L.R. FVG 25/2005
Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 25/2005 introduce modifiche puntuali a varie leggi regionali e statali in materia di lavori pubblici, ambiente, acque, estrattive, rifiuti, protezione civile e caccia. Contiene anche proroghe e sanatorie per contributi e adeguamenti scolastici, con diverse disposizioni limitate a procedimenti o interventi già avviati entro date specifiche (2005-2006).
Interventi urgenti e modifiche normative in edilizia, lavori pubblici, ambiente, protezione civile e caccia
Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 25 contiene una serie di interventi puntuali e coordinati su contributi, lavori pubblici, ambiente, pianificazione territoriale, attività estrattive, protezione civile e disciplina venatoria. Molte disposizioni hanno natura transitoria o di sanatoria e si applicano solo a procedimenti, opere o interventi già avviati entro termini specifici.
Contributi e interventi in edilizia e lavori pubblici
La legge estende un contributo già previsto a favore dell’Istituto Tomadini di Udine anche al Collegio Don Bosco di Tolmezzo. Sul piano finanziario, aggiorna la denominazione di uno specifico capitolo di bilancio per ricomprendere anche tale seconda struttura.
Proroga inoltre al 30 giugno 2006 il termine per completare i lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici previsti nei programmi di intervento richiamati dalla normativa statale sull’autonomia degli enti locali.
Sanatoria e conferma di contributi su opere pubbliche
Per i procedimenti contributivi regionali relativi a opere pubbliche ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2002, la legge introduce una disciplina di regolarizzazione per i beneficiari che non avevano presentato nei termini la documentazione finale di spesa. La conferma del contributo è possibile solo se:
- l’organo concedente accerta il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico;
- il beneficiario trasmette entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge un prospetto riassuntivo di spesa con la relativa documentazione.
La spesa ammessa è determinata sulla base di una relazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici; le spese non documentate entro il termine sono escluse e le somme eventualmente percepite in eccedenza devono essere restituite.
La legge consente anche la conferma di contributi già concessi ai Comuni, ma solo per le istanze pervenute entro il 31 ottobre 2005 nell’ambito della disciplina sulle opere pubbliche di iniziativa comunale.
Appalti, deleghe amministrative e finanziamenti nei lavori pubblici
Viene modificata la disciplina regionale sugli appalti per precisare che una specifica fattispecie riguarda i lavori di restauro, ristrutturazione funzionale e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate disciplinati dal Codice dei beni culturali.
In materia di interventi di difesa del suolo finanziati dallo Stato e cofinanziati dalla Regione, sono resi ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, se eccedenti le aliquote statali, fino ai limiti regionali previsti, nonché le spese per acquisizione di aree e relativi oneri. La disposizione si applica anche agli interventi in delegazione amministrativa già finanziati alla data di entrata in vigore della legge.
La legge ammette inoltre al finanziamento, con riferimento a specifici contributi della finanziaria 2003, anche spese sostenute nell’anno 2002.
Per le opere di metanizzazione finanziate con la legge regionale 63/1981, ancora in corso, il limite del 50% viene riferito all’importo totale del quadro economico dell’opera.
Consorzi di bonifica e opere di pubblica utilità
Le disposizioni già previste per determinate opere pubbliche si estendono a tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica, a prescindere dalla provenienza dei finanziamenti.
Per le opere delegate dall’Amministrazione regionale, i Consorzi possono indire conferenza di servizi secondo la disciplina regionale sul procedimento amministrativo.
Ambiente, acque e tutela della qualità delle aree agricole
In materia di zone tipiche di produzione dei vini, la disciplina di salvaguardia non si applica entro due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore a un ettaro; le Province possono motivatamente escludere da tale vincolo le discariche di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi.
Per il deflusso minimo vitale, la Regione promuove attività di misura e monitoraggio e la Giunta approva un programma con relativa durata, potendo autorizzare deroghe sperimentali al parametro previsto per le opere di presa interessate.
Il comitato incaricato di verificare lo studio per il Piano regionale di tutela delle acque resta in carica fino all’approvazione del progetto di piano da parte della Giunta regionale.
Fino all’adozione del Piano regionale di tutela delle acque, gli agglomerati urbani serviti da più impianti o con più scarichi terminali possono essere considerati agglomerati distinti se le reti non sono interconnesse e le singole aree presentano sufficiente concentrazione di popolazione e attività economiche.
Attività estrattive e cave di prestito
La legge amplia la nozione di attività e superfici rilevanti in materia estrattiva, includendo anche le parti di territorio destinate a usi agricoli e forestali e, entro un limite di movimentazione del suolo non superiore a quaranta centimetri, talune pratiche di modifica superficiale.
Viene introdotta una deroga alla disciplina sanzionatoria per i casi in cui autorizzazioni o concessioni prevedano la sistemazione ambientale dei luoghi e siano state richieste prima della contestazione della sanzione, purché le sanzioni siano state pagate.
Per le opere infrastrutturali stradali strategiche e per gli interventi sulle autostrade statali è consentito, previa deliberazione della Giunta regionale, il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito al soggetto attuatore, anche per progetti già approvati prima dell’entrata in vigore della legge. L’autorizzazione è limitata a tempi, tipi e quantità di materiale necessari, impone l’uso esclusivo del materiale per le opere indicate, attribuisce efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e richiede una garanzia finanziaria a favore dei Comuni per il recupero ambientale.
Rifiuti e autorizzazione integrata ambientale
I gestori delle aree di conferimento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata o spazzamento stradale possono continuare l’attività se presentano domanda di autorizzazione alla Provincia competente entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. L’approvazione del progetto può valere come variante ai programmi provinciali attuativi del piano regionale dei rifiuti urbani.
In fase transitoria, fino al riordino della disciplina regionale sui rifiuti e in prima applicazione del decreto legislativo n. 59/2005, alcuni provvedimenti autorizzatori relativi alle discariche sono qualificati come autorizzazione integrata ambientale, purché alla Conferenza tecnica partecipi la struttura regionale competente in materia.
In materia di aree di conferimento, è inoltre ammesso il finanziamento di attività svolte dopo la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, secondo la specifica modifica alla legge regionale 19/2004.
Pianificazione territoriale e aree agricole/zootecniche
La legge modifica i vincoli urbanistici in prossimità di insediamenti zootecnici: per l’estensione delle zone omogenee A e B è richiesto che la distanza delle aree di ampliamento dagli insediamenti con oltre 50 UBA non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti non connessi all’attività.
Viene anche data interpretazione autentica a una norma urbanistica in materia di strutture venatorie, stabilendo l’applicazione della disciplina richiamata dalla legge regionale 52/1991.
Protezione civile
La Regione è autorizzata a sostenere o finanziare anche:
- i rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle emergenze;
- le spese mediche e di controllo sanitario dei volontari.
La disciplina interna sulla protezione civile viene adeguata di conseguenza, con conseguente imputazione degli oneri a specifiche unità di bilancio indicate dalla legge.
Caccia e disciplina venatoria
In materia di procedimenti disciplinari venatori, la legge fornisce un’interpretazione autentica del concetto di “procedimenti disciplinari pendenti”, riferendolo alle segnalazioni di illeciti trasmesse entro il 24 giugno 2004 alla Commissione disciplinare di primo grado e alle soppresse commissioni dei distretti venatori.
Vengono inoltre estesi i termini di alcune disposizioni transitorie sulla disciplina venatoria, sostituendo le scadenze originarie di 15 mesi e 6 mesi rispettivamente con 19 mesi e 9 mesi.
Disposizioni di sistema e ambito temporale
Molte norme della legge hanno efficacia limitata a procedimenti amministrativi o contributivi già pendenti, a lavori già approvati o a interventi finanziati entro date determinate. Si tratta quindi di una legge fortemente transitoria e di raccordo, con applicazione circoscritta al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e ai soli casi espressamente indicati.
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