L.R. FVG 24/2005
Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene sulla disciplina della ricostruzione post-sisma in Friuli Venezia Giulia, riaprendo termini, sanando alcune domande tardive e chiarendo regole su contributi, revoche, assegnazioni, contenziosi e piani urbanistici. Molte misure sono limitate a fattispecie e procedimenti già maturati al 2005, con effetti prevalentemente transitori e non più attuali.
Disposizioni per il completamento della ricostruzione nel Friuli Venezia Giulia
Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione
La legge disciplina una serie di interventi puntuali, quasi tutti riferiti alla ricostruzione delle zone terremotate del Friuli Venezia Giulia e al completamento di procedimenti contributivi, urbanistici e contenziosi già avviati. Gran parte delle norme ha natura transitoria e opera su fattispecie maturate prima della data di entrata in vigore della legge, fissata al 6 settembre 2005.
Prelazioni, assegnazioni di alloggi e unità produttive ricostruite
La legge interviene sulla disciplina della prelazione e dell’assegnazione di immobili ricostruiti ai sensi della normativa post-sisma del 1977.
- I soggetti che esercitano la prelazione su unità immobiliari ricostruite con intervento pubblico nel Comune di Venzone, frazione Carnia, ma non hanno presentato idonea istanza di contributo, sono collocati nella seconda categoria prevista dalla normativa richiamata.
- Per le unità produttive ricostruite, la possibilità di collocazione nella disciplina commerciale viene estesa anche ai casi di grave disagio economico-sociale o di immobile situato in area montana.
- Per l’assegnazione degli alloggi ricostruiti sono fatte salve le istanze presentate da soggetti non proprietari dell’immobile demolito, purché facenti parte, al 6 maggio 1976, del nucleo familiare del proprietario.
- L’assegnazione resta comunque riferita al proprietario alla data del 6 maggio 1976 del fabbricato demolito o ai suoi successori mortis causa.
Sanatorie e regolarizzazioni dei procedimenti contributivi
La legge contiene diverse disposizioni di sanatoria, volte a evitare decadenze o a rendere comunque utili domande e procedimenti già presentati.
- Le domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti per la ricostruzione di edifici distrutti dal sisma del 1976, presentate prima del 6 settembre 2005 oltre i termini fissati dalla normativa del 2002, sono considerate utili se, a tale data, la pratica risultava già perfezionata con l’acquisizione dell’atto unilaterale d’obbligo; basta che la domanda sia stata presentata al Comune tramite per l’inoltro alla Regione.
- Non è pronunciata la decadenza dal contributo per unità produttive quando, prima del 6 settembre 2005, il beneficiario abbia ultimato i lavori, ripreso l’attività produttiva e poi ceduto l’attività a terzi senza le dispense o autorizzazioni richieste.
- I successori mortis causa che non abbiano ripresentato la domanda di contributo nei termini ordinari possono farlo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
- Sono fatte salve le istanze di contributo presentate per interventi risarcitori in presenza di fallimento dell’impresa esecutrice, quando l’impresa abbia cessato l’attività con dipendenti prima della domanda ed il fallimento sia intervenuto entro il 30 giugno 1994.
- È inoltre chiarito, in via di interpretazione autentica, che l’incremento previsto dalla legge finanziaria 2002 si riferisce all’importo di progetto ammesso a contributo.
Spese regionali per contenziosi e assunzione di oneri
La Regione amplia in più casi l’assunzione a proprio carico delle spese derivanti da contenziosi connessi alla ricostruzione.
- Le norme già previste per l’assunzione delle spese giudiziali sono estese alle controversie sulla non corretta esecuzione dei lavori promosse dai proprietari contro le imprese appaltatrici, quando queste abbiano a loro volta convenuto in giudizio i Comuni appaltanti.
- Tale assunzione è ammessa solo se l’edificio riparato ha beneficiato anche dell’intervento integrativo previsto dalla normativa del 1990 e solo per le controversie iniziate prima del 6 settembre 2005.
- Nei casi in cui l’impresa appaltatrice sia fallita e il Comune abbia sostenuto integralmente le spese, il finanziamento regionale copre l’intero importo accollato in solido al Comune e all’impresa, senza rivalsa.
- Un’ulteriore estensione riguarda le controversie promosse contro le amministrazioni comunali per violazione di obblighi di diritto civile nei casi di intervento pubblico di riparazione: anche qui la copertura regionale vale solo per le cause definite prima del 6 settembre 2005.
Contributi: volture, riammissioni, revoche e criteri di decadenza
La legge modifica e integra la disciplina dei contributi per la ricostruzione e l’adeguamento antisismico.
- In caso di vendita o assegnazione giudiziale dell’immobile, il soggetto assegnatario subentra nei procedimenti non ancora definiti e nei ratei di contributo non ancora riscossi; sono salvi i provvedimenti di subingresso già adottati.
- Sono ammissibili a contributo anche interventi che, per ragioni di pubblico interesse imposte dal Comune, comportino demolizione parziale e arretramento dell’edificio, pur se eccedenti il mero adeguamento antisismico e alterativi di volumetria e distribuzione interna.
- Alcune domande già inserite in graduatoria e in precedenza escluse vengono riammesse d’ufficio e collocate nella graduatoria per l’esercizio 2006.
- Altre domande, rimaste prive di finanziamento per mancanza del requisito dell’uso continuativo, sono riammesse d’ufficio e collocate nella graduatoria 2006 considerando la situazione di effettivo utilizzo al 1° gennaio 2004; i dinieghi già adottati sono annullati.
- Nei casi di decadenza o revoca previsti dalla normativa del 1990, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale se più favorevole al soggetto obbligato; gli importi già determinati vengono rideterminati di conseguenza.
- Le domande di contributo relative a interventi risarcitori sono fatte salve anche in assenza di conferma, nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Per i soggetti non proprietari destinatari di contributi a favore di emigranti, non si applicano le norme ostative quando la cessione dell’alloggio avvenga a favore di parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado.
Termini riaperti, proroghe e validità dei procedimenti urbanistici ed espropriativi
Molte disposizioni agiscono sulla durata di piani, autorizzazioni e procedimenti espropriativi, con proroghe al 31 dicembre 2006.
- I termini per presentare istanze di revoca di provvedimenti di diniego di contributo sono riaperti per 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; ciò vale anche per alcuni dinieghi relativi a ricostruzioni di porzioni di edifici demolite.
- Le opere realizzate in difformità dai criteri richiamati sono comunque ammissibili ai benefici, se ricorrono gli altri requisiti di legge.
- Il termine per utilizzare economie finanziarie è spostato dal 30 giugno 2005 al 31 dicembre 2005.
- Il termine per la rendicontazione di alcune spese è portato da tre a cinque anni.
- Per i piani particolareggiati approvati ai sensi della normativa sulla ricostruzione, la validità scaduta è nuovamente fissata al 31 dicembre 2006; lo stesso termine vale per il completamento delle espropriazioni e delle procedure di acquisizione non concluse.
- Anche i termini relativi a espropriazioni e ultimazione lavori per opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate per la ricostruzione sono prorogati al 31 dicembre 2006 in presenza delle condizioni indicate.
- Gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività non decadono dal contributo se le opere previste dal progetto vengono comunque eseguite entro nove anni dalla presentazione del primo titolo abilitativo.
Interventi specifici, spese autorizzate e contributi straordinari
La legge contiene anche alcune misure puntuali per specifici enti e iniziative.
- È autorizzata la Regione a sostenere le spese per il recupero museale ed espositivo nella “Torre Porta” del castello di Colloredo di Monte Albano, con contributo straordinario al Comune e con applicazione della disciplina contributiva della ricostruzione.
- È inoltre finanziata la realizzazione di mostre, convegni, pubblicazioni e altre iniziative per il trentennale degli eventi sismici del 1976.
- Per i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento, la Regione è autorizzata a sostenere le spese per occupazione temporanea e acquisizione di aree destinate agli interventi edilizi urgenti previsti dalla normativa del 1976.
- Sono previsti oneri a carico di specifiche unità previsionali di bilancio per le varie misure, con coperture mediante storni da economie non utilizzate al 31 dicembre 2004.
Effetti temporali e regime transitorio
La disciplina ha effetti soprattutto retroattivi e transitori.
- Molte sanatorie e riammissioni valgono solo per domande, procedimenti, contenziosi o provvedimenti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
- Alcune disposizioni operano solo se le istanze o le controversie risultavano già presentate o pendenti prima del 6 settembre 2005.
- Le proroghe di termini urbanistici, espropriativi e di avvio lavori sono fissate prevalentemente al 31 dicembre 2006.
- Le previsioni finanziarie richiamano il bilancio 2005 e il bilancio pluriennale 2005-2007, quindi hanno natura ormai esaurita.
Obsolescenza pratica
La legge è sostanzialmente riferita alla ricostruzione post-sisma del Friuli e a termini, graduatorie, contenziosi e finanziamenti di esercizi ormai conclusi. Pur avendo contenuti ancora leggibili sul piano storico-sistematico, non presenta oggi un’utilità pratica corrente per nuovi casi applicativi; per questo è da considerarsi sostanzialmente obsoleta.
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