L.R. FVG 19/2005
Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia la contrattazione collettiva, la rappresentanza sindacale e le prerogative sindacali del comparto unico regionale e locale, con regole transitorie per i primi contratti. Interviene inoltre sull’AReRaN e sull’accesso ai concorsi regionali, escludendo dalla preselezione il personale regionale ammesso con riserva di posti in specifiche condizioni. Alcune disposizioni hanno efficacia limitata ai contratti/procedure indicate.
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e accesso all'impiego regionale
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale
La legge, applicabile in Friuli Venezia Giulia, detta norme sul sistema di contrattazione collettiva, sulla rappresentanza sindacale e sulle prerogative sindacali nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. La disciplina si coordina con il comparto unico previsto dalla normativa regionale previgente e con il ruolo dell’AReRaN.
Rappresentatività sindacale e accesso alla contrattazione
Per essere ammesse alla contrattazione collettiva del comparto unico, le organizzazioni sindacali devono raggiungere, per le distinte aree dirigenziale e non dirigenziale, una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, calcolata come media tra dato associativo e dato elettorale. Nell’area dirigenziale rileva invece il solo dato associativo.
Il dato associativo corrisponde alla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale a tempo indeterminato sul totale delle deleghe dell’ambito considerato. Il dato elettorale corrisponde alla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale sul totale dei voti espressi.
Ai fini del calcolo, i dati associativo ed elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell’anno antecedente l’inizio del periodo contrattuale.
Sottoscrizione del contratto collettivo regionale e soglia di validità
L’AReRaN sottoscrive il contratto collettivo regionale solo dopo aver verificato che le organizzazioni sindacali aderenti all’ipotesi di accordo rappresentino complessivamente almeno il 51 per cento, calcolato come media tra dato associativo e dato elettorale, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative.
La legge consente inoltre all’AReRaN di sottoscrivere un accordo che riconosca alle organizzazioni sindacali rappresentative un aumento delle ore di permesso sindacale, anche in forma cumulativa, purché l’onere aggiuntivo non superi 150.000 euro.
Regime transitorio per il primo contratto del comparto unico
Per la definizione del contratto collettivo del personale regionale e degli enti locali, limitatamente al biennio 2002-2003, continua ad applicarsi la disciplina richiamata della legge regionale 13/2000.
In via transitoria, per il primo contratto collettivo del comparto unico, sia per l’area dirigenziale sia per quella non dirigenziale, l’AReRaN ammette alla contrattazione, con pari dignità, le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto degli enti locali e di quello regionale, secondo la disciplina previgente richiamata.
Per la sottoscrizione di tale primo contratto, l’AReRaN deve verificare che le organizzazioni sindacali aderenti all’ipotesi di accordo rappresentino complessivamente il 51 per cento del totale della rappresentatività rideterminata in proporzione al rapporto tra personale a tempo indeterminato del singolo comparto e personale complessivo del comparto unico, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2001.
Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN)
La legge modifica la disciplina dell’AReRaN precisando che l’Agenzia è supportata da personale, anche dirigenziale, messo a disposizione da altre pubbliche amministrazioni. La norma rafforza quindi la possibilità di avvalersi di risorse umane esterne al fine di svolgere le funzioni negoziali.
Accesso all’impiego regionale e concorsi con riserva di posti
In materia di accesso all’impiego regionale, il personale regionale che partecipa a concorsi pubblici con riserva di posti non è sottoposto a preselezione, ma solo se il suo accesso alla pubblica amministrazione regionale è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.
Applicazione transitoria alla procedura concorsuale
La disciplina sulla non sottoposizione a preselezione si applica anche alle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale 8/2005. La previsione ha quindi una portata transitoria riferita a tali procedure specifiche.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il 1 settembre 2005. Le parti relative al primo contratto del comparto unico e ai riferimenti transitori a bienni e procedure concorsuali specifiche hanno efficacia limitata a fattispecie già definite o comunque temporalmente circoscritte. Per questo, l’atto è in larga parte storicizzato e oggi ha utilità pratica limitata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 ago 2005L.R. FVG 18/2005
- Legge · 5 ago 2005L.R. FVG 17/2005
- Legge · 18 ago 2005L.R. FVG 25/2005
- Legge · 18 ago 2005L.R. FVG 24/2005
- Legge · 18 ago 2005L.R. FVG 23/2005
- Legge · 18 ago 2005L.R. FVG 22/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →