L.R. FVG 18/2005
Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Friuli Venezia Giulia il sistema regionale per il lavoro: istituisce Agenzia regionale, organi di concertazione e servizi per l’impiego, disciplina incentivi all’occupazione, misure per disabilità, crisi occupazionali, sicurezza, formazione, credito e reddito. Molte disposizioni sono legate a programmi, regolamenti e stanziamenti dell’anno 2005-2006; diverse norme transitorie e abrogazioni rendono obsoleto il testo originario in parte significativa.
Norme regionali friulane su occupazione, servizi per l’impiego, politiche attive, tutela del lavoro e interventi di sostegno
Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro
La legge riforma l’assetto istituzionale del lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia, disciplinando programmazione, servizi per l’impiego, politiche attive, tutela di specifiche categorie di lavoratori e interventi di sostegno economico e formativo. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale ed è fortemente integrata con la programmazione triennale, i regolamenti attuativi e la concertazione con parti sociali ed enti locali.
Principi, finalità e criteri generali
La Regione interviene per promuovere occupazione, qualità e regolarità del lavoro, stabilità dei rapporti, pari opportunità, inclusione dei soggetti deboli, conciliazione vita-lavoro, mobilità professionale e geografica, tutela del reddito e sostegno alle imprese che aumentano l’occupazione. L’azione regionale si fonda su concertazione sociale e istituzionale, sussidiarietà e leale collaborazione.
Funzioni regionali e programmazione
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio, controllo e vigilanza. Tra i compiti unitari rientrano l’uso di risorse statali e comunitarie, la gestione dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, del Sistema informativo regionale lavoro e del nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro, l’esame congiunto delle domande di CIGS, la composizione di vertenze collettive, l’avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni, l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti privati per i servizi al lavoro, la gestione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e altri adempimenti regionali specificamente elencati.
La programmazione è affidata al Programma triennale regionale di politica del lavoro, che individua priorità, obiettivi, tipologie di intervento e indirizzi per l’Agenzia regionale. Il Programma si raccorda con la programmazione economica, sociale e formativa regionale, è predisposto dalla Direzione centrale competente, approvato dalla Giunta previa concertazione e parere della Commissione regionale per il lavoro, ed è pubblicato sul BUR. Gli interventi con incentivi economici richiedono regolamenti specifici con criteri e modalità di concessione.
Organi di concertazione e coordinamento
È istituita la Commissione regionale per il lavoro, sede di partecipazione delle parti sociali alle politiche del lavoro. Essa formula proposte, esprime pareri sul Programma triennale, sui suoi aggiornamenti e sugli atti attuativi, e valuta l’efficacia degli interventi. È composta da rappresentanti regionali, provinciali, sindacali, datoriali, del consigliere di parità, delle associazioni dei disabili, delle categorie protette e dell’ANCI FVG.
È inoltre istituito il Comitato di coordinamento interistituzionale tra Regione e Province, che definisce intese sulle competenze provinciali ed esprime pareri obbligatori sulle funzioni di regolamentazione attribuite alle Province. Può costituire gruppi di lavoro tecnici.
Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale
La legge istituisce l’Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, ente funzionale della Regione con personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, con sede a Trieste. L’Agenzia svolge assistenza tecnica alla Regione e alle Province, osservazione del mercato del lavoro, monitoraggio e valutazione delle politiche, gestione del sistema informativo lavoro, supporto a progetti complessi e ogni altra funzione attribuita o delegata.
L’Agenzia può avvalersi di convenzioni e contratti con università e centri di ricerca e di un Comitato scientifico di esperti. Sono previsti il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti; il Direttore ha rappresentanza legale, gestisce bilanci, personale, programmi e contratti. Gli atti fondamentali dell’Agenzia sono soggetti a controllo preventivo della Giunta regionale.
Province, centri per l’impiego e servizi per il lavoro
Alle Province sono attribuite le funzioni di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi per l’impiego, conciliazione delle controversie, alcuni procedimenti per l’ingresso dei lavoratori stranieri, attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e osservazione del mercato del lavoro locale. Le Province adottano programmi annuali e promuovono reti con soggetti pubblici e privati.
I Centri per l’impiego erogano servizi gratuiti a lavoratori e imprese: accoglienza, orientamento, consulenza, informazione, intermediazione domanda/offerta, servizi per disabili e persone svantaggiate, mediazione culturale, rilevazione fabbisogni formativi, gestione liste di mobilità, certificazione della disoccupazione e altri servizi connessi al mercato del lavoro. Le Province gestiscono anche vertenze collettive, depositi sindacali e procedimenti amministrativi in materia di lavoro e stranieri.
Avviamento a selezione e autorizzazioni ai privati
La legge disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, nel rispetto di non discriminazione, informazione e pari opportunità. La richiesta è presentata al Centro per l’impiego competente; se il territorio coinvolge più centri, la competenza passa alla Provincia o alla Regione per la graduatoria unica.
Per le attività private di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione, la Regione determina con regolamento criteri e modalità di autorizzazione, sospensione e revoca, comunicando al Ministero gli estremi delle autorizzazioni. È istituito anche l’accreditamento regionale per i soggetti che svolgono servizi al lavoro, con elenco regionale, requisiti minimi, standard di servizio, criteri di efficacia ed efficienza e strumenti negoziali di affidamento.
Sistema informativo regionale del lavoro
Il Sistema informativo regionale lavoro è lo strumento tecnico per programmare e gestire le politiche del lavoro. È collegato al sistema informativo lavoro nazionale, alla Borsa continua nazionale del lavoro e alla rete europea EURES. L’Agenzia ne cura collegamenti, qualità dei dati, semplificazioni amministrative e formazione continua del personale dei Centri per l’impiego. Il sistema integra i dati del lavoro con quelli della formazione professionale.
Politiche per occupazione, stabilizzazione e nuove imprese
La Regione sostiene, nell’ambito del Programma triennale, l’assunzione e la stabilizzazione di donne e soggetti svantaggiati, la nascita di nuove imprese e l’inserimento in cooperative di soci-lavoratori appartenenti alle categorie destinatarie. Gli incentivi, di regola, riguardano assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e possono sostenere incrementi dell’organico.
Sono previsti inoltre incentivi per la costituzione o acquisizione di partecipazioni prevalenti in nuove imprese aventi sede operativa in regione, con particolare riferimento a spese di investimento, consulenza e formazione imprenditoriale, e per l’inserimento in cooperative iscritte al registro regionale.
Stabilità occupazionale, anziani e lavoro parasubordinato
La legge promuove interventi per la stabilità dei rapporti di lavoro, anche mediante servizi di consulenza per collaboratori coordinati e continuativi e altri parasubordinati, accesso alla formazione e incentivi per trasformare rapporti precari in contratti subordinati a tempo indeterminato. Sono previste anche azioni sperimentali per il prolungamento della vita attiva degli anziani tramite incentivi, reinserimento e formazione mirata.
Disabilità e collocamento mirato
La Regione promuove l’inserimento lavorativo, l’integrazione e l’autoimprenditorialità delle persone disabili attraverso servizi per l’impiego, politiche formative e collocamento mirato. Definisce criteri generali per convenzioni di inserimento, modalità di utilizzo dei fondi provinciali, percorsi personalizzati, requisiti degli operatori e riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Le Province attuano gli interventi, tengono elenchi e graduatorie, rilasciano autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali, stipulano convenzioni, gestiscono i Fondi provinciali e i benefici della legge 68/1999. Sono istituiti comitati tecnici provinciali per la valutazione delle capacità lavorative residue e per la progettazione degli interventi. È previsto un Fondo provinciale alimentato da sanzioni, contributi esonerativi, apporti privati e stanziamenti regionali.
Sono inoltre disciplinati i Servizi di integrazione lavorativa, i percorsi propedeutici all’integrazione lavorativa, gli incentivi alle persone inserite nei progetti, la copertura assicurativa e delle spese connesse, nonché i contributi ai relativi enti gestori con programma triennale, aggiornamento annuale, anticipazione dei finanziamenti e rendicontazione entro i termini stabiliti.
Crisi aziendali e grave difficoltà occupazionale
La Regione interviene per prevenire e fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale con monitoraggio, concertazione, Piano di gestione e azioni di sistema. In presenza di situazioni rilevanti, l’Assessore dichiara lo stato di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano, anche su base provinciale quando la crisi riguardi un solo territorio.
Il Piano contiene analisi delle cause, misure di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, raccordo con il rilancio o la riconversione industriale e modalità di partecipazione finanziaria di imprese ed enti locali. Gli interventi possono consistere in incentivi all’assunzione, alla creazione di imprese, contributi per corsi di riqualificazione e misure sperimentali per disoccupati senza ammortizzatori sociali.
Qualità del lavoro, pari opportunità e conciliazione
La legge sostiene azioni di sistema per l’ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro e per il superamento delle discriminazioni. Favorisce inoltre la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro tramite servizi di cura, piani aziendali e territoriali, orari flessibili, part-time, telelavoro, percorsi formativi, misure per il rientro al lavoro e promozione dei congedi parentali.
La Regione e le Province promuovono anche la responsabilità sociale dell’impresa, tramite bilancio sociale, certificazione etica, miglioramento della salute e sicurezza, partecipazione dei lavoratori, tutela ambientale e parità di genere.
Sicurezza sul lavoro e contrasto al sommerso
La Regione promuove il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Sostiene la collaborazione con gli organi statali, emana indirizzi di coordinamento, finanzia iniziative concordate con parti sociali ed enti bilaterali, promuove formazione universitaria e campagne informative.
È istituito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, che coordina informazione, formazione, assistenza e vigilanza, supporta gli organi tecnici, riceve il rapporto annuale su infortuni e malattie professionali e formula indicazioni sui documenti di valutazione dei rischi. È previsto il programma annuale degli interventi dei servizi di prevenzione e sicurezza delle Aziende sanitarie.
Formazione, apprendistato e tirocini
La Regione favorisce l’integrazione fra politiche del lavoro e sistema formativo e sostiene percorsi formativi personalizzati per inoccupati, disoccupati, svantaggiati e lavoratori in transizione. Promuove anche il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali e non formali.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione disciplina con regolamento gli aspetti formativi dell’apprendistato: profili formativi, certificazione delle competenze, alta formazione e finanziamento delle attività formative. Sono fissati principi comuni sulla formazione formale, sul piano formativo individuale, sul tutor aziendale e sui requisiti minimi delle strutture formative.
La Regione promuove infine tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente.
Sostegno al credito e al reddito
La Regione sostiene l’accesso al credito di lavoratori subordinati senza contratto a tempo indeterminato, di lavoratori in particolari difficoltà e di collaboratori parasubordinati residenti in regione, tramite Fondo di garanzia o forme mutualistiche. Interviene inoltre a supporto di piani degli enti bilaterali per il sostegno al reddito di lavoratori privi di integrazione salariale, anche tramite borse di studio per la formazione e accordi aziendali di riduzione dei tempi di sospensione. Sono previste sperimentazioni di ulteriori forme di sostegno al reddito per lavoratori in difficoltà.
Internazionalizzazione del mercato del lavoro e lavoratori stranieri
La legge favorisce relazioni con Regioni e Stati vicini, in particolare dell’Europa centro-orientale e dei Balcani, e promuove reti internazionali tra servizi per l’impiego, anche nell’ambito EURES. Sono inoltre disciplinati il visto e l’approvazione dei progetti formativi per i periodi temporanei di addestramento previsti dalla normativa sull’immigrazione, nonché la ripartizione delle quote di ingresso di cittadini stranieri assegnate dallo Stato e le relative domande di autorizzazione mediante regolamento regionale.
Consiglieri di parità e organismi collegati
La legge istituisce il consigliere regionale di parità, con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta, funzioni di promozione e controllo contro le discriminazioni di genere nel lavoro, partecipazione alla Commissione regionale per il lavoro e ad altri organismi di concertazione. Sono disciplinati sede, autonomia funzionale, dotazioni, indennità e trattamento missioni.
Le Province nominano i consiglieri provinciali di parità, che partecipano alle Commissioni provinciali per il lavoro e agli organismi di pari opportunità, con disciplina sostanzialmente analoga per requisiti, durata e funzioni. È inoltre istituita la rete regionale dei consiglieri di parità e il relativo Fondo regionale.
Coordinamento, controlli, trattamento dei dati e norme comuni sugli incentivi
La Regione dispone un potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini o di atti illegittimi degli enti locali. Sono previste regole per la messa a disposizione di beni mobili e immobili regionali alle Province e per il personale nelle more del comparto unico Regione-enti locali.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato per Regione, Agenzia e Province, con specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e con autorizzazioni alla comunicazione di dati anche ai soggetti pubblici competenti.
Gli incentivi regionali sono di regola erogati dalle Province, salvo diversa previsione, sono cumulabili entro i limiti regolamentari e comunitari, richiedono il rispetto delle norme sul lavoro, sulla sicurezza, sulla previdenza, sulla contrattazione collettiva e della regola sul mancato ricorso a licenziamenti collettivi nei dodici mesi precedenti. La violazione comporta revoca e restituzione, oltre alle ulteriori sanzioni previste.
Regime transitorio, abrogazioni e applicazione temporale
La legge contiene una disciplina transitoria articolata: i procedimenti in corso restano regolati dalla normativa previgente; fino alla costituzione dell’Agenzia le funzioni sono svolte dalla Direzione centrale competente; alcuni interventi e regolamenti diventano operativi dal 1° gennaio 2006; il Programma triennale di prima applicazione doveva essere approvato entro il 31 marzo 2006. Le misure relative alla grave difficoltà occupazionale della legge previgente continuano solo fino al 31 dicembre 2006 per alcune fattispecie.
Il testo abroga ampie porzioni della normativa precedente in materia di lavoro, politiche attive, servizi all’impiego, disabilità e altre disposizioni collegate. Per questo la legge ha oggi rilevanza soprattutto come base storica del sistema regionale del lavoro, ma alcune parti possono ancora essere utili solo se non superate da successive modifiche o da regolamenti attuativi.
Aspetti finanziari
La legge autorizza per il 2005 numerosi stanziamenti per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia, degli organi di parità, dei programmi occupazionali, degli interventi per disabilità, sicurezza, crisi occupazionali, orientamento, credito e reddito. Le coperture sono individuate mediante nuovi capitoli di bilancio, storni e prelevamenti dal fondo globale, con specifica imputazione alle diverse unità previsionali di base.
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