Sentenza n. 7460/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fujirebio Italia S.r.l. il 9/5/2023: - della Determinazione dirigenziale n. 1 del 08.02.2023 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati rideterminati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata imposizione alla stessa Impresa del relativo pagamento (correggendosi gli importi previamente fissati dalla previa Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia, contestualmente “sostituita”, quest''ultima Determinazione, già oggetto del ricorso originario cui la presente impugnativa accede), e dunque, qui contestandosi la imposizione del pagamento della somma (ora ri-fissata appunto) pari a € 171.637,16 a carico della Impresa qui ricorrente (“nuova” Determinazione Regione Puglia);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di determinazione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, inclusa la rideterminazione regionale dell'importo dovuto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni titolari del payback)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti adottati a livello statale e regionale in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015 e dell'art. 18 del decreto-legge n. 115 del 2022, con cui sono stati accertati il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018 e gli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici. Con motivi aggiunti ha contestato anche la determinazione regionale successiva che aveva rideterminato in euro 171.637,16 la somma asseritamente dovuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro i provvedimenti di payback. La società ha documentato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano relativi agli anni 2015-2018, nella misura prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2025. Tale disposizione stabilisce che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni considerati e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La ricorrente ha inoltre dichiarato formalmente di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha definito il giudizio in rito. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle sopravvenienze.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli interventi relativi ai tetti di spesa per dispositivi medici e agli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Costituisce la base normativa dei provvedimenti ministeriali e regionali impugnati per l'accertamento del superamento dei tetti di spesa e la determinazione degli oneri di ripiano.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025
Prevede che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando, per effetto di una sopravvenienza normativa, il versamento integrale della quota prevista dalla legge estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito sul ricorso contro i provvedimenti che hanno determinato tale obbligazione.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia, ove coerente con sopravvenienze documentate che abbiano eliminato l'utilità della pronuncia, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- L'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse definisce il giudizio senza esame dei vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
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