Cassazione Penale, Sentenza n. 50309/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li ha condannati per combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis d.lgs. 152/2006). Savoca sostiene che i cavi bruciati non fossero rifiuti ma beni di sua proprietà e che si trattasse di un recupero rudimentale del rame; Maggiore contesta la mancanza del dolo, afferma che i cavi non erano abbandonati ma custoditi in un contenitore, che la quantità era modesta e quindi non vi èva pericolo ambientale, e chiede l'applicazione dell'art. 131-bis e delle circostanze attenuanti (nonché riferimenti a artt. 99 e 110 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati o inammissibili. Ha confermato che i cavi inguainati erano rifiuti speciali (CER 170411 o 160216) e che la condotta degli imputati (abbruciamento per separare il rame dalla guaina) costituisce combustione illecita di rifiuti punita dall'art. 256-bis. L'argomento dell'"end of waste" è stato rigettato per mancata prova da parte dei ricorrenti della natura non rifiuto o della regolarità dell'operazione; la normativa e la prassi amministrativa richiedono specifiche modalità di recupero (meccaniche e autorizzate) non l'abbruciamento a terra. Il rilievo sulla mancanza di danno ambientale è irrilevante trattandosi di reato di pericolo concreto. Le censure relative a 131-bis e alle generiche attenuanti sono state ritenute inammissibili o manifestamente infondate (la Corte territoriale aveva già concesso le attenuanti nella massima estensione). Esito: condanna confermata (pena rideterminata in mesi 10 e giorni 20 di reclusione in sede d'appello) e ricorsi respinti.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256-bis
Norma che punisce la combustione illecita di rifiuti; reato di pericolo concreto che sanziona l'abbruciamento di rifiuti "abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato"; irrilevante l'accertamento del danno ambientale effettivo.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 255 e 256
Indicano le condotte rilevanti (abbandono, deposito incontrollato) e la distinzione tra reato e fattispecie contravvenzionale di smaltimento non autorizzato; per principio di tassatività l'art.256-bis non si estende a rifiuti oggetto di gestione autorizzata o lecita.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184-ter
Norma "end of waste" che disciplina quando determinati materiali cessano di essere considerati rifiuti; la Corte richiama che chi invoca tale qualifica deve provare il rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Regolamento (UE) n. 715/2013
Fornisce criteri per cui i rottami di rame cessano di essere rifiuti; citato per argomentare la possibile trasformazione del materiale in prodotto recuperato, ma la Corte evidenzia l'onere probatorio a carico di chi lo invoca.
D.M. 5/02/1998
Regime semplificato per piccole attività di recupero: prevede operazioni meccaniche di separazione e trattamento per i cavi di rame (cesoiatura, triturazione, separazione, granulazione) e non l'abbruciamento a terra; l'abbruciamento non rientra nelle operazioni autorizzate.
codice penale, art. 131-bis e art. 62-bis; art. 99 e 110 c.p.
Art.131-bis (particolare tenuità del fatto) e circostanze attenuanti possono essere invocate ma richiedono specifica e corretta deduzione nel ricorso; nel caso le relative doglianze sono state ritenute aspecifiche o infondate. Riferimenti a artt.99 e 110 c.p. sono stati formulati dal ricorrente ma non adeguatamente sviluppati e quindi non efficaci in cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione di "rifiuto" e la sussistenza della condotta come combustione illecita dipendono da circostanze di tempo e luogo: chi invoca che il materiale non sia rifiuto (es. proprietà, "end of waste") ha l'onere della prova.
- L'art. 256-bis punisce un reato di pericolo concreto: l'assenza di danno accertato all'ambiente non esclude la responsabilità se è stata realizzata la condotta pericolosa (abbruciamento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato).
- Il semplice possesso o la custodia in un contenitore non esclude automaticamente l'abbandono o il deposito incontrollato; rilevano le modalità di reperimento e gestione dei materiali al momento dell'intervento di polizia giudiziaria.
- Le operazioni di recupero in regime semplificato richiedono il rispetto delle tecniche e autorizzazioni previste (di norma processi meccanici); l'abbruciamento a terra è incompatibile con le prassi autorizzate e può integrare reato.
- Le doglianze su elementi soggettivi (dolo) o su applicazione di circostanze attenuanti devono essere specificamente dedotte e provate; argomentazioni generiche o meramente fattuali non sono idonee in sede di legittimità.
- In caso di situazioni analoghe, è consigliabile documentare la provenienza e la titolarità dei materiali, evitare pratiche di abbruciamento, seguire procedure autorizzative per il recupero e conservare documentazione comprovante conformità alle norme "end of waste".
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