Sentenza n. 453/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 262 del 22 febbraio 2024, Sez. Lavoro, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23 febbraio 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11 settembre 2025, espone quanto segue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 262 del 22 febbraio 2024, quanto al pagamento del contributo per la Carta elettronica docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, n. 262 del 22 febbraio 2024, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza civile aveva riconosciuto alla docente il diritto al contributo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 3.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione, nonché alle spese di lite. Nel corso del giudizio amministrativo il Ministero ha liquidato le spese legali dovute in esecuzione della sentenza, ma non ha eseguito la parte relativa al riconoscimento e al pagamento del capitale. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accertato la parziale ottemperanza del Ministero, limitata alla liquidazione delle spese legali, e la persistente inesecuzione della parte del giudicato relativa al riconoscimento e al pagamento del contributo complessivo di 3.000 euro, oltre agli accessori dovuti secondo la sentenza da eseguire. Ritenendo insufficiente la mera sollecitazione interna dichiarata dall’Amministrazione e non essendo emerse indicazioni utili per una tempestiva definizione della controversia, il Collegio ha accolto la richiesta di esecuzione sostitutiva. È stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Richiamato dalla sentenza civile quale base normativa del contributo relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Richiamato quale disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione solo parziale del giudicato non impedisce l’accertamento dell’inadempimento per la parte residua e l’adozione di misure sostitutive limitatamente agli obblighi ancora ineseguiti.
- Quando l’amministrazione debitrice non esegue tempestivamente una statuizione definitiva di condanna al pagamento e le sollecitazioni interne non offrono garanzie concrete di adempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissandogli un termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice; in tal caso, ove il giudice lo disponga, l’attività commissariale può essere svolta senza riconoscimento di un compenso autonomo.
- La nomina del commissario ad acta deve essere circoscritta alla parte del giudicato rimasta ineseguita e può comprendere l’adozione degli atti necessari al pagamento delle somme riconosciute in via definitiva, inclusi gli accessori espressamente previsti dal titolo esecutivo.
Come è indicizzato
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