L.R. FVG 16/2005
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia 16/2005 modifica la l.r. 25/2004 sulla sicurezza e l’educazione stradale, riscrivendo la disciplina della Consulta regionale della sicurezza stradale, abrogando alcune disposizioni sugli interventi regionali e prevedendo una norma transitoria per finanziare, nel 2005, il progetto provinciale del catasto delle strade. È efficace dal 3 agosto 2005.
Modifiche alla disciplina regionale sulla sicurezza e l’educazione stradale
Modifiche alla disciplina regionale sulla sicurezza e l’educazione stradale
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16 del 2005 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25, con l’obiettivo di aggiornare l’assetto degli organi consultivi in materia di sicurezza stradale e di disciplinare una specifica utilizzazione temporanea di risorse di bilancio per un progetto provinciale sul catasto delle strade.
Consulta regionale della sicurezza stradale
La disciplina della Consulta regionale della sicurezza stradale viene integralmente sostituita. La Consulta è istituita per favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate.
La Consulta opera come organo consultivo dell’Amministrazione regionale: elabora elementi conoscitivi e interpretativi, in particolare quelli provenienti dall’Osservatorio sulla sicurezza stradale, per supportare confronto e concertazione tra i soggetti interessati, e formula alla Giunta regionale proposte operative per la pianificazione e la programmazione regionale.
La Consulta:
- è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente;
- dura in carica tre anni;
- ha sede presso la direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.
Composizione, designazioni e funzionamento
La composizione è definita in modo dettagliato e comprende componenti istituzionali e rappresentanti di enti e categorie del settore. Ne fanno parte:
- l’Assessore regionale competente, che la presiede;
- il Direttore centrale competente, con funzioni di vicepresidente;
- il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- il Direttore centrale competente in materia di istruzione, cultura e sport o suo delegato;
- il responsabile della struttura competente dell’ANAS, compartimento Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
- due Assessori ai trasporti delle Province, designati dall’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia;
- un Assessore comunale competente, designato da ANCI Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante delle Polizie municipali dei Comuni regionali, designato dall’Assemblea delle Autonomie locali;
- un rappresentante dell’ACI Friuli Venezia Giulia;
- due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;
- un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.
Le designazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dalla richiesta; se il termine decorre inutilmente, provvede il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Alle sedute possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari regionali e, per specifici problemi, docenti universitari, tecnici, esperti e rappresentanze interessate alla sicurezza stradale. Possono essere invitati anche, sempre con voto consultivo, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia stradale e dei Vigili del Fuoco regionali. Tali rappresentanze possono inoltre chiedere di essere sentite quando intendano esprimere questioni rilevanti.
Il Presidente convoca la Consulta di norma ogni sei mesi o quando lo richieda un terzo dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente, nominato dal Direttore centrale.
Abrogazioni e coordinamento della disciplina vigente
La legge abroga alcune previsioni della l.r. 25/2004:
- la lettera d) del comma 2 dell’articolo 1;
- le lettere c) ed e) del comma 3 dell’articolo 2.
L’intervento elimina quindi specifiche parti della disciplina originaria, lasciando in vigore il resto della normativa regionale sulla sicurezza e l’educazione stradale come modificata.
Norma transitoria e finanziamento del catasto delle strade
Nelle more dell’approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale, i fondi in conto competenza derivata 2004 destinati a “Iniziative e interventi per la sicurezza e l’educazione stradale” sono impiegati come contribuzione regionale al progetto unitario delle amministrazioni provinciali per la realizzazione del catasto delle strade, già assentito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144/1999.
Il finanziamento è concesso su istanza della Provincia capofila, da presentarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il decreto di concessione determina modalità e tempi di erogazione e rendicontazione.
Copertura finanziaria e profili economici
Gli oneri connessi alle nuove disposizioni sulla Consulta gravano su specifiche unità previsionali di base del bilancio regionale 2005-2007 e del bilancio 2005. Per la misura transitoria sul catasto delle strade, la copertura è posta a carico delle risorse trasferite ai sensi della normativa regionale di contabilità, con imputazione alla specifica unità di bilancio indicata dalla legge.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 3 agosto 2005.
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