseguente spostamento del dies ad quem e tempestività del deposito (il ricorso era stato consegnato all'ufficio postale il 5/8/2011). La Corte ha ritenuto il motivo fondato: il giudice di legittimità aveva effettivamente errato nel computo del termine (errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4), con omissione della proroga per sabato e della sospensione feriale; perciò l'ordinanza è stata revocata e la Cassazione ha poi esaminato il ricorso nei suoi motivi di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione e ha revocato l'ordinanza della Sez. 6-5 n. 14298/2014. Collegialmente ha poi esaminato il ricorso per cassazione: ha accolto il primo motivo (violazione/errata applicazione delle norme sul condono) ritenendo che la domanda di condono presentata dalla contribuente non poteva riguardare l'avviso di accertamento notificato il 5 dicembre 2003; di conseguenza la sentenza impugnata della CTR è stata cassata nei punti accolti e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., il ricorso originario della contribuente (A.A. & C. Srl) è stato rigettato. Sono state compensate le spese dei gradi di merito, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità a favore dell'Amministrazione finanziaria (liquidate in Euro 3.800,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Riconosciuta applicabilità per la revocazione per errore di fatto consistente in una falsa percezione di un fatto decisivo (es. errore nel computo del termine processuale) desumibile dagli atti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato quale norma collegata alla disciplina della revocazione per errore di fatto (consente la proposizione della revocazione per fatti nuovi o errori evidenti).

  • art. 327 c.p.c.

    Regola del termine lungo annuale per proporre impugnazioni (termine computato dalla pubblicazione della sentenza quando non vi è notifica), è stato il termine oggetto di errato computo da parte del giudice precedentemente.

  • art. 155 c.p.c., comma 5

    Applicazione della proroga automatica al primo giorno lavorativo successivo quando il termine scade di sabato; la Corte ha rilevato che tale proroga doveva essere applicata al dies ad quem rilevante per la tempestività dell'impugnazione.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    Sospensione feriale dei termini processuali (periodo 1 agosto - 15 settembre nel testo antecedente alle modifiche), la Corte ha ritenuto che la sospensione differisce ulteriormente il termine scadente nel periodo feriale.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15 (e art.16)

    Norme sulla definizione agevolata (condono) che disciplinano quali avvisi/atti potevano essere posti in definizione; la Corte ha interpretato che il beneficio si applica solo agli avvisi notificati entro la data di entrata in vigore (1/1/2003) salvo estensioni limitate.

  • L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 48

    Estensione della definizione agevolata al periodo di imposta 2002 e precisazione della data rilevante (1/1/2004) per valutare la suscettibilità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che tale estensione non estendeva il beneficio agli avvisi notificati successivamente (es. 5/12/2003).

  • D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, comma 2-sexies

    Norme transitorie che hanno fissato proroghe e termini per accedere alla definizione; citate per ricostruire la sequenza normativa delle proroghe dei termini per il condono.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 34

    Ulteriore proroga dei termini per l'accesso alla sanatoria (e conferma dell'ambito applicativo); usato per determinare le scadenze utili alla definizione.

  • D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23-decies, comma 4, lett. b

    Ulteriore proroga (fissazione di termini successivi di dilazione) richiamata nella ricostruzione normativa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Censura di violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte ha esaminato i motivi di cassazione alla luce di questi parametri e ha accolto il motivo relativo alla errata qualificazione della domanda di condono.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ex art. 384 (decisorio senza rinvio).

  • art. 402 c.p.c., comma 1

    Consente alla Corte di esaminare il ricorso in fase rescissoria: dopo la revocazione la Cassazione ha deciso il ricorso per cassazione nell'ambito della fase rescissoria.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) è esperibile quando vi sia una evidente svista documentale del giudice (ad es. errore nel computo del dies ad quem) facilmente desumibile dagli atti; un errato calcolo dei termini è tipico esempio di errore revocatorio.
  • Se il termine di impugnazione scade di sabato si applica la proroga prevista dall'art. 155 c.p.c., comma 5, con spostamento al primo giorno lavorativo successivo; occorre sempre verificare il calendario (giorno preciso) prima di dichiarare un ricorso tardivo.
  • La sospensione feriale (periodo 1/8 - 15/9, nel testo antecedente alle modifiche del 2014) interrompe o differisce i termini processuali: quando il dies cade nel periodo intercorrono effetti sulla scadenza effettiva della impugnazione.
  • Nelle impugnazioni processuali è essenziale verificare con precisione le date di pubblicazione/ notifica della sentenza o dell'atto impugnato e la data di effettivo deposito/avvio della notifica (es. ricevuta postale), poiché la tempestività può dipendere da tali dettagli.
  • Per le misure di definizione agevolata (condono tombale) è determinante la data di notifica dell'avviso di accertamento e le specifiche proroghe/estensioni normative: un avviso notificato dopo la data di riferimento della norma non rientra nel beneficio.
  • Se la revocazione è accolta per errore di fatto relativo alla tempestività, la Corte può esaminare il ricorso per cassazione in fase rescissoria e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti (art. 402 e 384 c.p.c.).
  • Prassi operativa consigliata: al ricorrente conviene sempre documentare e produrre il calcolo cronologico delle scadenze (incluso riferimento a sabati/festivi e sospensione feriale) e conservare prove di consegna/avvio notifica (ricevute postali, evidenze telematiche).

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