Ordinanza n. 3167/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Nota prot. n. -OMISSIS-del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n.-OMISSIS- sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (SR), quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; Nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato esterno a una sede d'esame diversa da quella indicata nella domanda, nonché gli atti ministeriali e dell'USR relativi ai criteri di assegnazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a esame)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, le note ministeriali e l'ordinanza concernenti termini, modalità di presentazione delle domande e formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui sarebbero state interpretate come idonee a consentire l'assegnazione dei candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede espresse. Ha inoltre impugnato il provvedimento con cui è stato assegnato quale candidato esterno a un istituto statale sito in Sicilia, diverso dalla sede indicata nella domanda, nonché gli atti applicativi dell'USR Sicilia. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare rilevando che né il provvedimento di assegnazione né gli elementi successivamente depositati consentivano di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione. Ha quindi ritenuto necessario il riesame dell'istanza secondo i criteri previsti dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. 62/2017 e dal paragrafo 3 della circolare del 10 novembre 2025, n. 74346, tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato.
La decisione
Dopo il rigetto dell'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., il TAR ha accolto la domanda cautelare collegiale ai soli fini del riesame. Ha ordinato all'amministrazione di riesaminare la posizione del candidato applicando i criteri normativi e amministrativi pertinenti, considerando le preferenze di sede indicate nella domanda e provvedendo in tempi compatibili con la regolare partecipazione agli esami di Stato. La decisione non annulla definitivamente gli atti impugnati e non definisce il merito del giudizio, per il quale è stata fissata udienza pubblica. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento dell'istanza ai fini del riesame.
art. 56 c.p.a.
La richiesta di misure cautelari monocratiche era stata precedentemente respinta con decreto presidenziale.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi rilevanti per l'assegnazione dei candidati esterni, che l'amministrazione deve applicare nel riesame.
par. 3 circolare 10 novembre 2025, n. 74346
Costituisce il criterio amministrativo richiamato dal giudice per il riesame, da svolgersi tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'incertezza non agevolmente superabile sul percorso motivazionale seguito dall'amministrazione nell'adozione di un provvedimento di assegnazione può integrare il fumus necessario per ordinare il riesame della posizione dell'interessato.
- Nel riesame dell'assegnazione di un candidato esterno a una sede d'esame, l'amministrazione deve applicare i criteri normativi e amministrativi pertinenti e considerare le preferenze di sede espresse nella domanda, fornendo una motivazione comprensibile sul percorso seguito.
- La tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame, senza anticipare la decisione definitiva sull'annullamento degli atti, quando occorra assicurare all'interessato la possibilità di partecipare regolarmente alla prova pubblica.
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