Sentenza del 15/02/2023 n. 4812 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Sez. 6-5 n. 14298/2014 sostenendo che la Corte aveva erroneamente dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso per cassazione: a suo avviso il termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza del 14/6/2010 doveva essere prorogato perché cadeva in giorno di sabato (applicazione art. 155 c.p.c., comma 5) e poi sospeso per il periodo feriale (1/8 - 15/9), con conseguente spostamento del dies ad quem e tempestività del deposito (il ricorso era stato consegnato all'ufficio postale il 5/8/2011). La Corte ha ritenuto il motivo fondato: il giudice di legittimità aveva effettivamente errato nel computo del termine (errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4), con omissione della proroga per sabato e della sospensione feriale; perciò l'ordinanza è stata revocata e la Cassazione ha poi esaminato il ricorso nei suoi motivi di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione e ha revocato l'ordinanza della Sez. 6-5 n. 14298/2014. Collegialmente ha poi esaminato il ricorso per cassazione: ha accolto il primo motivo (violazione/errata applicazione delle norme sul condono) ritenendo che la domanda di condono presentata dalla contribuente non poteva riguardare l'avviso di accertamento notificato il 5 dicembre 2003; di conseguenza la sentenza impugnata della CTR è stata cassata nei punti accolti e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., il ricorso originario della contribuente (A.A. & C. Srl) è stato rigettato. Sono state compensate le spese dei gradi di merito, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità a favore dell'Amministrazione finanziaria (liquidate in Euro 3.800,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Riconosciuta applicabilità per la revocazione per errore di fatto consistente in una falsa percezione di un fatto decisivo (es. errore nel computo del termine processuale) desumibile dagli atti.
Richiamato quale norma collegata alla disciplina della revocazione per errore di fatto (consente la proposizione della revocazione per fatti nuovi o errori evidenti).
Regola del termine lungo annuale per proporre impugnazioni (termine computato dalla pubblicazione della sentenza quando non vi è notifica), è stato il termine oggetto di errato computo da parte del giudice precedentemente.
Applicazione della proroga automatica al primo giorno lavorativo successivo quando il termine scade di sabato; la Corte ha rilevato che tale proroga doveva essere applicata al dies ad quem rilevante per la tempestività dell'impugnazione.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
Sospensione feriale dei termini processuali (periodo 1 agosto - 15 settembre nel testo antecedente alle modifiche), la Corte ha ritenuto che la sospensione differisce ulteriormente il termine scadente nel periodo feriale.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15 (e art.16)
Norme sulla definizione agevolata (condono) che disciplinano quali avvisi/atti potevano essere posti in definizione; la Corte ha interpretato che il beneficio si applica solo agli avvisi notificati entro la data di entrata in vigore (1/1/2003) salvo estensioni limitate.
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 48
Estensione della definizione agevolata al periodo di imposta 2002 e precisazione della data rilevante (1/1/2004) per valutare la suscettibilità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che tale estensione non estendeva il beneficio agli avvisi notificati successivamente (es. 5/12/2003).
D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, comma 2-sexies
Norme transitorie che hanno fissato proroghe e termini per accedere alla definizione; citate per ricostruire la sequenza normativa delle proroghe dei termini per il condono.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 34
Ulteriore proroga dei termini per l'accesso alla sanatoria (e conferma dell'ambito applicativo); usato per determinare le scadenze utili alla definizione.
D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23-decies, comma 4, lett. b
Ulteriore proroga (fissazione di termini successivi di dilazione) richiamata nella ricostruzione normativa.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Censura di violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte ha esaminato i motivi di cassazione alla luce di questi parametri e ha accolto il motivo relativo alla errata qualificazione della domanda di condono.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ex art. 384 (decisorio senza rinvio).
Consente alla Corte di esaminare il ricorso in fase rescissoria: dopo la revocazione la Cassazione ha deciso il ricorso per cassazione nell'ambito della fase rescissoria.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) è esperibile quando vi sia una evidente svista documentale del giudice (ad es. errore nel computo del dies ad quem) facilmente desumibile dagli atti; un errato calcolo dei termini è tipico esempio di errore revocatorio.
- Se il termine di impugnazione scade di sabato si applica la proroga prevista dall'art. 155 c.p.c., comma 5, con spostamento al primo giorno lavorativo successivo; occorre sempre verificare il calendario (giorno preciso) prima di dichiarare un ricorso tardivo.
- La sospensione feriale (periodo 1/8 - 15/9, nel testo antecedente alle modifiche del 2014) interrompe o differisce i termini processuali: quando il dies cade nel periodo intercorrono effetti sulla scadenza effettiva della impugnazione.
- Nelle impugnazioni processuali è essenziale verificare con precisione le date di pubblicazione/ notifica della sentenza o dell'atto impugnato e la data di effettivo deposito/avvio della notifica (es. ricevuta postale), poiché la tempestività può dipendere da tali dettagli.
- Per le misure di definizione agevolata (condono tombale) è determinante la data di notifica dell'avviso di accertamento e le specifiche proroghe/estensioni normative: un avviso notificato dopo la data di riferimento della norma non rientra nel beneficio.
- Se la revocazione è accolta per errore di fatto relativo alla tempestività, la Corte può esaminare il ricorso per cassazione in fase rescissoria e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti (art. 402 e 384 c.p.c.).
- Prassi operativa consigliata: al ricorrente conviene sempre documentare e produrre il calcolo cronologico delle scadenze (incluso riferimento a sabati/festivi e sospensione feriale) e conservare prove di consegna/avvio notifica (ricevute postali, evidenze telematiche).
Testo integrale
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