Sentenza del 15/02/2023 n. 4743 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento TARI anno 2016: la ricorrente sosteneva di produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, di gestirne autonomamente lo smaltimento tramite impresa specializzata e che il Comune non aveva istituito o attivato il servizio di raccolta/smaltimento per i rifiuti speciali nella sua zona, per cui la tassa non sarebbe dovuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i rifiuti prodotti erano non pericolosi e assimilati agli urbani (per cui soggetti a tassa), che le aree adibite a vendita, uffici e magazzini sono tassabili come aree operative, e che l'autogestione del rifiuto da parte del produttore non esclude in linea di principio l'obbligo tributario. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in generale, l'onere di provare l'istituzione e l'attivazione del servizio di raccolta grava sul Comune; tuttavia ha rilevato che la ricorrente ha contestato specificamente la mancata istituzione/attivazione del servizio nella sua zona (fatto impeditivo della pretesa), per cui l'onere di prova su quel fatto specifico gravava sulla stessa. Ha altresì confermato che il contribuente può chiedere una riduzione tariffaria solo dimostrando la riduzione della superficie tassabile o che i rifiuti sono avviati a recupero direttamente dal produttore. Spese processuali a carico della ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62
la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa
Stabilisce il presupposto territoriale della TARI: la tassazione riguarda locali/aree nelle zone dove il servizio è istituito/attivato. Impone una presunzione relativa di tassabilità legata all'esistenza del servizio comunale.
D.Lgs. n. 152/2006, artt. 221 e 226
Rilevato dalla ricorrente per la disciplina dei rifiuti; la Corte ha tuttavia valutato la qualificazione dei rifiuti come non pericolosi e la loro assimilabilità agli urbani in base alla normativa e al regolamento comunale.
Legge n. 147/2013, art. 1, comma 649
Richiamata dalla ricorrente in tema di esclusioni/criteri di tassazione; la Corte ha ritenuto infondato il riferimento nella fattispecie, confermando la tassabilità delle superfici ove si producono rifiuti assimilati.
R.D. 1175/1931; Legge n. 366/1941; D.P.R. n. 915/1982
Richiami storici e normativi utilizzati per ricordare il principio consolidato che la tassa è dovuta anche se l'utente non utilizza il servizio, purché il servizio sia istituito e concretamente espletato e sia possibile avvalersene.
Codice di procedura civile (artt. 112, 113, 115, 116, 118 c.p.c., disposizioni attuative)
Richiamati nei motivi di impugnazione relativi all'onere della prova e alla valutazione delle allegazioni; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito delle prove.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata nella parte dispositiva per la segnalazione dell'eventuale ulteriore importo dovuto dal ricorrente relativo al contributo per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di TARI la tassazione riguarda locali/aree situati nelle zone dove il servizio di raccolta/smaltimento è stato istituito e attivato; il Comune, in linea generale, ha l'onere di provare l'istituzione e l'attivazione del servizio.
- La mera autogestione o il conferimento a terzi da parte del produttore di rifiuti non esonerano automaticamente dal pagamento della tassa se i rifiuti sono assimilati agli urbani e il servizio comunale è istituito e concretamente espletato o reso disponibile.
- Se il contribuente contesta di essere in una zona in cui il servizio non è stato istituito/attivato (fattispecie di disservizio o mancata attivazione specifica), quella specifica allegazione costituisce un fatto impeditivo della pretesa e l'onere di provarlo grava sul contribuente.
- L'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani può rendere imponibile la TARI; in alternativa il contribuente può ottenere una riduzione tariffaria solo dimostrando la riduzione della superficie tassabile o che i rifiuti sono avviati a recupero direttamente dal produttore.
- I magazzini e le aree destinate al ricovero di beni strumentali o scorte concorrono alla determinazione delle superfici tassabili come aree operative e non rientrano nelle esenzioni generiche previste dall'art.62 D.Lgs. 507/1993.
- La valutazione della prova (qualificazione dei rifiuti, uso dei locali, consistenza delle superfici) è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in cassazione salvo errori di diritto o violazioni di norme probatorie.
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