L.R. FVG 17/2005
Modifica del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13/2000 di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8/1997 concernente l'applicazione agli enti locali delle norme relative al sistema della Tesoreria unica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17 del 5 agosto 2005 sostituisce, con efficacia dal 25 agosto 2005, una parte del comma 2 dell’art. 1 della L.R. 13/2000, precisando le somme che restano utilizzabili dagli enti locali nell’ambito del sistema di tesoreria unica. La modifica riguarda specificamente i fondi richiamati dall’art. 34, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 504/1992.
Modifica della disciplina sulla tesoreria unica per gli enti locali
Modifica della disciplina sulla tesoreria unica per gli enti locali
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 5 agosto 2005, n. 17 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale relativa all’applicazione agli enti locali delle norme del sistema della tesoreria unica. Il provvedimento non introduce un nuovo regime organico, ma aggiorna la formulazione di una disposizione già vigente della legge regionale 13/2000.
Oggetto della modifica
La norma sostituisce alcune parole del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, che aveva valore di interpretazione autentica rispetto alla legge regionale 8/1997 sull’applicazione agli enti locali delle regole della tesoreria unica.
La nuova formulazione precisa che l’ambito della previsione riguarda somme e disponibilità:
- a valere sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- con rinvio anche alle successive modifiche e integrazioni del medesimo decreto.
Effetti pratici
La modifica serve a delimitare con maggiore precisione le risorse finanziarie considerate nella disciplina richiamata, chiarendo il riferimento normativo ai fondi rilevanti per gli enti locali nel quadro della tesoreria unica. Il testo non disciplina nuove procedure operative, né introduce termini attuativi o regimi transitori.
Ambito di applicazione
La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e riguarda gli enti locali interessati dalla disciplina regionale sulla tesoreria unica.
Decorrenza
La legge entra in vigore il 25 agosto 2005, secondo quanto indicato nel testo ufficiale.
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