Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4788/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1387/2020 della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) relativa al possesso di un assegno bancario riferibile a evento anteriori o prossimo al 20/12/2011. Il ricorrente deduce tre motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe semplicisticamente richiamato la motivazione di primo grado senza valutare adeguatamente le giustificazioni fornite dall'imputato (accettazione dell'assegno quale garanzia per un debito di gioco e spiegazione degli eventi) e avrebbe male applicato i principi sul mancato chiarimento della provenienza del bene; (2) errata qualificazione del fatto: il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza) perché a carico dell'imputato al più poteva riconoscersi colpa o negligenza e non dolo eventuale; (3) errore materiale sulla indicazione della pena (contestata una diminuzione illegale della pena rispetto al primo grado) e dedotta la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la presenza di una "doppia conforme" (congrua motivazione sia in primo che in secondo grado) e perché i motivi risultano aspecifici, manifestamente infondati o in via di mera reiterazione del giudizio di merito. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero valutato correttamente gli elementi obiettivi (possesso del titolo e mancanza di adeguata indicazione della provenienza) e che la ricostruzione difensiva della costrizione fosse priva di substrato oggettivo; sul secondo motivo la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il dolo (anche eventuale) della ricettazione può ricavarsi dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza e ha escluso la riqualificazione nell'ipotesi contravvenzionale; sul terzo motivo ha qualificato come mero errore materiale l'inesatta indicazione della pena nella parte motiva, senza effetto sul dispositivo. La Corte ha inoltre rilevato che, sebbene dedotta, la prescrizione del reato sarebbe maturata il 22/02/2022 tenendo conto degli eventi interruttivi e della sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17/03/2020, n. 18. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale della ricettazione: la Corte ha ritenuto che il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, possa desumersi dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene posseduto.

  • art. 712 cod. pen.

    Norma sulla contravvenzione per acquisto di cose di sospetta provenienza: la Corte ha escluso la riqualificazione del fatto in tale contravvenzione ritenendo che i fatti e le omissioni di chiarimento siano idonei a dimostrare, quanto meno, il dolo eventuale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione della sentenza: la Corte ha ritenuto che la motivazione congiunta di primo e secondo grado (doppia conforme) sia congrua e sufficiente a escludere il sindacato di legittimità sulla valutazione fattuale.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferimenti alle modalità di impugnazione e motivazione delle decisioni: invocati dalla difesa ma ritenuti non idonei a fondare il ricorso di cassazione contro una doppia conforme.

  • art. 533 e art. 535 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai mezzi di impugnazione e alla rinnovazione del giudizio di merito; la Corte ha ritenuto i motivi come ripetizione di censure già esaminate in appello.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sulle pene: invocata in relazione alla contestazione dell'errata indicazione della pena; la Corte ha qualificato l'inesattezza come errore materiale non rilevante sul dispositivo.

  • art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

    Norma sul potere della cassazione di rideterminare la pena: evocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la questione insussistente per assenza di pena illegale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 83, comma 4, D.L. 17/03/2020, n. 18

    Norma che ha disposto una sospensione di 64 giorni utile ai fini del calcolo della prescrizione: la Corte ha considerato tale sospensione nel computo della maturazione della prescrizione del reato.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena, ma la Corte non ha ritenuto sussistere un vizio rilevante relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata in rapporto ai principi del giusto processo e alla legittimità della motivazione; la Corte ha ritenuto rispettati tali principi alla luce della 'doppia conforme'.

Massime di principio

  • La 'doppia conforme' (motivazione coerente e congrua in entrambi i gradi) limita significativamente il sindacato di legittimità della Cassazione: le valutazioni probatorie e fattuali adeguatamente motivate non sono sindacabili in cassazione salvo profili di illogicità manifesta o violazioni di legge.
  • Nel possesso di beni presumibilmente di provenienza illecita (es. assegni trovati fuori dalla regolare circolazione), l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza può costituire elemento sintomatico di dolo, anche nella forma del dolo eventuale, e non si richiede che l'imputato provi la provenienza, ma che fornisca una spiegazione attendibile.
  • La differenza tra ricettazione (delitto) e acquisto di cose di sospetta provenienza (contravvenzione) si gioca sul grado di consapevolezza: la mera negligenza o colpa orienta verso la contravvenzione; la consapevolezza o l'accettazione del rischio che il bene sia illecito giustificano la ricettazione.
  • Errori materiali nella parte motiva della sentenza che non si riflettono sul dispositivo generalmente non inficiano la validità della decisione e non costituiscono di per sé motivo di cassazione.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutti gli eventi interruttivi e delle norme speciali (es. sospensioni per emergenze sanitarie): difese basate su regimen di prescrizione devono computare tali elementi per valutarne l'effettiva maturazione.
  • In sede difensiva è efficace l'allegazione di elementi concreti e puntuali sulla provenienza del bene; deduzioni generiche o la mera ripetizione di censure già esaminate in appello sono spesso ritenute aspecifiche e portano all'inammissibilità del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.